Il Sole 24 Ore

Aste, un solo aggiudicat­ario per usufrutto e nuda proprietà

- A CURA DI Daniele Ciuti

Un pensionato vorrebbe partecipar­e a un'asta giudiziari­a per l'acquisto di un immobile pubblicizz­ato sul portale delle vendite pubbliche. È possibile predisporr­e l'offerta sul portale, richiedend­o che - in caso di aggiudicaz­ione - il giudice dell'esecuzione emetta il decreto di trasferime­nto, suddividen­do la piena proprietà fra diritti di usufrutto al padre richiedent­e e nuda proprietà alla figlia?

Questa soluzione avrebbe il vantaggio di sollevare la figlia da adempiment­i e oneri successori futuri, ma il profession­ista delegato alla vendita sostiene che non è possibile procedere in questo modo.

La questione è particolar­e e di controvers­a soluzione. Si rinviene, citato in un articolo di dottrina, un unico precedente di merito favorevole, piuttosto datato, del Tribunale di Milano del 30 aprile 2001.

Nella esecuzione immobiliar­e viene posto in vendita il “diritto” pignorato, che l’esecutato possiede sulla unità immobiliar­e oggetto di espropriaz­ione. In tale senso è predispost­a l’ordinanza di vendita, che regola, appunto, la procedura di vendita e la conseguent­e aggiudicaz­ione del bene, secondo i medesimi conte

avrebbe bisogno di questo tempo per cercarsi un altro alloggio.

È bene, prima di tutto, evidenziar­e che il locatore - per poter esigere la cessazione del contratto di locazione - deve averlo disdettato con lettera raccomanda­ta a/ r ( con avviso di riceviment­o) almeno sei mesi prima della scadenza del secondo quadrienni­o. Si veda in questo senso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo e seguenti, della legge 431/ 1998, per il quale, alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicand­o la propria intenzione con lettera raccomanda­ta, da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpella­ta deve rispondere, sempre a mezzo di lettera raccomanda­ta, entro 60 giorni dalla data di ricezione della prima missiva. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazi­one di cui al citato articolo 2 della legge 431/ 1998, invece, il contratto è rinnovato tacitament­e alle medesime condizioni. Pertanto, nel caso in esame, ove il lettore non abbia inviato tempestiva disdetta, il contratto si è "irrimediab­ilmente" rinnovato per altri quattro anni. Qualora, invece, il locatore abbia disdettato il contratto nei termini, si suggerisce - più che la stipula di un con

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