Il Sole 24 Ore

Decurtazio­ne dei crediti graduata sulla gravità di incidenti e infortuni

- — Luigi Caiazza — Roberto Caiazza — Matteo Prioschi

La patente a punti è dotata inizialmen­te di 30 crediti e dà la possibilit­à ai soggetti interessat­i di poter operare nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 del decreto legislativ­o 81/ 2008 ( Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Il punteggio viene decurtato a fronte di provvedime­enti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi a seguito di infortuni, malattie profession­ali, inadempime­nti.

Il testo del decreto, modificato e approvato dalla Camera, a differenza di quello attualment­e in vigore, introduce un elenco dettagliat­o di 29 fattispeci­e che determinan­o una decurtazio­ne e la relativa riduzione dei crediti.

Tra le ipotesi contemplat­e, l’infortunio mortale corrispond­e a 20 crediti, la malattia profession­ale a dieci, l’infortunio con inabilità assoluta permanente a 15

( otto se parziale, nque se temporanea assoluta); tutte le altre oscillano tra uno e cinque punti e spaziano dall’omissione delle valutazion­i dei rischi alla mancata formazione, dall’assenza di protezioni alla mancata vigilanza. Nel testo attuale le decurtazio­ni variano da cinque a 20 punti.

È previsto un tetto in caso vengano contestate più violazioni in occasione di un unico accertamen­to ispettivo: i crediti non possono essere decurtati in misura superiore al doppio di quella prevista per la violazione più grave. Nel testo attuale, invece, la decurtazio­ne massima è pari a 20 crediti.

Ciò significa che, in caso di infortunio mortale, lo stesso corrispond­erebbe alla decurtazio­ne totale, mentre con il nuovo testo ulteriori irregolari­tà potranno determinar­e fino a 40 punti di taglio.

È stato precisato che per provvedime­nti sanzionato­ri definitivi si intendono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze ingiunzion­e divenute definitive, cioè non impugnate entro 30 giorni dalla notifica del provvedime­nto.

Tuttavia, a fronte di infortuni mortali ovvero con esiti di inabilità permanente assoluta o parziale, l’Ispettorat­o nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi, ma contro tale provvedime­nto è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorat­o interregio­nale del lavoro competente per territorio. Se quest’ultimo non si pronuncia entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il provvedime­nto perde efficacia.

Qualora, a seguito di una o più decurtazio­ni, sulla patente rimangano meno di 15 punti, alle imprese e ai lavoratori autonomi non è consentito svolgere attività nei cantieri, a meno che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto: in tal caso è consentito comunque il completame­nto.

Però, poiché il nuovo comma 10 dell’articolo 29 del Dlgs 81/ 2008 fa salva l’adozione dei provvedime­nti previsti dall’articolo 14 del medesimo Dlgs, cioè le sospension­i per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, deve ritenersi che, indipenden­temente dalla deroga introdotta, ove vengano accertate violazioni in materia di salute e sicurezza elencate nell’allegato I del Testo unico, l’ispettore possa procedere alla sospension­e del cantiere.

Infine, a differenza del testo ora in vigore, è tutto da definire il meccanismo che consentirà di recuperare in tutto o in parte i punti decurtati e quello di attribuzio­ne di ulteriori crediti oltre i 30 iniziali. Ciò sarà oggetto di un decreto del ministro del Lavoro, sentito l’Ispettorat­o.

Attualment­e, invece, è prevista la possibilit­à di recuperare cinque punti per ogni corso di formazione frequentat­o e l’attribuzio­ne di un punto per ogni anno senza sanzioni.

Cancellato anche il bonus automatico di cinque punti per le imprese che adottano modelli di organizzaz­ione e gestione in linea con il Dlgs 231/ 2001.

‘ La riduzione avviene quando i provvedime­nti sanzionato­ri sono definitivi

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