Coltivazioni verticali: tassazione meno pesante con il reddito catastale
L’attività sarà ritenuta agricola anche se effettuata su aree industriali
L’attività di coltivazione svolta su un’area industriale è produttiva di reddito agrario purché vi sia lo sviluppo di un ciclo biologico. Nel decreto attuativo della delega sulle imposte dirette oggi in Consiglio dei ministri c’è anche un capitolo dedicato ai redditi agrari.
La prima novità riguarda le coltivazioni idroponiche e le vertical farm, considerate « agricole » sul piano civilistico in quanto l’articolo 2135 del Codice civile definisce tali le attività che consistono in uno sviluppo del ciclo biologico o di una fase di esso, anche se non utilizzano il terreno, ma prive di una normativa fiscale specifica.
La bozza di decreto prevede l’introduzione nel comma 2 dell’articolo 32 del Tuir della lettera b- bis) con la quale si dispone che sono produttive di reddito agrario le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di prossima emanazione. In sostanza, anche se l’attività di coltivazione avverrà all’interno di fabbricati e su terreni non agricoli, la stessa potrà essere considerata agricola fino al doppio del primo piano di produzione.
Fino all’emanazione del decreto previsto, il reddito dominicale e il reddito agrario di queste colture saranno determinati mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento. Il reddito dominicale non potrà comunque essere inferiore alla rendita dell’immobile. Qualora l’attività di produzione ecceda il limite imposto dalla nuova lettera b- bis ( cioè il « secondo piano » ), il reddito relativo alla parte eccedente sarà determinato forfettariamente.
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Prelievo con le tariffe d’estimo per la cessione dei crediti di carbonio entro limiti prefissati
Il comma 2 dell’articolo 32 del Tuir si arricchisce anche della lettera b- ter) con la quale si annoverano tra le attività agricole produttive di reddito agrario quelle dirette alla produzione di beni che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Rientrano in queste categorie le cessioni di crediti di carbonio. Il reddito delle attività eccedenti sarà in questo caso determinato con un criterio già previsto per altre attività, ovvero applicando all’ammontare dei corrispettivi un coefficiente del 25 per cento.