Debiti, nessun limite temporale alla dilazione dei pagamenti
A patto che l’impresa ritrovi l’equilibrio nel giro di cinque anni
Secondo parte della giurisprudenza, non è verosimile una ristrutturazione dei debiti basata su un piano di risanamento ultra- quinquennale, a meno che questo non sia fondato su contratti di lunga durata. Ciò perché il piano di risanamento deve essere strutturato lungo un arco temporale della durata tendenzialmente massima di cinque anni entro il quale può realisticamente attuarsi il superamento della condizione di crisi e, ove differentemente previsto, l’indicazione di prospettiva più estesa deve essere supportata dalla espressa enunciazione delle ragioni in fatto che ne determinano la previsione. Richiamando tale orientamento, talvolta, seppur raramente, le agenzie fiscali hanno rigettato proposte di transazione che prevedevano una dilazione di pagamento superiore a cinque anni.
Non vi è dubbio che l’affidabilità delle assunzioni su cui si fonda il piano sia inversamente proporzionale all’arco temporale oggetto delle stesse, ma ciò non significa che la dilazione di pagamento non possa avere una durata superiore a cinque anni, poiché quel che rileva è che in un quinquennio l’impresa debitrice possa riacquisire il proprio equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Infatti, il risanamento non corrisponde all’integrale pagamento dei debiti ( anche le imprese che godono di ottima salute ne hanno) e non ne presuppone quindi l’estinzione nell’orizzonte temporale del piano, ben potendo residuare debiti al termine di tale orizzonte, a condizione che l’impresa operi da quel momento in condizioni di equilibrio e sia in grado di onorarli. L’arco temporale del piano e la durata della dilazione sono quindi entità distinte, che possono non coincidere.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1- bis del Dl 69/ 2023, persino nell’ipotesi più sfavorevole per il contribuente la dilazione di pagamento può arrivare a dieci anni, mentre nelle altre ipotesi può essere anche maggiore; non corrisponde quindi alla volontà
‘ Il legislatore ha introdotto un termine decennale solo nel caso di maggior abuso
del legislatore introdurre in via interpretativa limitazioni alla durata della dilazione di pagamento contrastanti con quanto da detta norma è chiaramente stabilito.
Del resto, quando il soddisfacimento dei debiti tributari deriva dalla produzione dei flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell’attività, tale soddisfacimento è tanto maggiore quanto più ampia è la dilazione di pagamento e, pertanto, a parità dell’importo annuale di detti flussi, il recupero dei propri crediti da parte dell’Amministrazione finanziaria è direttamente proporzionale alla durata della dilazione.