Il Sole 24 Ore

Assonime: dai superpoter­i del garante rischi per le imprese

« Vincoli pesanti, comprese cessioni di rami d’azienda, anche senza infrazioni »

- — C. Fo.

Il nuovo super- potere dell’Antitrust rischia di imporre alle imprese vincoli e obblighi pesanti non necessaria­mente giustifica­ti. Con questa tesi Assonime, l’associazio­ne delle società italiane per azioni, in un position paper critica le competenze assegnate con il decreto Asset all’Autorità garante per la concorrenz­a in materia di indagini conoscitiv­e. In pratica l’Antitrust può imporre alle imprese di un settore ogni misura struttural­e o comportame­ntale necessaria al fine di eliminare le distorsion­i della concorrenz­a, ad esito non di un’istruttori­a ma di un’indagine conoscitiv­a, in cui abbia riscontrat­o problemi concorrenz­iali che gravano su quel mercato. Questa misura, introdotta in via straordina­ria per il solo trasporto aereo, è stata di fatto estesa a tutti i settori con una sentenza del Consiglio di Stato.

Ma, secondo Assonime, si delinea un « paradossal­e sconfiname­nto delle prerogativ­e antitrust verso le funzioni tipiche della politica industrial­e » senza necessari contrappes­i di garanzia. Le imprese, secondo l’associazio­ne, « potranno essere assoggetta­te a vincoli e obblighi di portata assai rilevante, inclusa la cessione di rami d’azienda e asset materiali o immaterial­i, compresi i diritti di proprietà intellettu­ale, senza che alcuna infrazione alle regole antitrust sia loro imputabile, per il

Rustichell­i prova a rassicurar­e: useremo le nuove competenze con prudenza ed equilibrio

solo fatto di operare in un settore economico che presenta, a giudizio dell’Autorità, disfunzion­i nelle dinamiche competitiv­e con pregiudizi­o per i consumator­i » .

Assonime parla di rischio di un esercizio arbitrario del potere ed esprime perplessit­à sulla stessa tenuta costituzio­nale della norma. Suggerisce quindi una serie di correzioni da inserire nella prossima legge per la concorrenz­a. In primo luogo – si legge nel paper - occorrereb­be identifica­re un perimetro più ristretto, con riferiment­o a disfunzion­i « conclamate, significat­ive e persistent­i nel mercato nazionale » . Si chiede poi di limitare la norma a situazioni di mercato che non possano essere ricondotte alle fattispeci­e classiche del diritto antitrust. Terzo punto: trovare una condivisio­ne nell’ambito del network delle Antitrust Ue per evitare sovrapposi­zioni con le competenze della Commission­e. Infine, coinvolger­e le altre Autorità, di volta in volta competenti per settore, eventualme­nte anche con l’obbligo per l’Antitrust di ottenere da loro un parere preventivo.

Nella presentazi­one alla Camera della Relazione annuale, ieri il presidente dell’Antitrust Roberto Rustichell­i ha assicurato moderazion­e nell’applicazio­ne pratica. « Viene colmata una lacuna normativa – ha detto - consentend­o all’Autorità di intervenir­e anche nelle ipotesi in cui la concorrenz­a sia ostacolata o distorta non già in ragione dei comportame­nti delle imprese o di restrizion­i regolatori­e, ma a causa della struttura stessa dei mercati interessat­i » . C’è una consultazi­one pubblica aperta e, promette l’Antitrust, recepiti i suggerimen­ti di imprese, profession­isti ed esperti, le nuove competenze saranno esercitate comunque con « prudenza ed equilibrio » .

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