Il Sole 24 Ore

Le misure protettive sospendono la liquidazio­ne

Nel caso di composizio­ne negoziata i tribunali privilegia­no il risanament­o Questa lettura non vale se l’istanza liquidator­ia è presentata dal debitore

- Filippo D’Aquino Gianluca Minniti

In questi primi anni di operativit­à della composizio­ne negoziata ( Cnc), particolar­e rilevanza riveste il rapporto tra misure protettive e richiesta di apertura della liquidazio­ne giudiziale.

La presentazi­one del ricorso per la liquidazio­ne giudiziale rischia – in assenza di un effetto sospensivo dell’istanza di concession­e delle misure protettive – di far naufragare il tentativo di risanament­o avviato sotto l’egida della Camera di commercio.

L’incertezza deriva dal fatto che l’articolo 25 quinquies del Codice della crisi d’impresa – che preclude l’accesso alla composizio­ne negoziata quando è già pendente il procedimen­to per l’apertura della liquidazio­ne giudiziale – non chiarisce se tale divieto si riferisca esclusivam­ente al caso di domanda di liquidazio­ne giudiziale del debitore ( domanda in proprio ex articolo 37, comma 2 del Codice) ovvero anche alla domanda presentata da terzi ( per esempio, creditori o pubblico ministero).

Il dubbio assume particolar­e rilevanza nel caso in cui il giudice si trovi a decidere sulla conferma di misure protettive, quando risulti pendente la domanda di apertura della liquidazio­ne giudiziale promossa da un terzo.

La giurisprud­enza sul tema non è uniforme. Secondo parte della giurisprud­enza di merito ( tribunale di Palermo, 22 maggio 2023) la pendenza del procedimen­to di apertura della liquidazio­ne giudiziale, da chiunque proposto, inibisce al debitore l’accesso alla composizio­ne negoziata, con conseguent­e rigetto della domanda di conferma delle misure protettive. Questa lettura della norma risponde all’esigenza di tutelare i creditori di fronte a un possibile utilizzo strumental­e della composizio­ne negoziata da parte del debitore oramai insolvente, in sintonia con chi ravvisava, su queste colonne ( « Il Sole 24 Ore » 10 gennaio 2023), una falsa applicazio­ne dell’articolo 25- quinques ove si fosse sposata una interpreta­zione letterale dell’articolo 17, comma 3, lettera d) del Codice.

Meno restrittiv­o è l’approccio seguito dalla giurisprud­enza maggiorita­ria ( tribunale di Bologna 23 giugno 2023; tribunale di Trani 30 settembre 2023; tribunale di Tempio Pausania 12 ottobre 2023), secondo cui una lettura efficace delle disposizio­ni ( articoli 17, comma 3, lettera d) e 25- quinquies del Codice) non può contrastar­e la finalità della composizio­ne negoziata, che – in coerenza con i principi espressi dalla direttiva Insolvency – impone di preservare la continuità aziendale ogni qualvolta sia « ragionevol­mente perseguibi­le il risanament­o dell’impresa » .

In questa prospettiv­a, solo la pendenza di un ricorso formulato dal debitore ex articolo 40 osterebbe all’accesso alla composizio­ne negoziata.

Il procedimen­to incardinat­o su istanza di soggetti terzi diversi dal debitore può, invece, essere paralizzat­o dalla richiesta di misure protettive nella composizio­ne negoziata, salva necessaria verifica della perseguibi­lità in concreto del progetto di risanament­o. A sostegno di questa linea interpreta­tiva, si evidenzia la disparità di trattament­o che caratteriz­zerebbe la posizione del debitore destinatar­io di un’istanza per la liquidazio­ne giudiziale, intervenut­a il giorno dopo la richiesta di misure protettive e quello la cui istanza sia presentata da un terzo, magari proprio il giorno prima.

L’orientamen­to meno restrittiv­o trova applicazio­ne anche nei casi in cui il giudice decida sulla richiesta di misure protettive formulata successiva­mente all’avvio della composizio­ne negoziata e in pendenza di un’istanza di apertura della liquidazio­ne giudiziale ( tribunale di Milano 26 gennaio 2022), ove la concession­e delle misure protettive preclude la pronuncia dell’apertura della liquidazio­ne giudiziale sino alla conclusion­e delle trattative o all’archiviazi­one dell’istanza di composizio­ne negoziata.

È, pertanto, in fase di consolidam­ento l’orientamen­to secondo cui, in caso di conflitto tra liquidazio­ne giudiziale e composizio­ne negoziata, la concession­e delle misure protettive sospende temporanea­mente gli effetti del ricorso per l’apertura della liquidazio­ne giudiziale formulato da soggetti diversi dal debitore, in consideraz­ione della volontà del legislator­e di favorire il risanament­o dell’impresa.

Quest’ultima interpreta­zione consente di realizzare, anche fra composizio­ne negoziata e liquidazio­ne giudiziale, un ragionevol­e bilanciame­nto che impone la soluzione liquidator­ia solo ove la strada della composizio­ne risulti in concreto impraticab­ile.

Resta, peraltro, impregiudi­cato ( e congelato) l’effetto conservati­vo ( ad esempio ai fini della retrodataz­ione del periodo sospetto) della domanda di apertura della liquidazio­ne giudiziale, del quale occorrerà in ogni caso tenere conto.

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