Se l'amministratore cessato muore prima di avere il Tfm
L'amministratore di una società per azioni è deceduto prima della corresponsione del trattamento di fine mandato. Al momento del decesso il rapporto di mandato di consigliere di amministrazione era già cessato, da poco.
La somma in questione dovrà essere indicata nella dichiarazione di successione oppure dovrà essere semplicemente corrisposta agli eredi legittimi, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione? Essa sarà sottoposta alle ordinarie imposte dirette nella dichiarazione dei redditi del de cuius, oppure in quella degli eredi?
Preliminarmente, è bene osservare che, mentre il trattamento di fine rapporto ( Tfr) ha una disciplina normativa specifica, così non è per il trattamento di fine mandato ( Tfm).
L’articolo 12, comma 1, lettera e, del Dlgs 346/ 1990 ( Testo unico delle successioni, Tus) esclude dall’attivo ereditario i crediti verso gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, tra le quali rientra l’indennità di cui all’articolo 2122 del Codice civile. Tali somme sono solo occasionate dall’evento morte, ma acquisite "iure proprio". Quindi, la corresponsione delle medesime è indipendente dall’accettazione dell’eredità e l’ente previdenziale non è vincolato all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 48 del Tus prima di disporne il pagamento. Indipendentemente dalle similitudini esistenti tra indennità di fine rapporto e indennità di fine mandato, le citate regole sull'acquisto “iure proprio” - che rappresentano una eccezione ai princìpi generali e, quindi, sono considerare di stretta interpretazione - non valgono nel caso in esame, considerato che il decesso dell’amministratore si è verificato in epoca successiva alla cessazione del rapporto.
Concludendo, pur a voler ritrovare una “certa” analogia con l’indennità di fine rapporto, le somme ricevute dagli eredi dell’amministratore saranno da considerare parte dell’attivo ereditario e, conseguentemente, da indicare nella dichiarazione di successione. In questi termini si è espressa, con riferimento all’indennità di fine rapporto, la stessa agenzia delle Entrate, con la risoluzione 36/ E/ 2009.
Nulla da precisare sulla dichiarazione dei redditi, nel senso che - in applicazione del principio di cas