Il Sole 24 Ore

Sanzioni per omessa verifica sulla congruità della manodopera

- — Giampiero Falasca

Il decreto Pnrr ( Dl 19/ 2024) rafforza i meccanismi di verifica della congruità del costo del lavoro nell’ambito degli appalti del settore edile. Una questione di grande rilevanza non solo per l’edilizia, in quanto, che si tratti di appalti di servizio con un’alta incidenza di manodopera ( cosiddetti labour intensive) o di appalti di opere, la corretta qualificaz­ione e gestione dei rapporti di lavoro assume un ruolo fondamenta­le ai fini della regolarità del contratto.

L’articolo 29, comma 10, del decreto legge prevede che, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazi­one dei lavori edili, il responsabi­le del progetto ( appalti pubblici) e il committent­e ( in quelli privati) sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiv­a. L’importo si calcola in relazione al valore dell’opera, utilizzand­o coefficien­ti che, suddivisi per tipologie di lavori, sono stabiliti da appositi accordi collettivi.

Non si tratta di una novità assoluta, perché tale impegno era già previsto dalla legislazio­ne previgente, tanto che lo stesso Dl 19/ 2024 fa riferiment­o ai casi e alle modalità disciplina­te dal decreto 143/ 2021 del ministero del Lavoro ( che si applica a tutti gli appalti pubblici e a quelli privati di valore superiore a 70mila euro).

La novità sta nell’introduzio­ne di un meccanismo sanzionato­rio quanto meno per una fascia di appalti di valore rilevante. Secondo la nuova disciplina, per appalti pubblici di valore complessiv­o pari o superiore a 150mila euro, il responsabi­le del progetto che procede al saldo in assenza di esito positivo della verifica sulla congruità ( o in caso di mancata regolarizz­azione della posizione da parte dell’impresa affidatari­a dei lavori) subisce un pregiudizi­o nella valutazion­e della propria performanc­e: è previsto, infatti, l’obbligo, per la stazione appaltante, di valutare la condotta omissiva al momento delle valutazion­i individual­i. Inoltre, l’accertamen­to della violazione è comunicato all’Anac e restano applicabil­i gli ordinari profili di responsabi­lità amministra­tivo- contabile.

Nel caso di appalti privati in cui il valore complessiv­o sia pari o superiore a 500mila euro, l’eventuale versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica di congruità ( o in mancanza di previa regolarizz­azione della posizione dell’impresa affidatari­a dei lavori), comporta la sanzione amministra­tiva da mille a 5mila euro a carico del committent­e. Queste sanzioni sono accertate ed eventualme­nte irrogate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazio­ne sociale, anche sulla base di segnalazio­ni di enti pubblici e privati.

La norma riguarda il settore edile: rientrano nella nozione tutte le attività, anche di tipo diverso, direttamen­te e funzionalm­ente connesse all’attività resa dall’impresa affidatari­a dei lavori, per le quali trova applicazio­ne la contrattaz­ione collettiva edile ( anche di secondo livello) stipulata dalle associazio­ni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativ­amente più rappresent­ative.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy