DURATA PERIODO MALATTIA
Nel caso di raggiungimento del limite dei 180 giorni di malattia nell’anno solare il dipendente ha diritto ad altri 180l’anno successivo? Nel caso di risposta affermativa c’è un limite ( anche nelle annualità successive) se il contratto non prevede nulla a riguardo?
Il periodo massimo di malattia indennizzabile dall’Inps è di 180 giorni nell’anno civile ( al proposito, l’Istituto fa generalmente riferimento all’anno “solare”, ma intendendo il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, ossia l’anno civile). Il periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell’anno ivi comprese quelle per le quali l’indennità non è stata corrisposta ( giorni di carenza, giorni festivi eccetera).
Con la circolare 145/ 1993, si è precisato che, « per l’indennizzabilità, nel secondo anno, della malattia “a cavaliere”, si deve tener conto dei seguenti criteri:
O quando nell’anno di insorgenza dell’evento non è stato raggiunto il massimo assistibile annuo, la malattia in corso al 31 dicembre è autonomamente indennizzabile a partire dal 1° gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni;
O quando nell’anno di insorgenza dell’evento il massimo assistibile annuo è stato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino dell’indennità, al 1° gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni, non è automatico, ma subordinato alle condizioni previste dalla circolare 144/ 1988 ( permanenza del rapporto di lavoro, con oneri retributivi, sia pure limitati, a carico dell’azienda) » .
Per quanto concerne, invece, l’eventuale superamento del periodo di comporto e l’integrazione dell’indennità di malattia a carico del datore di lavoro, si rende necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro.