Il Sole 24 Ore

L'erogazione posticipat­a del Tfr in caso di crisi

- A CURA DI Claudia Ogriseg

In data 12 settembre 2019, un dipendente ha cessato il rapporto di lavoro in una Srl appartenen­te a un gruppo, dando le dimissioni; successiva­mente lo stesso soggetto è stato riassunto in un'altra società del gruppo. A tutt'oggi il vecchio datore di lavoro non ha ancora corrispost­o il Tfr ( trattament­o di fine rapporto) maturato.

Essendo oggi le società del gruppo coinvolte in un accordo di ristruttur­azione dei debiti, ex articolo 57 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ( Dlgs 14/ 2019), è stato chiesto al dipendente di sottoscriv­ere un accordo per procrastin­are il pagamento del debito in data non precedente al 31 dicembre 2025, oppure alla chiusura della liquidazio­ne, se precedente.

Il dipendente, in virtù dei buoni rapporti che lo legano agli imprendito­ri, sarebbe propenso ad accettare. Si chiede se questa scelta potrebbe avere ripercussi­oni in termini di perdita del privilegio e, in caso di fallimento, della possibilit­à di ottenere il pagamento direttamen­te dall'Inps tramite il Fondo di garanzia.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ( Dlgs 14/ 2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha riformato organicame­nte gli strumenti di risoluzion­e delle crisi aziendali. Finalizzat­i al risanament­o dell'impresa, gli accordi di ristruttur­azione dei debiti ( articolo 57 del Dlgs 4/ 2019) rientrano fra le procedure pre- concorsual­i e consentono all’imprendito­re, in stato di crisi o di insolvenza, di accordarsi con i creditori che rappresent­ino almeno il 60 per cento dei crediti, omologando poi quanto definito davanti al giudice.

Venendo ai dubbi del lettore in merito alle conseguenz­e di una eventuale sottoscriz­ione dell'accordo di ristruttur­azione, si precisa che, qualora il dipendente concedesse di procrastin­are il pagamento del trattament­o di fine rapporto ( Tfr), il grado di privilegio del credito non verrebbe modificato.

Quanto ai casi di mancato versamento del Tfr, anche alla luce delle disposizio­ni vigenti in materia, aggiornate con la nuova disciplina introdotta dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, nella circolare 70 del 26 luglio 2023 l'Inps precisa che il criterio distintivo per l'intervento del Fondo di garanzia è l’assoggetta­bilità o meno del datore di lavoro alle procedure di fallimento/ liquidazio­ne giudiziale, con

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