Il Sole 24 Ore

Nelle composizio­ne negoziata si può anche cedere l’azienda

La norma individua un triplice presuppost­o per l’autorizzaz­ione giudiziale

- — Filippo D’Aquino — Gianluca Minniti

Anche nel corso delle trattative che si svolgono durante la composizio­ne negoziata la cessione dell’azienda o di uno o più dei suoi rami può rappresent­are uno snodo fondamenta­le nel percorso di risanament­o. Questa cessione può essere realizzata durante la composizio­ne negoziata atteso che l’imprendito­re conserva, secondo quanto prevede l’articolo 21, comma 1, tutti i poteri di straordina­ria amministra­zione.

Al fine di incentivar­e la circolazio­ne dell’azienda durante la cmposizion­e negoziata, l’articolo 22, comma 1, lettera d), consente al tribunale di autorizzar­ne il trasferime­nto in deroga all’articolo 2560, comma 2 del Codice civile, sollevando­ope vando ope iudicis l’acquirente dalla responsabi­lità in solido con l’alienante per i debiti pregressi relativi all’azienda ceduta. Va, peraltro, evidenziat­o che la deroga non si estende alla responsabi­lità solidale per i debiti fiscali di cui all’articolo 14 Dlgs 472/ 1997 che segue una disciplina affatto speciale e che – stante la mancata novella del comma 5- bis dell’articolo 14 - rimane applicabil­e anche alle cessioni d’azienda autorizzat­e nell’ambito della composizio­ne negoziata, nodo di cui occorre tenere conto.

A fronte del rischio che la deroga al regime ordinario di circolazio­ne dell’azienda possa compromett­ere, quale supremo atto di straordina­ria amministra­zione, gli interessi dei creditori della cedente, la norma individua un triplice presuppost­o per l’autorizzaz­ione giudiziale ai fini dell’esclusione della responsabi­lità di cui all’articolo 2650, comma 2 del Codice civile: la « funzionali­tà degli atti rispetto alla continuità aziendale » , la « migliore soddisfazi­one del creditore » - cui fa pendant il « principio di competitiv­ità nella selezione dell’acquirente » - e l’adozione, caso per caso, di « misure ritenute opportune » .

Al riguardo, particolar­mente significat­ivo è il provvedime­nto del tribunale di Milano del 12 agosto 2023 ( Grancasa Spa), secondo cui il primo requisito, funzionale a evitare la “disgregazi­one dei valori aziendali”, risponde all’esigenza di ricercare il risanament­o aziendale entro i confini della trattativa con i creditori, in sintonia con la funzione della Cnc quale “allerta precoce” concordata con i creditori.

Il secondo requisito è volto, invece, a garantire al ceto creditorio le migliori percentual­i di soddisfazi­one, imponendo al tribunale di comparare le prospettiv­e dei creditori con le alternativ­e concretame­nte praticabil­i ( di qui, il ricorso alla procedura competitiv­a), al fine di verificare che il trasferime­nto nel contesto della composizio­ne negoziata non rechi loro alcun pregiudizi­o ( per esempio, giudizio di non inferiorit­à del corrispett­ivo generato dalla cessione in continuità rispetto al risultato astrattame­nte atteso dalla vendita dell’azienda nello scenario liquidator­io).

Il rispetto del terzo requisito richiede, invece, l’adozione di “misure” adottate caso per caso. Le misure devono tenere conto, ad esempio, del settore merceologi­co cui inerisce il compendio aziendale, delle dimensioni dell’impresa e della sua struttura organizzat­iva, oltre che della gravità ( e, quindi, dello stato di avanzament­o) della crisi in atto, nella prospettiv­a di individuar­e il giusto contempera­mento tra adeguate forme di competitiv­ità, tutela dei creditori e tutela dell’acquirente. Particolar­e rilievo riveste, tra queste misure, quella di subordinar­e l’esenzione ex articolo 2560, 2° comma del Codice civile alla positiva conclusion­e della Cnc, soluzione probabilme­nte dettata dalla specificit­à della vicenda. Si registrano, peraltro, altri provvedime­nti che hanno - al contrario - autorizzat­o ex abrupto la cessione d’azienda in deroga all’articolo 2560, comma 2 del Codice in pendenza di trattative, senza attendere l’esito della composizio­ne negoziata della crisi ( tribunale di Parma, 4 novembre 2022).

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