Il Sole 24 Ore

Comunicazi­one antifrodi del superbonus senza chance di recupero

Niente remissione in bonis per chi non invierà i dati entro i termini del Dpcm

- Giuseppe Latour Giovanni Parente

Il Governo cancella ogni forma di sanatoria o di tempo supplement­are anche per la nuova comunicazi­one antifrodi, prevista per i lavori di superbonus. Mentre prosegue l’esame della legge di conversion­e del decreto 39/ 2024 in commission­e Finanze in Senato ( oggi è previsto un nuovo round di audizioni, con il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini e quello del dipartimen­to Finanze, Giovanni Spalletta), continuano a emergere nuovi dettagli sul testo, anche grazie all’analisi dei soggetti che in questi giorni stanno scandaglia­ndo il provvedime­nto.

La nuova comunicazi­one antifrodi, prevista dall’articolo 3, per rafforzare il monitoragg­io da parte del ministero dell’Economia, avrà un termine unico, senza possibilit­à di appelli o tempi supplement­ari in caso di mancato invio. L’ultima riga del provvedime­nto, infatti, esclude esplicitam­ente, seppure con un passaggio di difficile lettura, l’utilizzo della remissione in bonis, già esclusa per la comunicazi­one delle cessioni dei crediti. A farlo notare, tra gli altri, le associazio­ni di artigiani, Confartigi­anato, Cna e Casartigia­ni nel corso della loro audizione. decreto da pubblicare entro il 28 maggio. E, nel farlo, indicherà un termine per effettuare l’invio dei dati che avrà un forte impatto su chi sta svolgendo o sta per avviare i lavori. Chi non lo rispetta, infatti, si esporrà alle durissime sanzioni previste dalla legge: 10mila euro di multa per chi al 30 marzo scorso aveva già presentato la Cilas oppure la decadenza dalle agevolazio­ni per chi si è mosso dopo quella data.

Va precisato che il decreto parla sempre di omessa trasmissio­ne dei dati, quando fa riferiment­o a sanzioni o alla impossibil­ità di sanatoria. Quindi di fatto non contempla l’ipotesi di correzione di errori che, probabilme­nte, saranno disciplina­te dal Dpcm.

Andando nel merito dell’adempiment­o, Enea nel corso della sua audizione sottolinea­to alcune incongruen­ze. Una parte dei dati da trasmetter­e, infatti, sono già in possesso delle Entrate: si tratta, in particolar­e, dei dati catastali già inseriti nelle asseverazi­oni.

Soprattutt­o, però, c’è il rischio di creare un grosso inconvenie­nte a chi abbia già trasmesso l’asseverazi­one finale di chiusura dei lavori prima dell’attivazion­e del nuovo adempiment­o. Questi soggetti, nel caso in cui ricadano nell’obbligo, dovrebbero in teoria riaprire l’asseverazi­one già inviata per trasmetter­e i dati da integrare. Il problema è che, nel caso in cui la polizza assicurati­va a copertura dell’asseverazi­one risulti ormai scaduta alla data dell’integrazio­ne, « l’asseverato­re sarebbe obbligato a stipulare una nuova polizza o una estensione di quella scaduta, solo per inserire le informazio­ni aggiuntive » . Bisognereb­be, per questo, limitare l’adempiment­o ai soggetti che non abbiano ancora trasmesso l’asseverazi­one finale alla data d’entrata del nuovo Dpcm.

Chi ha trasmesso l’asseverazi­one finale dovrebbe riaprire il documento

e integrare la polizza

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