Decurtazione dei crediti graduata sulla gravità di incidenti e infortuni
La patente a punti è dotata inizialmente di 30 crediti e dà la possibilità ai soggetti interessati di poter operare nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 del decreto legislativo 81/ 2008 ( Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Il punteggio viene decurtato a fronte di provvedimeenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi a seguito di infortuni, malattie professionali, inadempimenti.
Il testo del decreto, modificato e approvato dalla Camera, a differenza di quello attualmente in vigore, introduce un elenco dettagliato di 29 fattispecie che determinano una decurtazione e la relativa riduzione dei crediti.
Tra le ipotesi contemplate, l’infortunio mortale corrisponde a 20 crediti, la malattia professionale a dieci, l’infortunio con inabilità assoluta permanente a 15
( otto se parziale, nque se temporanea assoluta); tutte le altre oscillano tra uno e cinque punti e spaziano dall’omissione delle valutazioni dei rischi alla mancata formazione, dall’assenza di protezioni alla mancata vigilanza. Nel testo attuale le decurtazioni variano da cinque a 20 punti.
È previsto un tetto in caso vengano contestate più violazioni in occasione di un unico accertamento ispettivo: i crediti non possono essere decurtati in misura superiore al doppio di quella prevista per la violazione più grave. Nel testo attuale, invece, la decurtazione massima è pari a 20 crediti.
Ciò significa che, in caso di infortunio mortale, lo stesso corrisponderebbe alla decurtazione totale, mentre con il nuovo testo ulteriori irregolarità potranno determinare fino a 40 punti di taglio.
È stato precisato che per provvedimenti sanzionatori definitivi si intendono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze ingiunzione divenute definitive, cioè non impugnate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Tuttavia, a fronte di infortuni mortali ovvero con esiti di inabilità permanente assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi, ma contro tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro competente per territorio. Se quest’ultimo non si pronuncia entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il provvedimento perde efficacia.
Qualora, a seguito di una o più decurtazioni, sulla patente rimangano meno di 15 punti, alle imprese e ai lavoratori autonomi non è consentito svolgere attività nei cantieri, a meno che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto: in tal caso è consentito comunque il completamento.
Però, poiché il nuovo comma 10 dell’articolo 29 del Dlgs 81/ 2008 fa salva l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 14 del medesimo Dlgs, cioè le sospensioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, deve ritenersi che, indipendentemente dalla deroga introdotta, ove vengano accertate violazioni in materia di salute e sicurezza elencate nell’allegato I del Testo unico, l’ispettore possa procedere alla sospensione del cantiere.
Infine, a differenza del testo ora in vigore, è tutto da definire il meccanismo che consentirà di recuperare in tutto o in parte i punti decurtati e quello di attribuzione di ulteriori crediti oltre i 30 iniziali. Ciò sarà oggetto di un decreto del ministro del Lavoro, sentito l’Ispettorato.
Attualmente, invece, è prevista la possibilità di recuperare cinque punti per ogni corso di formazione frequentato e l’attribuzione di un punto per ogni anno senza sanzioni.
Cancellato anche il bonus automatico di cinque punti per le imprese che adottano modelli di organizzazione e gestione in linea con il Dlgs 231/ 2001.
‘ La riduzione avviene quando i provvedimenti sanzionatori sono definitivi