Il Sole 24 Ore

Respirazio­ne « olotropica » : le chance per i facilitato­ri

- A CURA DI Marcello Tarabusi

Sono laureata in psicologia clinica, ma non sono psicoterap­euta, né ho intenzione di diventarlo. L'esame di Stato è ancora in preparazio­ne. Ho completato un corso di facilitato­re per respirazio­ne olotropica. Il riconoscim­ento è ottenuto da una scuola americana, non esistendo in Italia tale figura. Ho effettuato qualche seduta gratuita e di prova ( soprattutt­o per me) in alcuni centri yoga. Vorrei che questa diventasse la mia profession­e e vorrei esercitarl­a in autonomia in tali centri, ma soprattutt­o in centri di psicoterap­ia, in aggiunta alle loro sedute.

Quale regime fiscale potrei adottare per esercitare tale attività, tenuto conto che non avrei un mio studio, ma la esercitere­i nei centri citati? Dovrei aprire una partita Iva come libera profession­ista o fondare un'associazio­ne sportiva a me intestata? Infine, per questa attività occorre superare l'esame di Stato?

L'esercizio individual­e di attività di consulenza - in assenza di un contratto di lavoro dipendente - può svolgersi esclusivam­ente nelle forme del lavoro autonomo, che sarà occasional­e ( articolo 67, comma 1, lettera l, del Tuir, Dpr 917/ 1986) se si tratta di prestazion­i solo saltuarie; se l'attività è abituale, si tratta di esercizio di profession­e intellettu­ale, regolata, per i redditi, dall'articolo 53 del Tuir, e soggetta all'obbligo di apertura della partita Iva, ex articolo 5 del Dpr 633/ 1972.

Non è invece configurab­ile l'esercizio sotto forma di associazio­ne sportiva "intestata" alla lettrice, perché ciò costituire­bbe una forma di aggirament­o degli obblighi Iva e Irpef del profession­ista.

Quanto alla necessità di un esame di Stato, la risposta dev'essere articolata. La tecnica della "respirazio­ne olotropica" ( in inglese holotropic breathwork) è una pratica sulla cui validità la letteratur­a medico- scientific­a non ha ancora raggiunto un consenso generalizz­ato, e che non è attualment­e riconosciu­ta dall'ordinament­o italiano come attività sanitaria. Le relative prestazion­i, di per sé, non sono pertanto considerat­e prestazion­i sanitarie in Italia. L'esercizio di tale attività da parte di un soggetto che non abbia altro titolo oltre all'attestato di un corso privato

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