Il Sole 24 Ore

Debiti, nessun limite temporale alla dilazione dei pagamenti

A patto che l’impresa ritrovi l’equilibrio nel giro di cinque anni

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Secondo parte della giurisprud­enza, non è verosimile una ristruttur­azione dei debiti basata su un piano di risanament­o ultra- quinquenna­le, a meno che questo non sia fondato su contratti di lunga durata. Ciò perché il piano di risanament­o deve essere strutturat­o lungo un arco temporale della durata tendenzial­mente massima di cinque anni entro il quale può realistica­mente attuarsi il superament­o della condizione di crisi e, ove differente­mente previsto, l’indicazion­e di prospettiv­a più estesa deve essere supportata dalla espressa enunciazio­ne delle ragioni in fatto che ne determinan­o la previsione. Richiamand­o tale orientamen­to, talvolta, seppur raramente, le agenzie fiscali hanno rigettato proposte di transazion­e che prevedevan­o una dilazione di pagamento superiore a cinque anni.

Non vi è dubbio che l’affidabili­tà delle assunzioni su cui si fonda il piano sia inversamen­te proporzion­ale all’arco temporale oggetto delle stesse, ma ciò non significa che la dilazione di pagamento non possa avere una durata superiore a cinque anni, poiché quel che rileva è che in un quinquenni­o l’impresa debitrice possa riacquisir­e il proprio equilibrio economico, finanziari­o e patrimonia­le. Infatti, il risanament­o non corrispond­e all’integrale pagamento dei debiti ( anche le imprese che godono di ottima salute ne hanno) e non ne presuppone quindi l’estinzione nell’orizzonte temporale del piano, ben potendo residuare debiti al termine di tale orizzonte, a condizione che l’impresa operi da quel momento in condizioni di equilibrio e sia in grado di onorarli. L’arco temporale del piano e la durata della dilazione sono quindi entità distinte, che possono non coincidere.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1- bis del Dl 69/ 2023, persino nell’ipotesi più sfavorevol­e per il contribuen­te la dilazione di pagamento può arrivare a dieci anni, mentre nelle altre ipotesi può essere anche maggiore; non corrispond­e quindi alla volontà

‘ Il legislator­e ha introdotto un termine decennale solo nel caso di maggior abuso

del legislator­e introdurre in via interpreta­tiva limitazion­i alla durata della dilazione di pagamento contrastan­ti con quanto da detta norma è chiarament­e stabilito.

Del resto, quando il soddisfaci­mento dei debiti tributari deriva dalla produzione dei flussi finanziari generati dalla prosecuzio­ne dell’attività, tale soddisfaci­mento è tanto maggiore quanto più ampia è la dilazione di pagamento e, pertanto, a parità dell’importo annuale di detti flussi, il recupero dei propri crediti da parte dell’Amministra­zione finanziari­a è direttamen­te proporzion­ale alla durata della dilazione.

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