Due mesi di congedo parentale all’ 80% nel 2024 per i figli nati da gennaio
Si prescinde dalla fruizione dell’astensione obbligatoria del padre o della madre
Per i figli nati nel 2024, al ricorrere delle condizioni soggettive di legge, i genitori potranno sempre beneficiare di due mesi di congedo parentale indennizzati in misura maggiorata e cioè all’ 80% per entrambi ( se fruiti nel 2024) ovvero all’ 80% il primo e al 60% il secondo se fruito dal 2025. Il diritto alla maggiore indennità dipende solo dal fatto che la nascita è avvenuta dal 2024, mentre si prescinde dall’effettiva fruizione dei congedi obbligatori da parte del padre o della madre.
Invece per quelli nati nel 2023, cioè nel periodo di passaggio tra la tutela introdotta dalla legge di Bilancio 2023 ( un mese all’ 80%) e quella integrata dalla legge di Bilancio 2024 ( secondo mese all’ 80% o al 60% dal 2025), occorre verificare se sussistono o meno le condizioni per applicare entrambe le previsioni di maggior tutela. In particolare si deve considerare la data di fruizione del congedo obbligatorio che, in quanto considerata « data di decorrenza della nuova disposizione » , consente di capire se è applicabile anche l’ulteriore mese all’ 80% o al 60% introdotto dalla legge di Bilancio 2024.
Sono queste alcune delle principali conclusioni a cui si perviene dopo una lettura più approfondita ed elaborata dell’articolata e un po’ farraginosa circolare 57/ 2024 in cui l’Inps, attraverso una serie di esempi, affronta le casistiche che i datori di lavoro potrebbero trovarsi a gestire, anche con riferimento a periodi di congedo già fruiti. ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 19 aprile.
In particolare, con riferimento alle nascite avvenute nel 2023, dall’analisi degli esempi è possibile evincere i seguenti criteri da seguire per riconoscere la corretta indennità:
● per poter fruire nel 2024 o negli anni successivi del secondo mese maggiorato ( all’ 80% o al 60%), il congedo di maternità o paternità ( anche un solo giorno) deve terminare dopo il 31 dicembre 2023 ( esempio A ed esempio C);
O l’indennizzo all’ 80% del secondo mese fruito nel 2024 ( o al 60% se dal 2025) è ammesso solo per uno dei tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro, in quanto il quarto mese fruito da uno dei genitori ( anche nel 2024) sarà sempre indennizzato al 30% ( esempio B);
● l’indennizzo all’ 80% del secondo mese fruito nel 2024 ( o al 60% se dal 2025) presuppone il diritto della madre o del padre ad accedere al congedo di maternità o paternità ( scadente nel 2024), in quanto dipendenti. Se il congedo obbligatorio spetta come lavoratori autonomi, gli stessi hanno diritto solo a un mese all’ 80%, come previsto dalla legge di Bilancio 2023 ( esempio F).
Infine l’istituto precisa che il diritto al congedo maggiorato è compatibile con eventuali previsioni contrattuali di miglior favore. Pertanto, laddove il genitore dipendente pubblico sia indennizzato al 100% dalla propria amministrazione, l’altro genitore dipendente privato ha comunque diritto a fruire del congedo maggiorato ( esempio G).
Sotto il profilo operativo, per gestire nel flusso uniemens dei lavoratori privati il secondo mese di congedo maggiorato, Inps istituisce i seguenti codici:
● codici evento PG2 e PG3, rispettivamente per il congedo in modalità oraria o giornaliera dal 2024;
● codice conguaglio L330, per il conguaglio del congedo maggiorato fruibile dal 1° gennaio 2024;
● codice restituzione M047 del congedo fruito dal 2024 e indennizzato al 30% ( anziché all’ 80%). La sistemazione dei mesi pregressi indennizzati al 30% anziché all’ 80% potrà essere effettuata, senza regolarizzazione contributiva, all’interno dei flussi di competenza da aprile a giugno 2024 ( da trasmettere entro il 31 luglio), in cui esporre la restituzione dell’indennità del 30% e il conguaglio di quella maggiorata all’ 80 per cento.