Il Sole 24 Ore

In campo su accordi di ristruttur­azione dei debiti e concordati

Il Pm che apre la procedura può partecipar­e come sostituto del Pg nel giudizio

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L’estensione del ruolo del pubblico ministero si apprezza anche in relazione alla generalizz­ata facoltà di intervento nel procedimen­to preliquida­torio previsa dall’articolo 38 del Codice della crisi d’impresa, secondo cui il pubblico ministero, oltre che proporre autonomo ricorso, può intervenir­e con il deposito di memorie o pareri in qualunque altra procedura avviata su impulso di soggetti diversi dalla pubblica accusa.

È stata così codificata la prassi di taluni uffici della Procura della Repubblica, che agivano in applicazio­ne del principio generale secondo cui il pubblico ministero può intervenir­e in ogni procedimen­to civile in cui ravvisi l’esistenza di un pubblico interesse ( articolo 70, comma 3, del Codice di procedura civile).

Inoltre, al fine di assicurare continuità all’operato del pubblico ministero nei diversi gradi del giudizio di merito, è stata prevista la possibilit­à, per il rappresent­ante della Procura della Repubblica che abbia partecipat­o al procedimen­to per l’apertura della liquidazio­ne giudiziale, di partecipar­e anche al successivo grado di giudizio di merito quale sostituto del procurator­e generale presso la Corte d’appello.

Il potere di iniziativa della pubblica accusa gioca, inoltre, a tutto campo anche nell’ambito delle procedure negoziate ( accordi di ristruttur­azione dei debiti e concordato preventivo). In questi casi, oltre al potere di richiedere l’inammissib­ilità, la revoca dell’ammissione o il diniego dell’omologa, all’organo accusatori­o è attribuito un generale potere di interlocuz­ione con le parti, con il giudice delegato e con il tribunale. Questa soluzione normativa risponde alla esigenza di riconoscer­e al pubblico ministero – nell’ambito delle procedure negoziate della crisi di impresa – poteri sostanzial­mente analoghi a quelli previsti per la liquidazio­ne giudiziale.

Nell’ambito della generale facoltà di interlocuz­ione con le parti private e di intervento nel procedimen­to – che rimane senz’altro discrezion­ale – di cui all’articolo 38, comma 3, del Codice della crisi, può essere riconsider­ata anche la legittimaz­ione del pubblico ministero a intervenir­e nel procedimen­to di omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristruttur­azione dei debiti, dandosi così continuità a una apertura operata dalla giurisprud­enza di legittimit­à ( Cassazione, 22691/ 2017).

Da ultimo, anche nel corso della procedura di composizio­ne negoziata della crisi, che costituisc­e lo strumento di « allerta precoce » , idoneo ad intercetta­re situazioni di « probabilit­à di insolvenza » che incoraggi il debitore ad agire « senza indugio » – 17° e 22° consideran­do e articolo 3 della direttiva ( UE) n. 2019/ 1023 ( si veda il box in basso) –, il pubblico ministero può essere il destinatar­io della segnalazio­ne di insolvenza da parte del giudice chiamato a confermare le misure protettive ovvero ad assumere uno degli altri provvedime­nti previsti dalla composizio­ne negoziata della crisi. Nel caso in cui il giudice ritenga irreversib­ile l’insolvenza del debitore in composizio­ne negoziata, il meccanismo di cui all’articolo 38, comma 2, del Codice della crisi consente di far seguire all’archiviazi­one da parte della Camera di commercio l’avvio del procedimen­to per la liquidazio­ne giudiziale.

Quello disegnato dal Codice della crisi è, in definitiva, un ruolo potenzialm­ente significat­ivo, in termini propositiv­i, sia in caso di assenza o disinteres­se delle parti private, sia nei casi in cui gli accordi tra le parti intervenut­i medio tempore in seguito all’attivazion­e di una procedura preliquida­toria concorsual­e, non rimuovano ( o peggio) ritardino la dichiarazi­one dello stato di insolvenza.

Ma ancora più significat­ivo è il ruolo che la parte pubblica può dare in termini di contributo istruttori­o sia alla fase di apertura della liquidazio­ne giudiziale, sia ai plurimi tentativi di risanament­o e di risoluzion­e della crisi, attesa la “potenza di fuoco” che può sviluppare il pubblico ministero rispetto alle parti private; ruolo del quale, in questo mutato e condivisib­ile equilibrio dei poteri, non vi è piena consapevol­ezza in diversi Uffici della Procura della Repubblica.

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