TETTO AI MAGISTRATI FUORI RUOLO, PER LE NOMINE CRITERI DI MERITO
Èstato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile il decreto legislativo 45/ 2024, che dà attuazione alla legge delega sull’ordinamento giudiziario
( 71/ 2022) in riferimento alla « disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili » . Il provvedimento entra in vigore il 21 aprile, ma rinvia al 2026 il “taglio” dei magistrati ordinari fuori ruolo previsto dalla riforma. Uno slittamento deciso dal Governo ( si veda Il Sole 24 Ore del 28 febbraio) sulla base dell’inopportunità di privarsi delle loro specifiche competenze, considerando il delicato momento per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr.
Sulla necessità di ridurre il numero dei magistrati ordinari fuori ruolo, attualmente fissato a 200 unità ( ma con alcune funzioni a cui il tetto non si applica), si è anche più volte espressa l’avvocatura attraverso i suoi vari organismi.
Gli ultimi dati pubblici disponibili relativi ai magistrati ordinari fuori ruolo sono quelli pubblicati dal Csm al 2 febbraio 2023. Sono elencati un totale di 222 magistrati, di cui 23 per funzioni elettive, 35 presso il Csm, prevalentemente come segretari ai membri eletti, due per ricongiungimento al coniuge, 162 in altri uffici.
Questi 162 magistrati operano in svariati organismi quali, ad esempio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Anac ( Autorità nazionale anticorruzione), la Commissione parlamentare antimafia, varie istituzioni giudiziarie europee e internazionali, alcuni ministeri, rappresentanze permanenti, ambasciate, la Scuola superiore della magistratura e, ovviamente, il ministero della Giustizia, dove lavorano 140 magistrati.
Di questi, diversi ricoprono funzioni di capo o vicecapo dipartimento, altri sono direttori generali o di ufficio. In particolare, un numero significativo ( 14) opera presso l’ufficio legislativo, 18 presso l’ispettorato generale. I restanti 108 lavorano nei vari dipartimenti del ministero, dove sembrerebbero svolgere funzioni prettamente amministrative, che è legittimo domandarsi se siano effettivamente indispensabili.
È anche interessante notare come gli uffici che si occupano maggiormente del Pnrr non siano in realtà diretti da magistrati. È il caso del Dipartimento per la transazione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, e delle tre direzioni generali in cui è articolato ( Statistiche, Politiche di coesione, Sistemi informativi). Questo è anche il caso dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Pnrr, istituito presso l’Ufficio di gabinetto del ministero della Giustizia.
Troviamo un magistrato a capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, ma anche due dirigenti amministrativi nelle fondamentali direzioni generali del personale e della formazione ( che si occupa anche degli addetti dell’ufficio per il processo) e del bilancio e contabilità.
Sembra ovvio, ma evidentemente ovvio non è dal dibattito in corso, che ciò che dovrebbe ispirare la nomina di persone nei vari uffici del ministero della Giustizia non dovrebbe essere l’appartenenza o la non appartenenza alla magistratura, ma la valutazione delle competenze e delle esperienze possedute per ricoprire adeguatamente quell’incarico.
Un altro aspetto mi pare degno di attenzione. Le norme hanno sempre permesso ai vari ministri della Giustizia che si sono succeduti un’ampia discrezionalità nelle nomine ministeriali. Quindi il ministro potrebbe già ridurre il numero di magistrati che operano al suo interno semplicemente non nominandoli. Pertanto, non si comprende l’indispensabilità di una norma che ne definisca un numero massimo, a meno che le pressioni per la nomina di magistrati al ministero piuttosto, ad esempio, di validi dirigenti amministrativi, prescinda dalle competenze possedute e segua altre logiche che sarebbe ora di abbandonare, assumendosi la responsabilità di avvalersi di persone competenti a prescindere dall’eventuale toga indossata.
Questa sarebbe una piccola riforma nella giusta direzione a normativa costante e a costo zero.
‘ Rinviata al 2026 la norma che limita gli incarichi, ma da subito vanno valorizzate esperienza e competenza