Restano dubbi sulla doppia comunicazione
Potrebbe servire un chiarimento per gli investimenti effettuati dopo il 29 marzo 2024
Al via, da lunedì 29 aprile, le comunicazioni che sbloccano le compensazioni dei crediti di imposta Industria 4.0. Il decreto direttoriale emanato nella serata del 24 aprile dal Mimit, in applicazione dell’art. 6 del Dl 39/ 2024, approva due modelli di comunicazione per investimenti e spese di R& S, da compilare mediante inserimento dei dati nel sito istituzionale del GSE.
Con la presentazione dei modelli, disponibili in formato elettronico sul sito del GSE dalle ore 12 del 29 aprile, le imprese interessate potranno finalmente riavviare la compensazione dei crediti di imposta per investimenti 4.0 ( commi da 1057- bis a 1058- ter della L. 178/ 2020) e per attività di R& S e assimilate ( commi 200 e seguenti della L. 160/ 2019), che era stata sospesa dalla risoluzione delle Entrate n. 19/ E/ 2024.
Per investimenti 4.0 e attività di R& S che “si intendono effettuare” dal 30 marzo 2024, la comunicazione è doppia: ex ante ( dati programmati) e ex post ( dati consuntivi). Per gli investimenti 4.0 ( materiali e immateriali) effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 e per le attività di R& S effettuate nel 2024 fino al 29 marzo, occorre solamente la comunicazione ex post. In tutti i casi, la trasmissione della comunicazione costituisce condizione di fruibilità del credito.
Il contenuto dei modelli è semplice. Si chiede di indicare il periodo di realizzazione degli investimenti (“dal mese al mese”: nella comunicazione ex ante si riporterà un dato stimato), la tipologia degli stessi e il relativo costo da sostenere ( ex ante) o effettivamente sostenuto ( ex post). Va infine riportato il credito di imposta spettante e la presunta ripartizione della fruizione nei diversi anni.
Il decreto richiama, per le comunicazioni ex post, gli investimenti 4.0 “effettuati” nel 2023 e fino al 29 marzo scorso. L’indicazione va però coordinata con il dato normativo: non andranno, cioè, comunicati quegli investimenti in beni materiali ( allegato A, L. 232/ 2016) effettuati ( secondo i criteri dell’art. 109 del Tuir) nel 2023, entro il 30 novembre, qualora “prenotati” ( ordine e acconto del 20%) nel 2022, i quali rientravano infatti nel comma 1057 ( e non 1057- bis) della L. 178/ 2020. Per i relativi crediti, la compensazione in F24 non è stata sospesa e si effettua indicando come anno di riferimento il 2022 ( FAQ delle Entrate del 16 aprile 2024).
Un punto non del tutto chiaro riguarda gli investimenti effettuati ( cioè completati) dopo il 29 marzo 2024, ma avviati in precedenza ( ad esempio, con ordine concluso a gennaio di quest’anno). Ci si chiede se, fermo restando l’obbligo di comunicazione ex post ( ancorché letteralmente, stante un testo normativo poco chiaro, non rientrino tra quelli citati nel comma 4, ultimo periodo, del decreto), per questi investimenti ( o spese) vada trasmessa anche quella ex ante. Occorre al riguardo chiarire cosa intenda la norma per investimenti “che si intendono effettuare”, cioè se ci si riferisce solo agli ordini firmati a partire dal 30 marzo o anche agli investimenti che erano in corso a tale data, ancorché completati dopo. Nel dubbio, è del tutto opportuno presentare entrambe le comunicazioni.
La trasmissione online dei modelli costituisce condizione di fruibilità del credito