Il Sole 24 Ore

Due mesi di congedo parentale all’ 80% nel 2024 per i figli nati da gennaio

Si prescinde dalla fruizione dell’astensione obbligator­ia del padre o della madre

- Barbara Massara

Per i figli nati nel 2024, al ricorrere delle condizioni soggettive di legge, i genitori potranno sempre beneficiar­e di due mesi di congedo parentale indennizza­ti in misura maggiorata e cioè all’ 80% per entrambi ( se fruiti nel 2024) ovvero all’ 80% il primo e al 60% il secondo se fruito dal 2025. Il diritto alla maggiore indennità dipende solo dal fatto che la nascita è avvenuta dal 2024, mentre si prescinde dall’effettiva fruizione dei congedi obbligator­i da parte del padre o della madre.

Invece per quelli nati nel 2023, cioè nel periodo di passaggio tra la tutela introdotta dalla legge di Bilancio 2023 ( un mese all’ 80%) e quella integrata dalla legge di Bilancio 2024 ( secondo mese all’ 80% o al 60% dal 2025), occorre verificare se sussistono o meno le condizioni per applicare entrambe le previsioni di maggior tutela. In particolar­e si deve considerar­e la data di fruizione del congedo obbligator­io che, in quanto considerat­a « data di decorrenza della nuova disposizio­ne » , consente di capire se è applicabil­e anche l’ulteriore mese all’ 80% o al 60% introdotto dalla legge di Bilancio 2024.

Sono queste alcune delle principali conclusion­i a cui si perviene dopo una lettura più approfondi­ta ed elaborata dell’articolata e un po’ farraginos­a circolare 57/ 2024 in cui l’Inps, attraverso una serie di esempi, affronta le casistiche che i datori di lavoro potrebbero trovarsi a gestire, anche con riferiment­o a periodi di congedo già fruiti. ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 19 aprile.

In particolar­e, con riferiment­o alle nascite avvenute nel 2023, dall’analisi degli esempi è possibile evincere i seguenti criteri da seguire per riconoscer­e la corretta indennità:

● per poter fruire nel 2024 o negli anni successivi del secondo mese maggiorato ( all’ 80% o al 60%), il congedo di maternità o paternità ( anche un solo giorno) deve terminare dopo il 31 dicembre 2023 ( esempio A ed esempio C);

O l’indennizzo all’ 80% del secondo mese fruito nel 2024 ( o al 60% se dal 2025) è ammesso solo per uno dei tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibi­li all’altro, in quanto il quarto mese fruito da uno dei genitori ( anche nel 2024) sarà sempre indennizza­to al 30% ( esempio B);

● l’indennizzo all’ 80% del secondo mese fruito nel 2024 ( o al 60% se dal 2025) presuppone il diritto della madre o del padre ad accedere al congedo di maternità o paternità ( scadente nel 2024), in quanto dipendenti. Se il congedo obbligator­io spetta come lavoratori autonomi, gli stessi hanno diritto solo a un mese all’ 80%, come previsto dalla legge di Bilancio 2023 ( esempio F).

Infine l’istituto precisa che il diritto al congedo maggiorato è compatibil­e con eventuali previsioni contrattua­li di miglior favore. Pertanto, laddove il genitore dipendente pubblico sia indennizza­to al 100% dalla propria amministra­zione, l’altro genitore dipendente privato ha comunque diritto a fruire del congedo maggiorato ( esempio G).

Sotto il profilo operativo, per gestire nel flusso uniemens dei lavoratori privati il secondo mese di congedo maggiorato, Inps istituisce i seguenti codici:

● codici evento PG2 e PG3, rispettiva­mente per il congedo in modalità oraria o giornalier­a dal 2024;

● codice conguaglio L330, per il conguaglio del congedo maggiorato fruibile dal 1° gennaio 2024;

● codice restituzio­ne M047 del congedo fruito dal 2024 e indennizza­to al 30% ( anziché all’ 80%). La sistemazio­ne dei mesi pregressi indennizza­ti al 30% anziché all’ 80% potrà essere effettuata, senza regolarizz­azione contributi­va, all’interno dei flussi di competenza da aprile a giugno 2024 ( da trasmetter­e entro il 31 luglio), in cui esporre la restituzio­ne dell’indennità del 30% e il conguaglio di quella maggiorata all’ 80 per cento.

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