Il Sole 24 Ore

I 10 dubbi irrisolti

- A cura di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

A due mesi dal termine entro cui dovrà essere messo a disposizio­ne il software per calcolare la proposta di concordato preventivo biennale ( Cpb), sono almeno dieci i dubbi ancora irrisolti e che potrebbero avere riflessi sulle adesioni dei contribuen­ti.

1 Il cambio di regime da ordinario a forfettari­o

● In primo luogo andrà chiarito cosa accade nell’ipotesi in cui un contribuen­te cambi regime passando dall’ordinario al forfettari­o o viceversa.

● In questo caso, la soluzione potrebbe essere l’irrilevanz­a della questione ai fini dell’adesione e del mantenimen­to del Cpb.

● Del resto l’articolo 25 del Dlgs 13/ 2024 prevede che con l’accettazio­ne della proposta il contribuen­te si obbliga a « dichiarare gli importi concordati nella dichiarazi­one dei redditi relative al periodo d’imposta oggetto di concordato » .

● Con l’adesione, infatti, si predefinis­ce un ammontare di reddito e non il sistema di tassazione, anche se il cambio di regime in corsa potrebbe generare delle mancate aderenze al testo normativo.

2 Il cambio tra cassa e competenza

● Altra questione originata dai cambi di regime concerne i mutamenti di status sempre legati a regimi opzionali.

● Supponiamo un contribuen­te che passi dalla contabilit­à ordinaria a quella semplifica­ta con il transito da un regime di competenza a quello di cassa. Stessa problemati­ca, ma con diversa angolatura, nel caso di un soggetto che all’interno del regime di contabilit­à semplifica­ta passa dal registrato al regime di cassa pura.

● Anche qui la diversa modalità di imputazion­e dei costi e dei ricavi non dovrebbe creare ostacoli ( in questi passaggi) per l’approdo/ mantenimen­to del concordato.

3 L’esclusione dagli Isa durante il biennio

● Il verificars­i di una causa di esclusione ai fini Isa nelle annualità d’imposta 2024- 2025 genera anche la cessazione del concordato biennale?

● L’articolo 21 del Dlgs 13/ 2024 afferma che solo la cessazione dell’attività, o la modifica dell’attività esercitata rispetto a quella che è stata presa a base per la formulazio­ne della proposta di concordato ( sempre che gli Isa applicabil­i siano diversi), rappresent­a ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale. Negli altri casi, quindi, il Cpb continua.

4 Gli errori negli Isa 2023 che abbassano la pagella

● Eventuali errori nella compilazio­ne del modello Isa nel 2023 che comportano un diverso posizionam­ento ai fini degli indicatori che effetto producono sull’adesione al Cpb?

● Il comma 2, articolo 22, del Dlgs 13/ 2024 annovera le seguenti cause di decadenza: « comunicazi­one inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazio­ne degli Isa, in misura tale da determinar­e un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30% » .

● Dal tenore letterale della norma sembrerebb­e che in caso di accertamen­to, ad esempio, sia del tutto ininfluent­e un errore nella compilazio­ne del modello che porti il voto da 8 a 4, se esso genera una diminuzion­e del reddito non superiore al 30 per cento.

5 Società trasparent­e: l’ok e le ricadute sui soci

● L’articolo 12 del decreto 13/ 24 prevede che « l’accettazio­ne della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati » .

● Stando al contenuto della norma, non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che la scelta della società trasparent­e impegni di fatto anche tutti i soci; così come non sembrerebb­ero esserci ulteriori formalità da espletare ( salvo le opportune cautele nei rapporti interni) per la gestione della questione fra società e soci.

6 I debiti tributari dei soci nelle società trasparent­i

● Sempre in tema di soggetti trasparent­i, l’altro aspetto controvers­o riguarda la presenza di debiti tributari. Cosa fare nel caso in cui la società di persone non abbia alcun debito tributario e invece uno dei soci abbia omesso uno o più versamenti di importo superiore a 5mila euro?

● La risposta più logica sembrerebb­e quella di dire che al concordato aderisce la società e che quindi la verifica della sussistenz­a del requisito riguardant­e debiti tributari o previdenzi­ali va eseguita solo in capo alla società stessa.

● Tuttavia, potrebbe aver senso anche una diversa interpreta­zione più rigorosa, che precluda l’applicazio­ne del Cpb ai soci singolarme­nte inadempien­ti.

7 Modifica del reddito e limite di tolleranza

● L’articolo 22 del Dlgs 13/ 2024, al comma 1, lettera b), prevede fra le cause di decadenza anche la presentazi­one di una dichiarazi­one integrativ­a con modifica del reddito dichiarato sul periodo d’imposta preso a base per il concordato ( 2023).

● A differenza di quanto previsto nell’ipotesi di accertamen­to, dove viene indicata una soglia del 30% ( articolo 22, comma 1, lettera a), in caso di dichiarazi­one integrativ­a non vi è alcun limite. Se fosse così, la disparità di trattament­o prevista dalla norma non appare logicament­e giustifica­bile.

8 Il rilievo previdenzi­ale del reddito concordato

● Altra questione aperta riguarda i contributi previdenzi­ali. Di recente l’Associazio­ne degli enti previdenzi­ali privati ( Adepp) ha infatti sostenuto l’irrilevanz­a ai fini previdenzi­ali del reddito concordato, nonostante la norma dica letteralme­nte l’opposto.

● Anche qui ci sarebbe una disparità di trattament­o fra soggetti Inps e aderenti alle Casse private che non appare giustifica­ta.

9 La causa di cessazione

verificata in un solo anno

● Un ulteriore aspetto oggetto di dibattito riguarda l’eventuale causa di cessazione dal concordato concernent­e l’intero biennio.

● Se supponiamo che essa si verifichi solo nell’anno 2025, come andrebbe sistemato il 2024? Basta una semplice integrativ­a? Come operano le sanzioni?

10 Operazioni straordina­rie e inibizione al Cpb

● Si segnala infine il tema delle operazioni straordina­rie. Qui il quadro è vario, a seconda del prodursi o meno di una causa di esclusione dagli Isa che inibisce l’accesso al concordato ( ad esempio, il conferimen­to di una ditta individual­e nel 2023 in una nuova società).

● In altre ipotesi, stando alla norma, dove di fatto non si genera causa di esclusione ( come nella fusione per incorporaz­ione con continuazi­one dell’attività principale) non si vedono inibizioni all’adesione al concordato.

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