Fotovoltaico, costruzione con l’ok del conduttore
Autorizzazione light per l’installazione in zone agricole
L’autorizzazione semplificata per l’installazione degli impianti fotovoltaici in zone agricole richiede sempre l’assenso del proprietario o del “conduttore”.
La legge di conversione del decreto Pnrr ( decreto legge n. 19/ 2024) introduce l’articolo 41- bis il quale modifica l’articolo 11, comma 1- bis, del decreto legge n. 17/ 2022 che contiene norme di semplificazione del regime amministrativo di alcuni impianti fotovoltaici sopraelevati dal suolo. Tali impianti, infatti, se posti se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a « Rete Natura 2000 » e nel rispetto di alcune condizioni, sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola
‘ Necessario l’assenso del conduttore ( nel caso di affitto di azienda agricola) o del proprietario
e sono liberamente installabili.
L’articolo 11, nella sua versione ante modifica, subordinava l’installazione ( sebbene semplificata) all’assenso del proprietario e del soggetto “coltivatore” del fondo a qualsiasi titolo, purché oneroso.
Il nuovo articolo 41- bis contenuto nella legge di conversione definitivamente approvata sostituisce la parola « coltivatore » con quella più puntuale di « conduttore » . L’autorizzazione alla costruzione dell’impianto, pertanto, è dovuta dal proprietario oppure, nel caso di stipula di contratti agrari, quali l’affitto di fondo o nel caso di stipula di un contratto di affitto di azienda agricola, dall’affittuario, cioè dal conduttore.
La scelta del legislatore è quella di utilizzare un termine più idoneo rispetto al generico « coltivatore » riferita al soggetto che coltiva il fondo.
Non cambia nella sostanza la norma e, pertanto, per poter beneficiare del regime amministrativo agevolato è necessario:
a) che gli impianti siano realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriale;
b) che i pannelli solari siano posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
c) che le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante o per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Crea ( Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici ( Gse).