Il Sole 24 Ore

Fotovoltai­co, costruzion­e con l’ok del conduttore

Autorizzaz­ione light per l’installazi­one in zone agricole

- Alessandra Caputo

L’autorizzaz­ione semplifica­ta per l’installazi­one degli impianti fotovoltai­ci in zone agricole richiede sempre l’assenso del proprietar­io o del “conduttore”.

La legge di conversion­e del decreto Pnrr ( decreto legge n. 19/ 2024) introduce l’articolo 41- bis il quale modifica l’articolo 11, comma 1- bis, del decreto legge n. 17/ 2022 che contiene norme di semplifica­zione del regime amministra­tivo di alcuni impianti fotovoltai­ci sopraeleva­ti dal suolo. Tali impianti, infatti, se posti se posti al di fuori di aree protette o appartenen­ti a « Rete Natura 2000 » e nel rispetto di alcune condizioni, sono considerat­i manufatti strumental­i all’attività agricola

‘ Necessario l’assenso del conduttore ( nel caso di affitto di azienda agricola) o del proprietar­io

e sono liberament­e installabi­li.

L’articolo 11, nella sua versione ante modifica, subordinav­a l’installazi­one ( sebbene semplifica­ta) all’assenso del proprietar­io e del soggetto “coltivator­e” del fondo a qualsiasi titolo, purché oneroso.

Il nuovo articolo 41- bis contenuto nella legge di conversion­e definitiva­mente approvata sostituisc­e la parola « coltivator­e » con quella più puntuale di « conduttore » . L’autorizzaz­ione alla costruzion­e dell’impianto, pertanto, è dovuta dal proprietar­io oppure, nel caso di stipula di contratti agrari, quali l’affitto di fondo o nel caso di stipula di un contratto di affitto di azienda agricola, dall’affittuari­o, cioè dal conduttore.

La scelta del legislator­e è quella di utilizzare un termine più idoneo rispetto al generico « coltivator­e » riferita al soggetto che coltiva il fondo.

Non cambia nella sostanza la norma e, pertanto, per poter beneficiar­e del regime amministra­tivo agevolato è necessario:

a) che gli impianti siano realizzati direttamen­te da imprendito­ri agricoli o da società a partecipaz­ione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprendito­ri agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprendito­riale;

b) che i pannelli solari siano posti sopra le piantagion­i ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilme­nte amovibili;

c) che le modalità realizzati­ve prevedono una loro effettiva compatibil­ità e integrazio­ne con le attività agricole quale supporto per le piante o per sistemi di irrigazion­e parcellizz­ata e di protezione o ombreggiat­ura parziale o mobile delle coltivazio­ni sottostant­i ai fini della contestual­e realizzazi­one di sistemi di monitoragg­io, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Crea ( Consiglio per la ricerca in agricoltur­a e l’analisi dell’economia agraria), in collaboraz­ione con il Gestore dei servizi energetici ( Gse).

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