Bollo auto, tutti i termini di prescrizione post Covid
Le sospensioni disposte a causa del Covid hanno creato molte incertezze sui termini di decadenza della notifica delle cartelle di pagamento delle tasse auto, per le Regioni che iscrivono direttamente a ruolo gli omessi versamenti. Quali sono i termini di decadenza per il bollo auto dovuto per gli anni 2017, 2018 e 2019?
Secondo quanto disposto dall’articolo 5 del Dl 953/ 1982, convertito in legge 53/ 1983, « l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento » . Pertanto, generalmente, il termine per il diritto alla riscossione del bollo auto si prescrive in tre anni.
Ciò premesso, come rilevato anche nel quesito, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il Dl 41/ 2021 è intervenuto stabilendo nuovi termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento e di prescrizione per la riscossione.
In particolare, l'articolo 4, comma 1, del Dl 41/ 2021 ha sostituito l’articolo 68, comma 4bis, del Dl 18/ 2020, prevedendo che, « con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021... sono prorogati... di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate » .
Pertanto, in base alla disposizione normativa citata, è stato previsto uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all’agente della riscossione dall' 8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione. Ne consegue che il diritto alla riscossione si è prescritto rispettivamente nel 2022 e nel 2023 ( anziché nel 2020 e nel 2021) per i bolli relativi al 2017 e al 2018, mentre si prescrive nel 2024 ( anziché nel 2022) per il bollo relativo al 2019, sempreché, in ogni caso, il carico