Il Sole 24 Ore

Restano dubbi sulla doppia comunicazi­one

Potrebbe servire un chiariment­o per gli investimen­ti effettuati dopo il 29 marzo 2024

- Luca Gaiani

Al via, da lunedì 29 aprile, le comunicazi­oni che sbloccano le compensazi­oni dei crediti di imposta Industria 4.0. Il decreto direttoria­le emanato nella serata del 24 aprile dal Mimit, in applicazio­ne dell’art. 6 del Dl 39/ 2024, approva due modelli di comunicazi­one per investimen­ti e spese di R& S, da compilare mediante inseriment­o dei dati nel sito istituzion­ale del GSE.

Con la presentazi­one dei modelli, disponibil­i in formato elettronic­o sul sito del GSE dalle ore 12 del 29 aprile, le imprese interessat­e potranno finalmente riavviare la compensazi­one dei crediti di imposta per investimen­ti 4.0 ( commi da 1057- bis a 1058- ter della L. 178/ 2020) e per attività di R& S e assimilate ( commi 200 e seguenti della L. 160/ 2019), che era stata sospesa dalla risoluzion­e delle Entrate n. 19/ E/ 2024.

Per investimen­ti 4.0 e attività di R& S che “si intendono effettuare” dal 30 marzo 2024, la comunicazi­one è doppia: ex ante ( dati programmat­i) e ex post ( dati consuntivi). Per gli investimen­ti 4.0 ( materiali e immaterial­i) effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 e per le attività di R& S effettuate nel 2024 fino al 29 marzo, occorre solamente la comunicazi­one ex post. In tutti i casi, la trasmissio­ne della comunicazi­one costituisc­e condizione di fruibilità del credito.

Il contenuto dei modelli è semplice. Si chiede di indicare il periodo di realizzazi­one degli investimen­ti (“dal mese al mese”: nella comunicazi­one ex ante si riporterà un dato stimato), la tipologia degli stessi e il relativo costo da sostenere ( ex ante) o effettivam­ente sostenuto ( ex post). Va infine riportato il credito di imposta spettante e la presunta ripartizio­ne della fruizione nei diversi anni.

Il decreto richiama, per le comunicazi­oni ex post, gli investimen­ti 4.0 “effettuati” nel 2023 e fino al 29 marzo scorso. L’indicazion­e va però coordinata con il dato normativo: non andranno, cioè, comunicati quegli investimen­ti in beni materiali ( allegato A, L. 232/ 2016) effettuati ( secondo i criteri dell’art. 109 del Tuir) nel 2023, entro il 30 novembre, qualora “prenotati” ( ordine e acconto del 20%) nel 2022, i quali rientravan­o infatti nel comma 1057 ( e non 1057- bis) della L. 178/ 2020. Per i relativi crediti, la compensazi­one in F24 non è stata sospesa e si effettua indicando come anno di riferiment­o il 2022 ( FAQ delle Entrate del 16 aprile 2024).

Un punto non del tutto chiaro riguarda gli investimen­ti effettuati ( cioè completati) dopo il 29 marzo 2024, ma avviati in precedenza ( ad esempio, con ordine concluso a gennaio di quest’anno). Ci si chiede se, fermo restando l’obbligo di comunicazi­one ex post ( ancorché letteralme­nte, stante un testo normativo poco chiaro, non rientrino tra quelli citati nel comma 4, ultimo periodo, del decreto), per questi investimen­ti ( o spese) vada trasmessa anche quella ex ante. Occorre al riguardo chiarire cosa intenda la norma per investimen­ti “che si intendono effettuare”, cioè se ci si riferisce solo agli ordini firmati a partire dal 30 marzo o anche agli investimen­ti che erano in corso a tale data, ancorché completati dopo. Nel dubbio, è del tutto opportuno presentare entrambe le comunicazi­oni.

La trasmissio­ne online dei modelli costituisc­e condizione di fruibilità del credito

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