Comunicazione antifrodi del superbonus senza chance di recupero
Niente remissione in bonis per chi non invierà i dati entro i termini del Dpcm
Il Governo cancella ogni forma di sanatoria o di tempo supplementare anche per la nuova comunicazione antifrodi, prevista per i lavori di superbonus. Mentre prosegue l’esame della legge di conversione del decreto 39/ 2024 in commissione Finanze in Senato ( oggi è previsto un nuovo round di audizioni, con il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini e quello del dipartimento Finanze, Giovanni Spalletta), continuano a emergere nuovi dettagli sul testo, anche grazie all’analisi dei soggetti che in questi giorni stanno scandagliando il provvedimento.
La nuova comunicazione antifrodi, prevista dall’articolo 3, per rafforzare il monitoraggio da parte del ministero dell’Economia, avrà un termine unico, senza possibilità di appelli o tempi supplementari in caso di mancato invio. L’ultima riga del provvedimento, infatti, esclude esplicitamente, seppure con un passaggio di difficile lettura, l’utilizzo della remissione in bonis, già esclusa per la comunicazione delle cessioni dei crediti. A farlo notare, tra gli altri, le associazioni di artigiani, Confartigianato, Cna e Casartigiani nel corso della loro audizione. decreto da pubblicare entro il 28 maggio. E, nel farlo, indicherà un termine per effettuare l’invio dei dati che avrà un forte impatto su chi sta svolgendo o sta per avviare i lavori. Chi non lo rispetta, infatti, si esporrà alle durissime sanzioni previste dalla legge: 10mila euro di multa per chi al 30 marzo scorso aveva già presentato la Cilas oppure la decadenza dalle agevolazioni per chi si è mosso dopo quella data.
Va precisato che il decreto parla sempre di omessa trasmissione dei dati, quando fa riferimento a sanzioni o alla impossibilità di sanatoria. Quindi di fatto non contempla l’ipotesi di correzione di errori che, probabilmente, saranno disciplinate dal Dpcm.
Andando nel merito dell’adempimento, Enea nel corso della sua audizione sottolineato alcune incongruenze. Una parte dei dati da trasmettere, infatti, sono già in possesso delle Entrate: si tratta, in particolare, dei dati catastali già inseriti nelle asseverazioni.
Soprattutto, però, c’è il rischio di creare un grosso inconveniente a chi abbia già trasmesso l’asseverazione finale di chiusura dei lavori prima dell’attivazione del nuovo adempimento. Questi soggetti, nel caso in cui ricadano nell’obbligo, dovrebbero in teoria riaprire l’asseverazione già inviata per trasmettere i dati da integrare. Il problema è che, nel caso in cui la polizza assicurativa a copertura dell’asseverazione risulti ormai scaduta alla data dell’integrazione, « l’asseveratore sarebbe obbligato a stipulare una nuova polizza o una estensione di quella scaduta, solo per inserire le informazioni aggiuntive » . Bisognerebbe, per questo, limitare l’adempimento ai soggetti che non abbiano ancora trasmesso l’asseverazione finale alla data d’entrata del nuovo Dpcm.
Chi ha trasmesso l’asseverazione finale dovrebbe riaprire il documento
e integrare la polizza