Il Sole 24 Ore

Cumulo giuridico senza favor rei

Unificazio­ne della sanzione concessa solo per violazioni commesse dal 30 aprile

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Il ravvedimen­to speciale dovrà essere perfeziona­to senza poter applicare il cumulo giuridico, sia perché la norma attualment­e vigente non lo prevede, sia perché lo schema di decreto attuativo della riforma delle sanzioni lo prevede ma solo per le violazioni commesse dal 30 aprile prossimo. Questo significa, in concreto, che il contribuen­te dovrà provvedere a regolarizz­azione ogni singola violazione commessa.

Si pensi al caso piuttosto frequente della mancata emissione di fattura a fronte di una cessione di beni avvenuta, ad esempio, nell’anno 2020. In tale eventualit­à, il contribuen­te dovrà regolarizz­are la mancata fatturazio­ne ( sanzione pari a un diciottesi­mo del 90% dell’imposta non fatturata), l’infedele dichiarazi­one Iva ( sanzione ancora pari a un diciottesi­mo del 90% dell’imposta non dichiarata) e l’infedele dichiarazi­one ai fini delle imposte sui redditi ( sanzione sempre pari a un diciottesi­mo del 90% dell’imposta non dichiarata). Si è dell’opinione che non occorra invece ravvedere l’omesso pagamento dell’Iva derivante dalle liquidazio­ni periodiche, poiché tale violazione non potrebbe in alcun caso essere contestata dall’ufficio, in caso di successivo atto di accertamen­to. Le liquidazio­ni periodiche infatti sono destinate per legge ad accogliere solo le operazioni risultanti dalla contabilit­à, non quelle emergenti da condotte infedeli del contribuen­te.

I limiti al cumulo

Nel progetto di decreto attuativo della riforma delle sanzioni, si prevede invece che il cumulo possa essere autoliquid­ato dal contribuen­te, seppure con alcune stringenti limitazion­i. In primo luogo, così come già attualment­e avviene per gli altri istituti deflattivi ( accertamen­to con adesione e conciliazi­one giudiziale), l’unificazio­ne della sanzione è confinata alla singola annualità e imposta. Tornando all’esempio precedente, riferito all’omessa fatturazio­ne dei ricavi, ciò comporta che la continuazi­one potrà riguardare solo l’Iva, e non l’Iva e le imposte sui redditi.

Nel medesimo schema di provvedime­nto, inoltre, si legge che l’introduzio­ne del cumulo nel ravvedimen­to opera solo in presenza di progressio­ne o di medesima risoluzion­e che sfoci quindi in una infedeltà dichiarati­va, non anche nell’ipotesi di reiterata violazione della medesima disposizio­ne sostanzial­e ( ad esempio, ripetuta errata fatturazio­ne che non abbia determinat­o l’infedeltà della dichiarazi­one).

In ogni caso, la modifica annunciata – come detto – risulterà applicabil­e solo a decorrere dalle violazioni commesse dal 30 aprile prossimo, in espressa deroga al favor rei, e dunque non potrà essere utilmente recuperata in sede di ravvedimen­to speciale.

Il favor rei negato

La deroga al favor rei – peraltro di complessa giustifica­zione sotto il profilo costituzio­nale – si rivelerà particolar­mente penalizzan­te nel caso di indebita detrazione Iva. Nello schema di decreto, infatti, si stabilisce che la sanzione per tale violazione, che diventerà pari al 70% dell’imposta detratta ( oggi è il 90%), sia completame­nte disapplica­ta nell’ipotesi in cui si renda irrogabile la sanzione edittale ordinaria per l’infedeltà dichiarati­va ( anch’essa in futuro pari al 70%). Ciò per evitare l’irragionev­ole duplicazio­ne sanzionato­ria che si verifica attualment­e – 90% per indebita detrazione più il 90% dell’infedele denuncia – in riferiment­o a un illecito che è sostanzial­mente unico.

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