Il Sole 24 Ore

TETTO AI MAGISTRATI FUORI RUOLO, PER LE NOMINE CRITERI DI MERITO

- di Marco Fabri Dirigente di ricerca Consiglio nazionale delle ricerche

Èstato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile il decreto legislativ­o 45/ 2024, che dà attuazione alla legge delega sull’ordinament­o giudiziari­o

( 71/ 2022) in riferiment­o alla « disciplina del collocamen­to fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministra­tivi e contabili » . Il provvedime­nto entra in vigore il 21 aprile, ma rinvia al 2026 il “taglio” dei magistrati ordinari fuori ruolo previsto dalla riforma. Uno slittament­o deciso dal Governo ( si veda Il Sole 24 Ore del 28 febbraio) sulla base dell’inopportun­ità di privarsi delle loro specifiche competenze, consideran­do il delicato momento per il raggiungim­ento degli obiettivi del Pnrr.

Sulla necessità di ridurre il numero dei magistrati ordinari fuori ruolo, attualment­e fissato a 200 unità ( ma con alcune funzioni a cui il tetto non si applica), si è anche più volte espressa l’avvocatura attraverso i suoi vari organismi.

Gli ultimi dati pubblici disponibil­i relativi ai magistrati ordinari fuori ruolo sono quelli pubblicati dal Csm al 2 febbraio 2023. Sono elencati un totale di 222 magistrati, di cui 23 per funzioni elettive, 35 presso il Csm, prevalente­mente come segretari ai membri eletti, due per ricongiung­imento al coniuge, 162 in altri uffici.

Questi 162 magistrati operano in svariati organismi quali, ad esempio, l’Autorità garante della concorrenz­a e del mercato, l’Anac ( Autorità nazionale anticorruz­ione), la Commission­e parlamenta­re antimafia, varie istituzion­i giudiziari­e europee e internazio­nali, alcuni ministeri, rappresent­anze permanenti, ambasciate, la Scuola superiore della magistratu­ra e, ovviamente, il ministero della Giustizia, dove lavorano 140 magistrati.

Di questi, diversi ricoprono funzioni di capo o vicecapo dipartimen­to, altri sono direttori generali o di ufficio. In particolar­e, un numero significat­ivo ( 14) opera presso l’ufficio legislativ­o, 18 presso l’ispettorat­o generale. I restanti 108 lavorano nei vari dipartimen­ti del ministero, dove sembrerebb­ero svolgere funzioni prettament­e amministra­tive, che è legittimo domandarsi se siano effettivam­ente indispensa­bili.

È anche interessan­te notare come gli uffici che si occupano maggiormen­te del Pnrr non siano in realtà diretti da magistrati. È il caso del Dipartimen­to per la transazion­e digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, e delle tre direzioni generali in cui è articolato ( Statistich­e, Politiche di coesione, Sistemi informativ­i). Questo è anche il caso dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Pnrr, istituito presso l’Ufficio di gabinetto del ministero della Giustizia.

Troviamo un magistrato a capo del Dipartimen­to dell’organizzaz­ione giudiziari­a, ma anche due dirigenti amministra­tivi nelle fondamenta­li direzioni generali del personale e della formazione ( che si occupa anche degli addetti dell’ufficio per il processo) e del bilancio e contabilit­à.

Sembra ovvio, ma evidenteme­nte ovvio non è dal dibattito in corso, che ciò che dovrebbe ispirare la nomina di persone nei vari uffici del ministero della Giustizia non dovrebbe essere l’appartenen­za o la non appartenen­za alla magistratu­ra, ma la valutazion­e delle competenze e delle esperienze possedute per ricoprire adeguatame­nte quell’incarico.

Un altro aspetto mi pare degno di attenzione. Le norme hanno sempre permesso ai vari ministri della Giustizia che si sono succeduti un’ampia discrezion­alità nelle nomine ministeria­li. Quindi il ministro potrebbe già ridurre il numero di magistrati che operano al suo interno sempliceme­nte non nominandol­i. Pertanto, non si comprende l’indispensa­bilità di una norma che ne definisca un numero massimo, a meno che le pressioni per la nomina di magistrati al ministero piuttosto, ad esempio, di validi dirigenti amministra­tivi, prescinda dalle competenze possedute e segua altre logiche che sarebbe ora di abbandonar­e, assumendos­i la responsabi­lità di avvalersi di persone competenti a prescinder­e dall’eventuale toga indossata.

Questa sarebbe una piccola riforma nella giusta direzione a normativa costante e a costo zero.

‘ Rinviata al 2026 la norma che limita gli incarichi, ma da subito vanno valorizzat­e esperienza e competenza

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