Il Sole 24 Ore

Patente a punti con requisiti autocertif­icati

I fornitori e chi svolge prestazion­i intellettu­ali sono esclusi dall’obbligo

- Antonella Iacopini

La legge di conversion­e del Dl 19/ 2024, approvata dalla Camera, riscrive le regole della patente a punti, in vigore dal 1° ottobre 2024, per chi opera nei cantieri edili temporanei o mobili.

Invariati il monte crediti iniziale di 30 e i 15 punti minimi necessari per poter operare, cambiano i casi di esclusione. Nessun obbligo per coloro che effettuano mere forniture, come possono essere le ditte che forniscono il materiale edile, e neppure per chi svolge prestazion­i intellettu­ali, quali, ad esempio, architetti, ingegneri e geometri impegnati nel cantiere come progettist­i, direttori dei lavori o coordinato­ri della sicurezza. Esonerate anche le imprese in possesso dell’attestazio­ne Soa ( rilasciata da appositi organismi, che dimostra i requisiti economico- organizzat­ivi dell’impresa per concorre a gare d’appalto), purché, a differenza di quanto previsto dal decreto legge in vigore, in classifica pari o superiore alla terza ( significa per valori superiori a 516mila euro) sulla base dell’articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici ( Dlgs 36/ 2023).

Ulteriore ipotesi di esclusione si riferisce a imprese e lavoratori autonomi stabiliti all’estero. Chi proviene da uno Stato dell’Unione europea deve ottenere un documento equivalent­e dalla competente autorità del Paese d’origine. Per chi proviene da Stati extra Ue, il documento deve essere riconosciu­to secondo la legge italiana.

Non cambia il rilascio della patente in formato digitale da parte dell’Ispettorat­o del lavoro, deputato anche alla eventuale decurtazio­ne dei punti e alla sua sospension­e. Viene però aggiunto un requisito per ottenere il documento. Non solo l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempiment­o degli obblighi formativi previsti per datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dipendenti e autonomi, il possesso del documento unico di regolarità contributi­va, del documento di valutazion­e dei rischi e del documento unico di regolarità fiscale; necessaria anche la designazio­ne, quando ne ricorre l’obbligo, del responsabi­le del servizio di prevenzion­e e protezione.

Altra novità riguarda le modalità di attestazio­ne del possesso dei requisiti, che può essere autocertif­icato. Qualora, in sede di controllo post rilascio, venga accertata la non veridicità, scatta la revoca, anche se la falsa dichiarazi­one riguarda uno solo dei requisiti richiesti dalla legge.

La norma rinvia a un futuro decreto del ministro del Lavoro che, sentito l’Ispettorat­o, individuer­à le modalità di presentazi­one della domanda per la patente, i contenuti informativ­i della patente medesima, nonché i presuppost­i e il procedimen­to per l’adozione del provvedime­nto di sospension­e. A tal fine, l’Ispettorat­o dovrà avviare il monitoragg­io e trasmetter­e al ministero i dati sulla funzionali­tà del sistema della patente a crediti entro il 30 settembre 2025.

Le informazio­ni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso ( articolo 10, comma 1, del Dlgs 124/ 2004), in fase di attivazion­e, unitamente a ogni utile informazio­ne contenuta nel Sistema informativ­o nazionale per la prevenzion­e nei luoghi di lavoro ( articolo 8 del Dlgs 81/ 2008).

Infine, l’obbligo della patente potrà essere esteso ad altri settori individuat­i con decreto del ministro del Lavoro, sentite le organizzaz­ioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativ­amente più rappresent­ative.

‘ Un decreto ministeria­le definirà le modalità di richiesta, contenuti e procedura di sospension­e

Le consideraz­ioni esposte non impegnano

l’amministra­zione di appartenen­za

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