Accise, la distruzione di merci per caso fortuito non ammette « colpa »
Interpretazione restrittiva dai giudici del Lussemburgo
Doppia stretta interpretativa della Corte di giustizia Ue in materia di accise: la prima relativa all’applicazione della norma italiana di « caso fortuito e la seconda relativa all’interpretazione della nozione di « processi mineralogici » ai fini dell’applicazione dell’esclusione dall’imposta dei prodotti energetici e dell’elettricità utilizzati.
In particolare, nella sentenza emessa dalla Corte di giustizia Ue per la causa C 509/ 22, la Corte di cassazione italiana ha ritenuto meritevole di rinvio la questione se le nozioni di « caso fortuito » e di « forza maggiore » , in base al diritto dell’Unione, includano anche le condotte colpose nella distruzione di merci ed, eventualmente, in quali termini possano impattare sul depositario autorizzato di prodotti energetici in regime sospensivo. In caso contrario, essa si chiede se sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che uno Stato membro ritenga che rientrino in tali nozioni le condotte imputabili a titolo di colpa « non grave » .
La Corte, al fine di assicurare una coerente interpretazione del diritto dell’Unione, fornisce una interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/ 118/ CE del Consiglio, relativa al regime generale delle accise, equiparando la nozione di « caso fortuito » a quella di « forza maggiore » , come riferita a circostanze estranee anormali e imprevedibili le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Con una interpretazione ancor più stringente della norma vigente in Italia, la Corte ha quindi ricordato che non è possibile per il legislatore nazionale prevedere tramite normativa categorie generali, ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/ 118 potendo quasi affermare che incomberà sempre con più difficoltà sull’operatore economico provare la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto energetico.
Inoltre, nella sentenza per la causa C 133/ 23, la Corte suprema amministrativa della Repubblica Ceca ha sottoposto alla Corte Ue la questione relativa all’esenzione prevista per l’elettricità utilizzata per l’alimentazione dei macchinari impiegati per la lavorazione del calcare estratto da cave richiedendo inoltre una interpretazione della nozione di « processi mineralogici » di cui alla direttiva 2003/ 96/ CE ( articolo 2, paragrafo 4, lettera b), quinto trattino).
I « processi mineralogici » sono classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee ( Nace) quale fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. Senonché la Corte fornisce una interpretazione del tutto restrittiva per cui l’uso di elettricità per il funzionamento di macchinari impiegati per la lavorazione del calcare estratto da una cava consistente in più fasi di macinazione e di frantumazione di quest’ultimo, fino a ottenere filler calcarei fini e grossolani, non costituisce un processo mineralogico escluso dall’imposta. Al contrario, dà accesso all’esclusione l’uso di elettricità per ottenere filler calcari fini con superfice trattata.