Aste, un solo aggiudicatario per usufrutto e nuda proprietà
Un pensionato vorrebbe partecipare a un'asta giudiziaria per l'acquisto di un immobile pubblicizzato sul portale delle vendite pubbliche. È possibile predisporre l'offerta sul portale, richiedendo che - in caso di aggiudicazione - il giudice dell'esecuzione emetta il decreto di trasferimento, suddividendo la piena proprietà fra diritti di usufrutto al padre richiedente e nuda proprietà alla figlia?
Questa soluzione avrebbe il vantaggio di sollevare la figlia da adempimenti e oneri successori futuri, ma il professionista delegato alla vendita sostiene che non è possibile procedere in questo modo.
La questione è particolare e di controversa soluzione. Si rinviene, citato in un articolo di dottrina, un unico precedente di merito favorevole, piuttosto datato, del Tribunale di Milano del 30 aprile 2001.
Nella esecuzione immobiliare viene posto in vendita il “diritto” pignorato, che l’esecutato possiede sulla unità immobiliare oggetto di espropriazione. In tale senso è predisposta l’ordinanza di vendita, che regola, appunto, la procedura di vendita e la conseguente aggiudicazione del bene, secondo i medesimi conte
avrebbe bisogno di questo tempo per cercarsi un altro alloggio.
È bene, prima di tutto, evidenziare che il locatore - per poter esigere la cessazione del contratto di locazione - deve averlo disdettato con lettera raccomandata a/ r ( con avviso di ricevimento) almeno sei mesi prima della scadenza del secondo quadriennio. Si veda in questo senso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo e seguenti, della legge 431/ 1998, per il quale, alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata, da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere, sempre a mezzo di lettera raccomandata, entro 60 giorni dalla data di ricezione della prima missiva. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al citato articolo 2 della legge 431/ 1998, invece, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Pertanto, nel caso in esame, ove il lettore non abbia inviato tempestiva disdetta, il contratto si è "irrimediabilmente" rinnovato per altri quattro anni. Qualora, invece, il locatore abbia disdettato il contratto nei termini, si suggerisce - più che la stipula di un con