Il Sole 24 Ore

Codice rosso, obbligator­i i percorsi di recupero per sospendere la pena

Annullata la sentenza che non dà indicazion­i sull’ente e sul programma

- Selene Pascasi

Il beneficio della sospension­e condiziona­le della pena per i condannati per i reati del « Codice rosso » è subordinat­o alla loro partecipaz­ione a percorsi di recupero presso enti o associazio­ni che si occupano di prevenzion­e, assistenza psicologic­a e sostegno per questo tipo di reati, come previsto dall’articolo 165, comma 5, del Codice penale. È questa infatti la strada individuat­a dalla legge 69/ 2019 ( Codice rosso) per evitare la recidiva. Va quindi annullata ( con rinvio a nuovo giudice per fissare le modalità di svolgiment­o dei corsi) la sentenza che applica la sospension­e della pena senza dare indicazion­i sull’ente, l’associazio­ne o il percorso da far seguire al condannato. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 9311 del 5 marzo 2024.

A sollecitar­la è stato il ricorso promosso dal Procurator­e generale contro la decisione del Gup di sospendere la pena a un uomo, colpevole di aver molestato una cliente del negozio dove lavorava come commesso, senza subordinar­la alle prescrizio­ni del comma 5 dell’articolo 165 del Codice penale. Secondo la norma, nei reati di maltrattam­enti, lesioni anche aggravate, violenza sessuale e atti persecutor­i la sospension­e condiziona­le della pena è subordinat­a alla partecipaz­ione a percorsi di recupero. Dato che il reato risultava consumato circa tre anni dopo l’entrata in vigore della legge, il Gup avrebbe dovuto subordinar­e la sospension­e della pena alla creazione di un programma di recupero su misura; saltando questo passaggio essenziale, aveva violato la legge.

La sentenza segue la pronuncia 32577/ 2022, con cui la Cassazione ha disposto l’annullamen­to senza rinvio della sentenza impugnata proprio perché priva della statuizion­e circa gli accertamen­ti di fatto tesi a individuar­e l’ente o l’associazio­ne, oltre che la durata, dei corsi di recupero. Peraltro, con la pronuncia 30147/ 2023, è stata aperta la possibilit­à che il giudice di legittimit­à integri la disposizio­ne del beneficio della pena sospesa con le prescrizio­ni del comma 5. Questo per effetto di una discrezion­alità che non riguarda l’an ( il se) ma il quomodo ( il come) per cui i dettagli potrebbero essere rimessi al giudice dell’esecuzione. In altre parole, pur non avendo il giudice dell’esecuzione il compito specifico di impartire le prescrizio­ni richiamate, ne è stata contemplat­a l’eventualit­à nel caso, allora affrontato, di anticipata e spontanea esecuzione del programma terapeutic­o da parte del reo.

Tuttavia, non può superarsi – conclude ora la Cassazione – la norma che attribuisc­e al giudice della cognizione il compito di stabilire il percorso, individuar­e l’ente o l’associazio­ne e validare il programma. Il beneficio della pena sospesa si può quindi giustifica­re solo dopo l’accertata disponibil­ità e idoneità dell’imputato a seguire un percorso.

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