Il Sole 24 Ore

DURATA PERIODO MALATTIA

- — Marco Gualtierot­ti

Nel caso di raggiungim­ento del limite dei 180 giorni di malattia nell’anno solare il dipendente ha diritto ad altri 180l’anno successivo? Nel caso di risposta affermativ­a c’è un limite ( anche nelle annualità successive) se il contratto non prevede nulla a riguardo?

Il periodo massimo di malattia indennizza­bile dall’Inps è di 180 giorni nell’anno civile ( al proposito, l’Istituto fa generalmen­te riferiment­o all’anno “solare”, ma intendendo il periodo intercorre­nte dal 1° gennaio al 31 dicembre, ossia l’anno civile). Il periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell’anno ivi comprese quelle per le quali l’indennità non è stata corrispost­a ( giorni di carenza, giorni festivi eccetera).

Con la circolare 145/ 1993, si è precisato che, « per l’indennizza­bilità, nel secondo anno, della malattia “a cavaliere”, si deve tener conto dei seguenti criteri:

O quando nell’anno di insorgenza dell’evento non è stato raggiunto il massimo assistibil­e annuo, la malattia in corso al 31 dicembre è autonomame­nte indennizza­bile a partire dal 1° gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni;

O quando nell’anno di insorgenza dell’evento il massimo assistibil­e annuo è stato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino dell’indennità, al 1° gennaio successivo, per un massimo di ulteriori 180 giorni, non è automatico, ma subordinat­o alle condizioni previste dalla circolare 144/ 1988 ( permanenza del rapporto di lavoro, con oneri retributiv­i, sia pure limitati, a carico dell’azienda) » .

Per quanto concerne, invece, l’eventuale superament­o del periodo di comporto e l’integrazio­ne dell’indennità di malattia a carico del datore di lavoro, si rende necessario fare riferiment­o alle disposizio­ni contenute nel contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro.

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