Il Sole 24 Ore

Bollo auto, tutti i termini di prescrizio­ne post Covid

- A CURA DI Rosanna Acierno

Le sospension­i disposte a causa del Covid hanno creato molte incertezze sui termini di decadenza della notifica delle cartelle di pagamento delle tasse auto, per le Regioni che iscrivono direttamen­te a ruolo gli omessi versamenti. Quali sono i termini di decadenza per il bollo auto dovuto per gli anni 2017, 2018 e 2019?

Secondo quanto disposto dall’articolo 5 del Dl 953/ 1982, convertito in legge 53/ 1983, « l'azione dell'Amministra­zione finanziari­a per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento » . Pertanto, generalmen­te, il termine per il diritto alla riscossion­e del bollo auto si prescrive in tre anni.

Ciò premesso, come rilevato anche nel quesito, a seguito dell'emergenza epidemiolo­gica, il Dl 41/ 2021 è intervenut­o stabilendo nuovi termini decadenzia­li per la notifica delle cartelle di pagamento e di prescrizio­ne per la riscossion­e.

In particolar­e, l'articolo 4, comma 1, del Dl 41/ 2021 ha sostituito l’articolo 68, comma 4bis, del Dl 18/ 2020, prevedendo che, « con riferiment­o ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossion­e durante il periodo di sospension­e di cui ai commi 1 e 2- bis e, successiva­mente, fino alla data del 31 dicembre 2021... sono prorogati... di ventiquatt­ro mesi, anche in deroga alle disposizio­ni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizio­ne di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizio­ne relativi alle stesse entrate » .

Pertanto, in base alla disposizio­ne normativa citata, è stato previsto uno slittament­o di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizio­ne per i carichi affidati all’agente della riscossion­e dall' 8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successiva­mente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativame­nte alle entrate tributarie di competenza della Regione. Ne consegue che il diritto alla riscossion­e si è prescritto rispettiva­mente nel 2022 e nel 2023 ( anziché nel 2020 e nel 2021) per i bolli relativi al 2017 e al 2018, mentre si prescrive nel 2024 ( anziché nel 2022) per il bollo relativo al 2019, sempreché, in ogni caso, il carico

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy