Solo il beneficiario recupera la rata del credito « scaduta »
Dalla piattaforma per la cessione dei crediti risulta un bonus facciate ( codice tributo 6925) « utilizzabile nel modello F24 » , in 10 quote annuali a partire dall'anno d'imposta 2022.
Il contribuente titolare del credito non ha compensato alcunché entro il 31 dicembre 2023. Il credito può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi oppure è irrimediabilmente perso, cioè non è nemmeno cedibile a terzi, essendo spirato il termine del 31 dicembre 2023?
Nel caso di specie, il credito sembra acquisito a seguito di sconto in fattura o a seguito di acquisto effettuato dal beneficiario del bonus facciate, e, quindi, come indicato nella piattaforma, è utilizzabile solo in compensazione con il modello F24, e non anche in dichiarazione dei redditi, ferma restando la possibilità di cederlo a banche, intermediari finanziari e assicurazioni ( articolo 1, commi 219- 224, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020; articolo 1, comma 39, della legge 234/ 2021, di Bilancio per il 2022; articolo 14, comma 1, del Dl 50/ 2022).
Non essendo stata compensata con il modello F24 la rata relativa all'anno d'imposta 2022, scaduta il 31 dicembre 2023, la relativa quota deve intendersi perduta, ma restano utilizzabili le restanti quote annuali, a partire dal 2024.
Solo nell’ipotesi in cui il credito fosse conseguente a spese direttamente sostenute, esso poteva essere recuperato come detrazione in dichiarazione dei redditi e la quota ( 2022) può ancora essere recuperata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente ( articolo 5 del Dl 193/ 2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/ 2016, che ha modificato l’articolo 2, commi 8 e 8- bis, del Dpr 322/ 1998), possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione che viene corretta ( cioè entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice di cui all’articolo 43 del Dpr 600/ 1973).