I 10 dubbi irrisolti
A due mesi dal termine entro cui dovrà essere messo a disposizione il software per calcolare la proposta di concordato preventivo biennale ( Cpb), sono almeno dieci i dubbi ancora irrisolti e che potrebbero avere riflessi sulle adesioni dei contribuenti.
1 Il cambio di regime da ordinario a forfettario
● In primo luogo andrà chiarito cosa accade nell’ipotesi in cui un contribuente cambi regime passando dall’ordinario al forfettario o viceversa.
● In questo caso, la soluzione potrebbe essere l’irrilevanza della questione ai fini dell’adesione e del mantenimento del Cpb.
● Del resto l’articolo 25 del Dlgs 13/ 2024 prevede che con l’accettazione della proposta il contribuente si obbliga a « dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relative al periodo d’imposta oggetto di concordato » .
● Con l’adesione, infatti, si predefinisce un ammontare di reddito e non il sistema di tassazione, anche se il cambio di regime in corsa potrebbe generare delle mancate aderenze al testo normativo.
2 Il cambio tra cassa e competenza
● Altra questione originata dai cambi di regime concerne i mutamenti di status sempre legati a regimi opzionali.
● Supponiamo un contribuente che passi dalla contabilità ordinaria a quella semplificata con il transito da un regime di competenza a quello di cassa. Stessa problematica, ma con diversa angolatura, nel caso di un soggetto che all’interno del regime di contabilità semplificata passa dal registrato al regime di cassa pura.
● Anche qui la diversa modalità di imputazione dei costi e dei ricavi non dovrebbe creare ostacoli ( in questi passaggi) per l’approdo/ mantenimento del concordato.
3 L’esclusione dagli Isa durante il biennio
● Il verificarsi di una causa di esclusione ai fini Isa nelle annualità d’imposta 2024- 2025 genera anche la cessazione del concordato biennale?
● L’articolo 21 del Dlgs 13/ 2024 afferma che solo la cessazione dell’attività, o la modifica dell’attività esercitata rispetto a quella che è stata presa a base per la formulazione della proposta di concordato ( sempre che gli Isa applicabili siano diversi), rappresenta ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale. Negli altri casi, quindi, il Cpb continua.
4 Gli errori negli Isa 2023 che abbassano la pagella
● Eventuali errori nella compilazione del modello Isa nel 2023 che comportano un diverso posizionamento ai fini degli indicatori che effetto producono sull’adesione al Cpb?
● Il comma 2, articolo 22, del Dlgs 13/ 2024 annovera le seguenti cause di decadenza: « comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30% » .
● Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che in caso di accertamento, ad esempio, sia del tutto ininfluente un errore nella compilazione del modello che porti il voto da 8 a 4, se esso genera una diminuzione del reddito non superiore al 30 per cento.
5 Società trasparente: l’ok e le ricadute sui soci
● L’articolo 12 del decreto 13/ 24 prevede che « l’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati » .
● Stando al contenuto della norma, non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che la scelta della società trasparente impegni di fatto anche tutti i soci; così come non sembrerebbero esserci ulteriori formalità da espletare ( salvo le opportune cautele nei rapporti interni) per la gestione della questione fra società e soci.
6 I debiti tributari dei soci nelle società trasparenti
● Sempre in tema di soggetti trasparenti, l’altro aspetto controverso riguarda la presenza di debiti tributari. Cosa fare nel caso in cui la società di persone non abbia alcun debito tributario e invece uno dei soci abbia omesso uno o più versamenti di importo superiore a 5mila euro?
● La risposta più logica sembrerebbe quella di dire che al concordato aderisce la società e che quindi la verifica della sussistenza del requisito riguardante debiti tributari o previdenziali va eseguita solo in capo alla società stessa.
● Tuttavia, potrebbe aver senso anche una diversa interpretazione più rigorosa, che precluda l’applicazione del Cpb ai soci singolarmente inadempienti.
7 Modifica del reddito e limite di tolleranza
● L’articolo 22 del Dlgs 13/ 2024, al comma 1, lettera b), prevede fra le cause di decadenza anche la presentazione di una dichiarazione integrativa con modifica del reddito dichiarato sul periodo d’imposta preso a base per il concordato ( 2023).
● A differenza di quanto previsto nell’ipotesi di accertamento, dove viene indicata una soglia del 30% ( articolo 22, comma 1, lettera a), in caso di dichiarazione integrativa non vi è alcun limite. Se fosse così, la disparità di trattamento prevista dalla norma non appare logicamente giustificabile.
8 Il rilievo previdenziale del reddito concordato
● Altra questione aperta riguarda i contributi previdenziali. Di recente l’Associazione degli enti previdenziali privati ( Adepp) ha infatti sostenuto l’irrilevanza ai fini previdenziali del reddito concordato, nonostante la norma dica letteralmente l’opposto.
● Anche qui ci sarebbe una disparità di trattamento fra soggetti Inps e aderenti alle Casse private che non appare giustificata.
9 La causa di cessazione
verificata in un solo anno
● Un ulteriore aspetto oggetto di dibattito riguarda l’eventuale causa di cessazione dal concordato concernente l’intero biennio.
● Se supponiamo che essa si verifichi solo nell’anno 2025, come andrebbe sistemato il 2024? Basta una semplice integrativa? Come operano le sanzioni?
10 Operazioni straordinarie e inibizione al Cpb
● Si segnala infine il tema delle operazioni straordinarie. Qui il quadro è vario, a seconda del prodursi o meno di una causa di esclusione dagli Isa che inibisce l’accesso al concordato ( ad esempio, il conferimento di una ditta individuale nel 2023 in una nuova società).
● In altre ipotesi, stando alla norma, dove di fatto non si genera causa di esclusione ( come nella fusione per incorporazione con continuazione dell’attività principale) non si vedono inibizioni all’adesione al concordato.