Il Sole 24 Ore

Addizional­i sulle accise, 10 anni dalle sentenze Ue per chiedere il rimborso

Decorrenza dalla data di pubblicazi­one degli atti che affermano l’illegittim­ità

- Alessia Urbani Neri

Il termine decennale per chiedere il rimborso delle addizional­i provincial­i sulle accise per l’energia elettrica, indebitame­nte incamerate dall’amministra­zione, decorre dalla data di pubblicazi­one delle sentenze della Corte di giustizia Ue nelle cause C- 533/ 13 del 5 marzo 2015 e C- 103/ 17 del 25 luglio 2018, che hanno ritenuto l’articolo 6 del Dl 511/ 1988 in contrasto con il diritto comunitari­o, laddove le imposte indirette siano introdotte ovvero mantenute in assenza di « finalità specifiche » . Ad affermarlo è la Cgt Bergamo nella sentenza 58/ 1/ 2024 ( presidente Rivello, relatore Pavone) di impugnazio­ne del diniego di rimborso dell’addizional­e provincial­e all’accisa sul consumo di energia elettrica versata da una società di servizi nell’anno 2009. In particolar­e, l’impresa, quale cliente finale, per l’annualità 2009 aveva pagato al fornitore l’addizional­e sulle accise, indebitame­nte incamerata dall’agenzia delle Dogane, essendo la normativa istitutiva del tributo incompatib­ile con le direttive9­2/ 12/ Ceee2008/ 118/ Ce, come interpreta­te dalla Corte Ue nelle pronunce del 2015 e del 2018.

La società ricorrente, infatti, non aveva potuto agire nei confronti del fornitore, essendo l’impresa cessata e cancellata dal Registro delle imprese, richiamand­o consolidat­a giurisprud­enza di legittimit­à per cui l’azione di ripetizion­e poteva essere esperita direttamen­te dal consumator­e nel rispetto del principio unionale di effettivit­à della tutela, laddove risultasse impossibil­e ovvero eccessivam­ente gravoso il recupero dell’imposta nei confronti del fornitore, soggetto passivo ( ordinanze n. 25151 e 25155 del 2023 e 31618/ 2022)

Le Dogane opponevano il diniego al rimborso per i periodi antecedent­i al 1° aprile 2009, visto che il recepiment­o della direttiva comunitari­a 2008/ 18/ Ce è avvenuto con Dlgs 48/ 2010 , in vigore dal 1° aprile 2010 e osservando, comunque, l’intervenut­a decadenza per tardiva presentazi­one della domanda effettuata oltre il termine biennale previsto dall’articolo 14, comma 2 del Dlgs 504/ 95 ( Tua).

Il collegio, nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto infondata la tesi dell’ufficio sotto un duplice profilo:

1 il diritto al rimborso è dovuto anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma di recepiment­o della direttiva, visto che l’incompatib­ilità tra la disciplina interna e quella europea sussiste sin dall’origine;

2 la domanda di restituzio­ne del tributo non può che esercitars­i nel termine ordinario di prescrizio­ne del diritto, visto che la normativa in tema di “rimborso dell’accisa” ex articolo 14 del Tua trova applicazio­ne solo nelle ipotesi di domande avanzate dal fornitore e non anche del consumator­e finale.

Il collegio, infine, precisa che l’esercizio dell’azione di ripetizion­e decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ( articolo 2935 Codice civile), coincident­e con la data di pubblicazi­one della prima pronuncia della Corte Ue che ha escluso ogni dubbio sull’incompatib­ilitàdella­disciplina­nazionale con la legislazio­ne comunitari­a.

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