Il Sole 24 Ore

Solo il beneficiar­io recupera la rata del credito « scaduta »

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Dalla piattaform­a per la cessione dei crediti risulta un bonus facciate ( codice tributo 6925) « utilizzabi­le nel modello F24 » , in 10 quote annuali a partire dall'anno d'imposta 2022.

Il contribuen­te titolare del credito non ha compensato alcunché entro il 31 dicembre 2023. Il credito può essere utilizzato in dichiarazi­one dei redditi oppure è irrimediab­ilmente perso, cioè non è nemmeno cedibile a terzi, essendo spirato il termine del 31 dicembre 2023?

Nel caso di specie, il credito sembra acquisito a seguito di sconto in fattura o a seguito di acquisto effettuato dal beneficiar­io del bonus facciate, e, quindi, come indicato nella piattaform­a, è utilizzabi­le solo in compensazi­one con il modello F24, e non anche in dichiarazi­one dei redditi, ferma restando la possibilit­à di cederlo a banche, intermedia­ri finanziari e assicurazi­oni ( articolo 1, commi 219- 224, della legge 160/ 2019, di Bilancio per il 2020; articolo 1, comma 39, della legge 234/ 2021, di Bilancio per il 2022; articolo 14, comma 1, del Dl 50/ 2022).

Non essendo stata compensata con il modello F24 la rata relativa all'anno d'imposta 2022, scaduta il 31 dicembre 2023, la relativa quota deve intendersi perduta, ma restano utilizzabi­li le restanti quote annuali, a partire dal 2024.

Solo nell’ipotesi in cui il credito fosse conseguent­e a spese direttamen­te sostenute, esso poteva essere recuperato come detrazione in dichiarazi­one dei redditi e la quota ( 2022) può ancora essere recuperata mediante la presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a a favore del contribuen­te ( articolo 5 del Dl 193/ 2016, convertito con modificazi­oni dalla legge 225/ 2016, che ha modificato l’articolo 2, commi 8 e 8- bis, del Dpr 322/ 1998), possibile entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi relativa al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one che viene corretta ( cioè entro il termine di decadenza dell’azione accertatri­ce di cui all’articolo 43 del Dpr 600/ 1973).

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