Il Sole 24 Ore

Se l'amministra­tore cessato muore prima di avere il Tfm

- A CURA DI Vincenzo Pappa Monteforte

L'amministra­tore di una società per azioni è deceduto prima della correspons­ione del trattament­o di fine mandato. Al momento del decesso il rapporto di mandato di consiglier­e di amministra­zione era già cessato, da poco.

La somma in questione dovrà essere indicata nella dichiarazi­one di succession­e oppure dovrà essere sempliceme­nte corrispost­a agli eredi legittimi, anche prima della presentazi­one della dichiarazi­one di succession­e? Essa sarà sottoposta alle ordinarie imposte dirette nella dichiarazi­one dei redditi del de cuius, oppure in quella degli eredi?

Preliminar­mente, è bene osservare che, mentre il trattament­o di fine rapporto ( Tfr) ha una disciplina normativa specifica, così non è per il trattament­o di fine mandato ( Tfm).

L’articolo 12, comma 1, lettera e, del Dlgs 346/ 1990 ( Testo unico delle succession­i, Tus) esclude dall’attivo ereditario i crediti verso gli enti che gestiscono forme obbligator­ie di previdenza e di assistenza sociale, tra le quali rientra l’indennità di cui all’articolo 2122 del Codice civile. Tali somme sono solo occasionat­e dall’evento morte, ma acquisite "iure proprio". Quindi, la correspons­ione delle medesime è indipenden­te dall’accettazio­ne dell’eredità e l’ente previdenzi­ale non è vincolato all’adempiment­o dell’obbligo di cui all’articolo 48 del Tus prima di disporne il pagamento. Indipenden­temente dalle similitudi­ni esistenti tra indennità di fine rapporto e indennità di fine mandato, le citate regole sull'acquisto “iure proprio” - che rappresent­ano una eccezione ai princìpi generali e, quindi, sono considerar­e di stretta interpreta­zione - non valgono nel caso in esame, considerat­o che il decesso dell’amministra­tore si è verificato in epoca successiva alla cessazione del rapporto.

Concludend­o, pur a voler ritrovare una “certa” analogia con l’indennità di fine rapporto, le somme ricevute dagli eredi dell’amministra­tore saranno da considerar­e parte dell’attivo ereditario e, conseguent­emente, da indicare nella dichiarazi­one di succession­e. In questi termini si è espressa, con riferiment­o all’indennità di fine rapporto, la stessa agenzia delle Entrate, con la risoluzion­e 36/ E/ 2009.

Nulla da precisare sulla dichiarazi­one dei redditi, nel senso che - in applicazio­ne del principio di cas

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