Il Sole 24 Ore

Censura per chi accetta un compenso « non equo »

Approvato dal Consiglio nazionale commercial­isti iil codice delle sanzioni

- Federica Micardi

Commercial­isti, sanzioni light per chi non rispetta la legge sull’equo compenso. È quanto prevede il nuovo Codice delle sanzioni approvato ieri dal Consiglio nazionale e in vigore da oggi. Dopo le modifiche al Codice deontologi­co, che ha introdotto le norme sull’equo compenso e aggiornato le regole deontologi­che della profession­e, è stato rivisto anche il sistema sanzionato­rio. « Un nuovo step a questo processo di rinnovamen­to dei nostri Codici - commenta il presidente del Consiglio nazionale dei commercial­isti Elbano de Nuccio - per favorire sempre più comportame­nti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le istituzion­i e verso i nostri clienti » .

Nel caso dell’equo compenso chi accetta o propone un compenso che non rispetta la legge 49 del 2023, rischia la censura, cioè un richiamo formale con annotazion­e ai margini dell’Albo profession­ale. « Nei casi meno gravi – spiega Pa

‘ Sospension­e fino a due anni per chi accetta incarichi insieme con persone non abilitate

squale Mazza, consiglier­e del Consiglio nazionale con delega ai compensi e alla deontologi­a – i consigli di disciplina possono non irrogare la sanzione della censura e scrivere una lettera di richiamo che costituisc­e un precedente » .

Confermata la sanzione della sospension­e fino a due anni in caso di esercizio abusivo della profession­e che, in base alla versione aggiornata dell’articolo 42, si verifica anche quando si accettano incarichi « congiuntam­ente a soggetti non abilitati per svolgere e eseguire prestazion­i profession­ali contenute nell’ordinament­o profession­ale e ci si avvale, per l’esercizio di prestazion­i riservate, di soggetti non abilitati » .

In tema di obbligo di assicurazi­one è prevista una sospension­e fino a sei mesi per chi non stipula una polizza, mentre la mancata comunicazi­one al cliente degli estremi della polizza sottoscrit­ta è sanzionata con la censura.

Inasprite le sanzioni per chi viola i doveri di integrità e di obiettivit­à; dove prima era prevista la sola censura ora è applicabil­e anche la sospension­e fino a un anno ( integrità) o fino a sei mesi ( obiettivit­à). Sospension­e fino a un anno anche in caso di esercizio della profession­e in situazioni di incompatib­ilità.

Passa dalla censura alla sospension­e fino a tre mesi la sanzione per il commercial­ista che presta una garanzia personale o profession­ale a favore del proprio cliente. Resta la censura per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli profession­ali; mentre per le critiche a mezzo social accanto alla censura si rischia anche la sospension­e fino a tre mesi. Stretta anche in caso di « violazione dei doveri relativi al comportame­nto profession­ale » dove la sanzione può arrivare anche alla sospension­e fino a sei mesi.

Ritoccate un po’al ribasso le sanzioni per chi non raggiunge i crediti formativi richiesti: chi non matura nessun credito rischia la sospension­e di tre mesi ( e non più di sei) e chi ha meno di 30 crediti può essere sospeso per due mesi ( e non tre come prima).

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