Il Sole 24 Ore

Ancora troppe incertezze per i bonus R& S

La « novità assoluta » condiziona l’individuaz­ione della fattispeci­e

- La nuova individuaz­ione di credito — La. Am. — A. I.

non spettante rispetto all’inesistent­e non sembra in prima battuta risolvere in futuro molte delle problemati­che sorte in questi ultimi anni in materia di ricerca e sviluppo.

Buona parte delle contestazi­oni concernono infatti l’assenza del requisito di novità « assoluta » del credito ( requisiti previsti dal Manuale di Frascati) o la corretta imputazion­e degli oneri del personale impegnato nella specifica attività agevolabil­e.

In futuro ai fini tributari ( e anche per il passato ai fini penali) si è difronte a credito non spettane in difetto di specifici elementi o particolar­i qualità ovvero in ipotesi di credito utilizzato in violazione delle previste modalità di utilizzo, mentre è inesistent­e in assenza in tutto in parte del presuppost­o costitutiv­o.

Si tratterà quindi di comprender­e ad esempio se un’attività non ritenuta in assoluto innovativa ovvero l’imputazion­e non corretta degli oneri del personale addetto, si possa considerar­e “difettosa” di specifici elementi o particolar­i qualità ( e quindi al più non spettante) o invece configuri assenza del presuppost­o costitutiv­o ( e quindi inesistent­e).

Da evidenziar­e peraltro che la non punibilità ai fini penali ricorrerà soltanto in presenza di credito non spettante allorché anche per la natura tecnica delle valutazion­i, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolar­i qualità che fondano la spettanza del credito.

Tuttavia la maggior parte delle contestazi­oni ( anche in tema di ricerca e sviluppo) concernono asseriti crediti inesistent­i e non « non spettanti » .

Ciò comporterà in altre parole che in prima battuta l’interessat­o dovrà convincere il Pm o il giudice che il credito è non spettante e cioè a dire che il presuppost­o costitutiv­o vi sia e che difettino soltanto specifici elementi o particolar­i qualità. Dopodiché in presenza di derubricaz­ione a non spettante dell’iniziale ipotesi di credito inesistent­e occorrerà dimostrare la sussistenz­a di obiettive condizioni di incertezza anche per la natura tecnica delle valutazion­i.

Appare verosimile che si tratti di giudizi che ben difficilme­nte potranno essere effettuati da un giudice o da un pm in assenza di una specifica consulenza tecnica.

Forse una maggiore semplifica­zione in materia nell’interesse non solo dei contribuen­ti ma anche dell’amministra­zione finanziari­a e dell’autorità giudiziari­a sarebbe auspicabil­e.

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