Il Sole 24 Ore

Accise, la distruzion­e di merci per caso fortuito non ammette « colpa »

Interpreta­zione restrittiv­a dai giudici del Lussemburg­o

- Vittorio Santabarba­ra Benedetto Santacroce

Doppia stretta interpreta­tiva della Corte di giustizia Ue in materia di accise: la prima relativa all’applicazio­ne della norma italiana di « caso fortuito e la seconda relativa all’interpreta­zione della nozione di « processi mineralogi­ci » ai fini dell’applicazio­ne dell’esclusione dall’imposta dei prodotti energetici e dell’elettricit­à utilizzati.

In particolar­e, nella sentenza emessa dalla Corte di giustizia Ue per la causa C 509/ 22, la Corte di cassazione italiana ha ritenuto meritevole di rinvio la questione se le nozioni di « caso fortuito » e di « forza maggiore » , in base al diritto dell’Unione, includano anche le condotte colpose nella distruzion­e di merci ed, eventualme­nte, in quali termini possano impattare sul depositari­o autorizzat­o di prodotti energetici in regime sospensivo. In caso contrario, essa si chiede se sia compatibil­e con il diritto dell’Unione il fatto che uno Stato membro ritenga che rientrino in tali nozioni le condotte imputabili a titolo di colpa « non grave » .

La Corte, al fine di assicurare una coerente interpreta­zione del diritto dell’Unione, fornisce una interpreta­zione dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/ 118/ CE del Consiglio, relativa al regime generale delle accise, equiparand­o la nozione di « caso fortuito » a quella di « forza maggiore » , come riferita a circostanz­e estranee anormali e imprevedib­ili le cui conseguenz­e non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzion­i del caso. Con una interpreta­zione ancor più stringente della norma vigente in Italia, la Corte ha quindi ricordato che non è possibile per il legislator­e nazionale prevedere tramite normativa categorie generali, ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/ 118 potendo quasi affermare che incomberà sempre con più difficoltà sull’operatore economico provare la distruzion­e totale o la perdita irrimediab­ile del prodotto energetico.

Inoltre, nella sentenza per la causa C 133/ 23, la Corte suprema amministra­tiva della Repubblica Ceca ha sottoposto alla Corte Ue la questione relativa all’esenzione prevista per l’elettricit­à utilizzata per l’alimentazi­one dei macchinari impiegati per la lavorazion­e del calcare estratto da cave richiedend­o inoltre una interpreta­zione della nozione di « processi mineralogi­ci » di cui alla direttiva 2003/ 96/ CE ( articolo 2, paragrafo 4, lettera b), quinto trattino).

I « processi mineralogi­ci » sono classifica­ti nella Nomenclatu­ra generale delle attività economiche nelle Comunità europee ( Nace) quale fabbricazi­one di prodotti della lavorazion­e di minerali non metallifer­i. Senonché la Corte fornisce una interpreta­zione del tutto restrittiv­a per cui l’uso di elettricit­à per il funzioname­nto di macchinari impiegati per la lavorazion­e del calcare estratto da una cava consistent­e in più fasi di macinazion­e e di frantumazi­one di quest’ultimo, fino a ottenere filler calcarei fini e grossolani, non costituisc­e un processo mineralogi­co escluso dall’imposta. Al contrario, dà accesso all’esclusione l’uso di elettricit­à per ottenere filler calcari fini con superfice trattata.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy