Censura per chi accetta un compenso « non equo »
Approvato dal Consiglio nazionale commercialisti iil codice delle sanzioni
Commercialisti, sanzioni light per chi non rispetta la legge sull’equo compenso. È quanto prevede il nuovo Codice delle sanzioni approvato ieri dal Consiglio nazionale e in vigore da oggi. Dopo le modifiche al Codice deontologico, che ha introdotto le norme sull’equo compenso e aggiornato le regole deontologiche della professione, è stato rivisto anche il sistema sanzionatorio. « Un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri Codici - commenta il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio - per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le istituzioni e verso i nostri clienti » .
Nel caso dell’equo compenso chi accetta o propone un compenso che non rispetta la legge 49 del 2023, rischia la censura, cioè un richiamo formale con annotazione ai margini dell’Albo professionale. « Nei casi meno gravi – spiega Pa
‘ Sospensione fino a due anni per chi accetta incarichi insieme con persone non abilitate
squale Mazza, consigliere del Consiglio nazionale con delega ai compensi e alla deontologia – i consigli di disciplina possono non irrogare la sanzione della censura e scrivere una lettera di richiamo che costituisce un precedente » .
Confermata la sanzione della sospensione fino a due anni in caso di esercizio abusivo della professione che, in base alla versione aggiornata dell’articolo 42, si verifica anche quando si accettano incarichi « congiuntamente a soggetti non abilitati per svolgere e eseguire prestazioni professionali contenute nell’ordinamento professionale e ci si avvale, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati » .
In tema di obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a sei mesi per chi non stipula una polizza, mentre la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta è sanzionata con la censura.
Inasprite le sanzioni per chi viola i doveri di integrità e di obiettività; dove prima era prevista la sola censura ora è applicabile anche la sospensione fino a un anno ( integrità) o fino a sei mesi ( obiettività). Sospensione fino a un anno anche in caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità.
Passa dalla censura alla sospensione fino a tre mesi la sanzione per il commercialista che presta una garanzia personale o professionale a favore del proprio cliente. Resta la censura per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali; mentre per le critiche a mezzo social accanto alla censura si rischia anche la sospensione fino a tre mesi. Stretta anche in caso di « violazione dei doveri relativi al comportamento professionale » dove la sanzione può arrivare anche alla sospensione fino a sei mesi.
Ritoccate un po’al ribasso le sanzioni per chi non raggiunge i crediti formativi richiesti: chi non matura nessun credito rischia la sospensione di tre mesi ( e non più di sei) e chi ha meno di 30 crediti può essere sospeso per due mesi ( e non tre come prima).