Addizionali sulle accise, 10 anni dalle sentenze Ue per chiedere il rimborso
Decorrenza dalla data di pubblicazione degli atti che affermano l’illegittimità
Il termine decennale per chiedere il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise per l’energia elettrica, indebitamente incamerate dall’amministrazione, decorre dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte di giustizia Ue nelle cause C- 533/ 13 del 5 marzo 2015 e C- 103/ 17 del 25 luglio 2018, che hanno ritenuto l’articolo 6 del Dl 511/ 1988 in contrasto con il diritto comunitario, laddove le imposte indirette siano introdotte ovvero mantenute in assenza di « finalità specifiche » . Ad affermarlo è la Cgt Bergamo nella sentenza 58/ 1/ 2024 ( presidente Rivello, relatore Pavone) di impugnazione del diniego di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sul consumo di energia elettrica versata da una società di servizi nell’anno 2009. In particolare, l’impresa, quale cliente finale, per l’annualità 2009 aveva pagato al fornitore l’addizionale sulle accise, indebitamente incamerata dall’agenzia delle Dogane, essendo la normativa istitutiva del tributo incompatibile con le direttive92/ 12/ Ceee2008/ 118/ Ce, come interpretate dalla Corte Ue nelle pronunce del 2015 e del 2018.
La società ricorrente, infatti, non aveva potuto agire nei confronti del fornitore, essendo l’impresa cessata e cancellata dal Registro delle imprese, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità per cui l’azione di ripetizione poteva essere esperita direttamente dal consumatore nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, laddove risultasse impossibile ovvero eccessivamente gravoso il recupero dell’imposta nei confronti del fornitore, soggetto passivo ( ordinanze n. 25151 e 25155 del 2023 e 31618/ 2022)
Le Dogane opponevano il diniego al rimborso per i periodi antecedenti al 1° aprile 2009, visto che il recepimento della direttiva comunitaria 2008/ 18/ Ce è avvenuto con Dlgs 48/ 2010 , in vigore dal 1° aprile 2010 e osservando, comunque, l’intervenuta decadenza per tardiva presentazione della domanda effettuata oltre il termine biennale previsto dall’articolo 14, comma 2 del Dlgs 504/ 95 ( Tua).
Il collegio, nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto infondata la tesi dell’ufficio sotto un duplice profilo:
1 il diritto al rimborso è dovuto anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma di recepimento della direttiva, visto che l’incompatibilità tra la disciplina interna e quella europea sussiste sin dall’origine;
2 la domanda di restituzione del tributo non può che esercitarsi nel termine ordinario di prescrizione del diritto, visto che la normativa in tema di “rimborso dell’accisa” ex articolo 14 del Tua trova applicazione solo nelle ipotesi di domande avanzate dal fornitore e non anche del consumatore finale.
Il collegio, infine, precisa che l’esercizio dell’azione di ripetizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ( articolo 2935 Codice civile), coincidente con la data di pubblicazione della prima pronuncia della Corte Ue che ha escluso ogni dubbio sull’incompatibilitàdelladisciplinanazionale con la legislazione comunitaria.