Il Sole 24 Ore

Società di comodo, sì in contenzios­o al diritto di rimborso Iva

- — Lorenzo Lodoli — Benedetto Santacroce

Applicazio­ne immediata da parte dei giudici di merito della sentenza della Corte di giustizia che ha dichiarato illegittim­o il divieto per le società di comodo all’esercizio della detrazione Iva.

La pronuncia emessa nella causa C- 341/ 22 ( si veda « Il Sole 24 Ore » dell’ 8 marzo 2024) aveva infatti stabilito l’incompatib­ilità della disciplina prevista dall’articolo 30 della legge 724/ 1994 per le società di comodo rispetto alle regole che governano il sistema dell’Iva in quanto violano il diritto unionale sia per quanto riguarda la soggettivi­tà passiva che per quanto riguarda il diritto a detrazione dell’imposta.

Dalla portata generale delle pronunce della Cgue e dal valore cogente che esse hanno anche ex tunc, quali garanti dell’interpreta­zione autentica del diritto unionale, discende un preciso obbligo, per il giudice nazionale, di interpreta­zione conforme delle leggi nazionali e di disapplica­zione delle norme in disaccordo con le statuizion­i della Corte.

Proprio in applicazio­ne di questi principi si è espressa, con una pronuncia particolar­mente rilevante, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza 2403/ 17/ 2024 con la quale, applicando immediatam­ente le conclusion­i della Corte di giustizia, ha riconosciu­to il diritto al rimborso di una società che era in perdita sistematic­a disapplica­ndo l’articolo 30 della legge 724/ 1994.

L’articolo 30, per contrastar­e le frodi, prevede una presunzion­e secondo cui la società non può definirsi operativa, quando l’importo delle operazioni effettuate dalla stessa nel corso di un periodo d’imposta non raggiunge una determinat­a soglia ( calcolata secondo i criteri indicati nella norma).

In particolar­e, i giudici di secondo grado, riformando la sentenza di primo grado, ritengono legittima la richiesta di rimborso Iva da parte di una società che non aveva posto in essere alcuna operazione imponibile ai fini Iva e che il credito richiesto a rimborso derivava da precedente attività di « costruzion­e di edifici » esercitata in periodi in cui risultava in perdita sistematic­a. La Corte, dando atto della sentenza resa nella causa C- 341/ 22 della Corte di giustizia dell’Unione europea, disapplica l’articolo 30 della legge 724/ 1994 e conferma il diritto al rimborso in capo alla società.

È opportuno, come già sostenuto su queste stesse pagine, ricordare che gli effetti della sentenza C- 341/ 22 si promanano su tutti i rapporti, non esauriti, in cui a un contribuen­te è stato negato il diritto alla detrazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 30 della legge 724/ 1994. Dal punto di vista pratico i contribuen­ti dovranno andare ad analizzare la loro singola posizione per vedere come poter utilizzare questa sentenza a loro favore consideran­do che è differente la posizione di un soggetto che ha ricevuto un Pvc da quello che si trova in contenzios­o.

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