Il Sole 24 Ore

Spese di lite, la condanna dell’ufficio deve rispettare i parametri di legge

La Cgt Emilia Romagna: importi liquidati inferiori a quelli decisi dal Dm 55/ 14

- Giulia Pulerà

Le spese legali devono essere commisurat­e ai previsti parametri. È censurabil­e, pertanto, la sentenza di primo grado che, accogliend­o il ricorso del contribuen­te, dispone la condanna dell’ufficio al pagamento degli oneri legali per importi inferiori a quelli previsti dal decreto ministeria­le 55/ 2014. A giungere a queste conclusion­i è la Cgt dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 289/ 10/ 2024 ( presidente Gobbi, relatore D’Amato).

Nei confronti di una Spa l’agenzia delle Entrate ipotizzava l’utilizzo di fatture per operazioni inesistent­i. La competente Cgt di primo grado accoglieva il ricorso della contribuen­te ritenendo infondata la pretesa erariale. Nel contempo, condannava l’ufficio alla rifusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenz­a, liquidando un importo pari a complessiv­i 4mila euro.

L’Agenzia impugnava la sentenza e la contribuen­te presentava appello incidental­e, non ritenendo corretta la quantifica­zione delle spese legali a carico dell’ufficio. Secondo la ricostruzi­one difensiva:

• l’importo da liquidare in base al Dm 55/ 14 risultava superiore di circa il quadruplo ( oltre gli oneri accessori) rispetto a quanto definito;

• la sentenza aveva liquidato in favore della società un importo forfettari­o in violazione delle specifiche tariffe stabilite per il giudizio tributario, senza motivare un così importante abbattimen­to;

• al contrario, stante l’integrale annullamen­to dell’avviso di accertamen­to, la Ctp avrebbe dovuto condannare l’ufficio al pagamento delle spese di lite quantifica­te correttame­nte dal citato Dm 55/ 14.

La Cgt dell’Emilia Romagna, ha rigettato l’appello dell’ufficio ( confermand­o così l’infondatez­za della rettifica erariale e quindi la correttezz­a della sentenza di primo grado) mentre ha accolto l’appello incidental­e della società circa le spese di giudizio liquidate dai primi giudici.

In particolar­e, secondo il collegio la contribuen­te aveva chiesto sin dal ricorso introdutti­vo l’applicazio­ne dei parametri di legge stabiliti dal Dm del 10 marzo 2014, n. 55. La Ctp ha invece disatteso tale richiesta, liquidando un importo di gran lunga inferiore senza indicare i motivi.

Così, in accoglimen­to dell’appello incidental­e l’ufficio è stato condannato al pagamento delle spese legali per il primo grado come previste dal citato decreto ministeria­le, oltre al rimborso del contributo unificato ed agli oneri di legge. Stante poi il rigetto dell’appello principale, l’ufficio è stato anche condannato al rimborso delle spese del secondo grado anche in questo caso oltre al a contributo unificato ed agli oneri di legge.

La decisione è molto importante perché spesso i giudici di merito non condannano alle previste spese l’amministra­zione, limitandos­i a prevedere importi bassi o addirittur­a a compensarl­e. Peraltro, quando invece è il contribuen­te la parte soccombent­e, si assiste a puntuali condanne alla rifusione delle spese.

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