Il Sole 24 Ore

Appalti e subappalti con il Ccnl comparativ­amente più rappresent­ativo

Sul testo modificato dalla commission­e Bilancio collegato alla prestazion­e

- Enzo De Fusco

Varrà il contratto relativo al settore

Rispetto alla versione approvata dal Governo, il testo del Dl 19/ 2024, su cui oggi la Camera vota la fiducia, cambia la norma sull’applicazio­ne del Ccnl in caso di appalto e subappalto, stabilendo che il contratto genuino è quello comparativ­amente più rappresent­ativo ( e non più quello maggiormen­te applicato) in funzione dell’attività strettamen­te connessa con l’oggetto dell’appalto o del subappalto.

Il comma 1- bis, introdotto nell’articolo 29 del Dlgs 276/ 2003 a opera della versione del Dl 19/ 2024 attualment­e in vigore, avrebbe creato molti problemi in fase applicativ­a per due ordini di motivi ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 9 marzo).

Il primo, perché stabilisce che, al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto, deve essere corrispost­o un trattament­o economico complessiv­o non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoria­le « maggiormen­te applicato nel settore e per la zona » . Questa disposizio­ne, nuova nell’ordinament­o, non indica i criteri per individuar­e la maggiore applicazio­ne, ma anche rispetto a cosa deve essere individuat­o il perimetro territoria­le di maggiore applicazio­ne ( appunto, la zona).

Il secondo, perché la norma impone ai subappalta­tori di retribuire i dipendenti in base al Ccnl previsto per l’attività oggetto di appalto principale, anche se l’attività svolta dai subappalta­tori si colloca legittimam­ente in un diverso contratto firmato delle primarie rappresent­anze sindacali. In altri termini, in caso di appalto per la costruzion­e di un immobile e subappalto per la realizzazi­one degli impianti, la norma impone – ad esempio - all’artigiano metalmecca­nico subappalta­tore che applica legittimam­ente il Ccnl del settore metalmecca­nici artigianat­o, di corrispond­ere i salari ai propri dipendenti in misura almeno pari a quelli stabiliti dal contratto del settore edile.

Proprio su questi due aspetti, la Commission­e bilancio della Camera ha apportato le indispensa­bili modifiche. Con riferiment­o alla prima criticità, il nuovo testo prevede che il salario deve essere non inferiore « a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoria­le stipulato dalle associazio­ni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativ­amente più rappresent­ative sul piano nazionale applicato nel settore e per la zona » . Si tratta di un deciso passo indietro, con il quale si ripristina la precedente definizion­e di « Ccnl comparativ­amente più rappresent­ativi » . Ma il legislator­e – forse per una svista – lascia inutilment­e il riferiment­o alla « zona » di applicazio­ne, dato che il riferiment­o al settore ( o categoria) assicura un’applicazio­ne su tutto il territorio nazionale e quindi, senza la necessità di richiamare la zona. Resta da capire se questo ripensamen­to inciderà sulla delega che sarà affidata al Governo per gestire la materia del salario minimo, visto che nel Ddl si fa ancora riferiment­o al « Ccnl maggiormen­te applicato » .

Per quanto riguarda il secondo problema, l’emendament­o introduce una modifica chirurgica, ma indispensa­bile per ripristina­re il giusto bilanciame­nto tra appalti e subappalti. Pertanto, i salari da considerar­e « adeguati » sono quelli previsti dai Ccnl individuat­i in ragione della tipologia di attività appaltata oppure – e qui sta la modifica – subappalta­ta. In questo modo ogni livello di esternaliz­zazione seguirà le medesime regole.

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