Assonime: dai superpoteri del garante rischi per le imprese
« Vincoli pesanti, comprese cessioni di rami d’azienda, anche senza infrazioni »
Il nuovo super- potere dell’Antitrust rischia di imporre alle imprese vincoli e obblighi pesanti non necessariamente giustificati. Con questa tesi Assonime, l’associazione delle società italiane per azioni, in un position paper critica le competenze assegnate con il decreto Asset all’Autorità garante per la concorrenza in materia di indagini conoscitive. In pratica l’Antitrust può imporre alle imprese di un settore ogni misura strutturale o comportamentale necessaria al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza, ad esito non di un’istruttoria ma di un’indagine conoscitiva, in cui abbia riscontrato problemi concorrenziali che gravano su quel mercato. Questa misura, introdotta in via straordinaria per il solo trasporto aereo, è stata di fatto estesa a tutti i settori con una sentenza del Consiglio di Stato.
Ma, secondo Assonime, si delinea un « paradossale sconfinamento delle prerogative antitrust verso le funzioni tipiche della politica industriale » senza necessari contrappesi di garanzia. Le imprese, secondo l’associazione, « potranno essere assoggettate a vincoli e obblighi di portata assai rilevante, inclusa la cessione di rami d’azienda e asset materiali o immateriali, compresi i diritti di proprietà intellettuale, senza che alcuna infrazione alle regole antitrust sia loro imputabile, per il
Rustichelli prova a rassicurare: useremo le nuove competenze con prudenza ed equilibrio
solo fatto di operare in un settore economico che presenta, a giudizio dell’Autorità, disfunzioni nelle dinamiche competitive con pregiudizio per i consumatori » .
Assonime parla di rischio di un esercizio arbitrario del potere ed esprime perplessità sulla stessa tenuta costituzionale della norma. Suggerisce quindi una serie di correzioni da inserire nella prossima legge per la concorrenza. In primo luogo – si legge nel paper - occorrerebbe identificare un perimetro più ristretto, con riferimento a disfunzioni « conclamate, significative e persistenti nel mercato nazionale » . Si chiede poi di limitare la norma a situazioni di mercato che non possano essere ricondotte alle fattispecie classiche del diritto antitrust. Terzo punto: trovare una condivisione nell’ambito del network delle Antitrust Ue per evitare sovrapposizioni con le competenze della Commissione. Infine, coinvolgere le altre Autorità, di volta in volta competenti per settore, eventualmente anche con l’obbligo per l’Antitrust di ottenere da loro un parere preventivo.
Nella presentazione alla Camera della Relazione annuale, ieri il presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli ha assicurato moderazione nell’applicazione pratica. « Viene colmata una lacuna normativa – ha detto - consentendo all’Autorità di intervenire anche nelle ipotesi in cui la concorrenza sia ostacolata o distorta non già in ragione dei comportamenti delle imprese o di restrizioni regolatorie, ma a causa della struttura stessa dei mercati interessati » . C’è una consultazione pubblica aperta e, promette l’Antitrust, recepiti i suggerimenti di imprese, professionisti ed esperti, le nuove competenze saranno esercitate comunque con « prudenza ed equilibrio » .