L'erogazione posticipata del Tfr in caso di crisi
In data 12 settembre 2019, un dipendente ha cessato il rapporto di lavoro in una Srl appartenente a un gruppo, dando le dimissioni; successivamente lo stesso soggetto è stato riassunto in un'altra società del gruppo. A tutt'oggi il vecchio datore di lavoro non ha ancora corrisposto il Tfr ( trattamento di fine rapporto) maturato.
Essendo oggi le società del gruppo coinvolte in un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex articolo 57 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ( Dlgs 14/ 2019), è stato chiesto al dipendente di sottoscrivere un accordo per procrastinare il pagamento del debito in data non precedente al 31 dicembre 2025, oppure alla chiusura della liquidazione, se precedente.
Il dipendente, in virtù dei buoni rapporti che lo legano agli imprenditori, sarebbe propenso ad accettare. Si chiede se questa scelta potrebbe avere ripercussioni in termini di perdita del privilegio e, in caso di fallimento, della possibilità di ottenere il pagamento direttamente dall'Inps tramite il Fondo di garanzia.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ( Dlgs 14/ 2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha riformato organicamente gli strumenti di risoluzione delle crisi aziendali. Finalizzati al risanamento dell'impresa, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ( articolo 57 del Dlgs 4/ 2019) rientrano fra le procedure pre- concorsuali e consentono all’imprenditore, in stato di crisi o di insolvenza, di accordarsi con i creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti, omologando poi quanto definito davanti al giudice.
Venendo ai dubbi del lettore in merito alle conseguenze di una eventuale sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione, si precisa che, qualora il dipendente concedesse di procrastinare il pagamento del trattamento di fine rapporto ( Tfr), il grado di privilegio del credito non verrebbe modificato.
Quanto ai casi di mancato versamento del Tfr, anche alla luce delle disposizioni vigenti in materia, aggiornate con la nuova disciplina introdotta dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, nella circolare 70 del 26 luglio 2023 l'Inps precisa che il criterio distintivo per l'intervento del Fondo di garanzia è l’assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure di fallimento/ liquidazione giudiziale, con