Compravendita e locazioni
La provvigione all'agente per la vendita dell'immobile
A un agente immobiliare è stato affidato l'incarico di vendita di un appartamento a un prezzo stabilito, e con commissioni concordate. L'agente può, prima che sia concluso il compromesso, pretendere dal venditore un aumento del proprio compenso per il fatto di avere trovato un acquirente in breve tempo?
La mediazione è un contratto tipico disciplinato dagli articoli 1754 e seguenti del Codice civile. L’attività del mediatore consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un determinato affare: nel caso in questione, si tratta di compravendita immobiliare.
Alla conclusione dell’affare, il mediatore ( il cosiddetto agente immobiliare) ha diritto al compenso ( la “provvigione”) da ciascuna delle parti. La misura di tale provvigione è solitamente convenuta e determinata al momento dell’affidamento dell’incarico; in mancanza di preventivo accordo o di tariffe professionali o usi, la provvigione è stabilita dal giudice secondo equità ( articolo 1755 del Codice civile). Pertanto, se le parti hanno convenuto prima la percentuale o la misura fissa sulla quale calcolare l’importo della provvigione, il mediatore non ha alcun diritto a chiedere un compenso maggiore, a meno che ciò non sia stato parimenti concordato al ricorrere di alcune condizioni.
Come specificato, il diritto al compenso matura alla conclusione dell’affare, che, secondo la giurisprudenza prevalente, nell'attività di intermediazione immobiliare coincide con la sottoscrizione del contratto preliminare, poiché stabilisce un vincolo giuridico che abilita ciascuna della parti ad agire per l’esecuzione del contratto ( Cassazione, 13067/ 2004, 325/ 2001, 10553/ 2002, 12527/ 2010); una parte di dottrina contesta questa tesi sul presupposto che le parti hanno interesse a concludere il contratto definitivo, che potrebbe - per i più diversi motivi - non essere stipulato.