Superata l’unipersonalità nei conferimenti di minoranza
Partecipazioni detenute in modo congiunto con i familiari Semplificati i conteggi per la qualificazione della partecipazione nelle holding
A livello di operazioni straordinarie, il recente decreto legislativo IrpefIres interviene in maniera apprezzabile sugli scambi di partecipazioni regolati dall’articolo 177 del Tuir. Per i conferimenti di controllo viene sdoganata la previsione di quelli minusvalenti a cui di recente le Entrate avevano aperto. Per quelli di minoranza qualificata si interviene a superare l’unipersonalità della conferitaria e ad attenuare la verifica della qualificazione delle partecipazioni detenute nel caso di conferimento in una holding. Ma andiamo con ordine.
Permute
In primo luogo si agisce sulle permute del comma 1. In queste operazioni, infatti, l’incremento della partecipazione di controllo, che consente la neutralità, è relegato ai casi in cui tale incremento derivi da un obbligo legale o da un vincolo statutario, che sono fattispecie piuttosto rare e residuali. Ma non è ammesso nel semplice caso in cui l’incremento del controllo sia volontario. Questa è stata una modalità di recepimento della direttiva comunitaria piuttosto limitativa. Che ora viene eliminata, per tornare a una lettura più ampia.
Conferimenti di controllo
La riscrittura del comma 2 consente di eliminare anche per i conferimenti di controllo la limitazione analizzata per le permute. A ciò si aggiunga l’ulteriore apertura per cui in questi casi la persona fisica potrà conferire partecipazioni in una conferitaria che così acquisisce il controllo tanto in società residenti ( lettera a dell’articolo 73 del Tuir) quanto non residenti ( lettera d). Quindi, superando situazioni di incompatibilità a livello comunitario che la norma previgente comportava, si prevede che la persona fisica che controlla una società non residente possa utilizzare il regime del realizzo controllato per conferire la partecipazione estera in una conferitaria nazionale. L’ampliamento dovrebbe valere anche per i conferimenti di minoranza visto il richiamo che il comma 2- bis fa al comma 2.
La neutralità fiscale indotta viene conseguita poi anche nel caso in cui il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. Fatti salvi i casi di esenzione della Pex, infatti, la minusvalenza è deducibile nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale, determinato in base all’articolo 9, comma 4.
Conferimenti di minoranza qualificata
Per queste operazioni permane l’unipersonalità della conferitaria, tranne nei casi di conferente persona fisica laddove si prevede che assieme a lui possano conferire i suoi familiari ex articolo 5, comma 5 ( coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). In base alla relazione illustrativa, tuttavia, i singoli conferimenti devono avere a oggetto partecipazioni pari o superiori alle soglie di qualificazione.
La riforma affronta anche la problematica delle holding e della demoltiplicazione del controllo, che fa sì attualmente che una sola partecipazione di primo o secondo livello sotto soglia vada a inficiare il regime di realizzo controllato. In primis viene fatto riferimento puntuale alla holding dell’articolo 162- bis. Così viene previsto che, nel caso di conferimento in una holding non quotata, le percentuali di qualificazione ( 220 oppure 5- 25) devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente ( o indirettamente tramite un’altra subholding ex articolo 162- bis) il cui valore contabile complessivo sia superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate, applicandosi sempre la demoltiplicazione. Vengono quindi previste differenti semplificazioni. Per la holding si fa riferimento al valore contabile delle partecipazioni e non a quello reale, più complesso. Per le partecipazioni indirette detenute dalla holding il conteggio va fatto solo per quelle detenute tramite subholding. Per non discriminare poi i conferimenti in società non holding rispetto alle holding, per queste ultime viene previsto che il test delle percentuali di partecipazione riguardi solo le società di primo livello « non holding » a valle della holding conferita. In ogni caso le società quotate sono considerate « non holding » per ragioni di semplificazione.
Viene infine introdotto il comma 2- quater per cui per questi conferimenti in capo alla conferitaria il requisito dell’ininterrotto possesso ai fini Pex è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.
‘ Nei conferimenti di controllo sdoganata la previsione di quelli minusvalenti