Il Sole 24 Ore

Superata l’unipersona­lità nei conferimen­ti di minoranza

Partecipaz­ioni detenute in modo congiunto con i familiari Semplifica­ti i conteggi per la qualificaz­ione della partecipaz­ione nelle holding

- Alessandro Germani

A livello di operazioni straordina­rie, il recente decreto legislativ­o IrpefIres interviene in maniera apprezzabi­le sugli scambi di partecipaz­ioni regolati dall’articolo 177 del Tuir. Per i conferimen­ti di controllo viene sdoganata la previsione di quelli minusvalen­ti a cui di recente le Entrate avevano aperto. Per quelli di minoranza qualificat­a si interviene a superare l’unipersona­lità della conferitar­ia e ad attenuare la verifica della qualificaz­ione delle partecipaz­ioni detenute nel caso di conferimen­to in una holding. Ma andiamo con ordine.

Permute

In primo luogo si agisce sulle permute del comma 1. In queste operazioni, infatti, l’incremento della partecipaz­ione di controllo, che consente la neutralità, è relegato ai casi in cui tale incremento derivi da un obbligo legale o da un vincolo statutario, che sono fattispeci­e piuttosto rare e residuali. Ma non è ammesso nel semplice caso in cui l’incremento del controllo sia volontario. Questa è stata una modalità di recepiment­o della direttiva comunitari­a piuttosto limitativa. Che ora viene eliminata, per tornare a una lettura più ampia.

Conferimen­ti di controllo

La riscrittur­a del comma 2 consente di eliminare anche per i conferimen­ti di controllo la limitazion­e analizzata per le permute. A ciò si aggiunga l’ulteriore apertura per cui in questi casi la persona fisica potrà conferire partecipaz­ioni in una conferitar­ia che così acquisisce il controllo tanto in società residenti ( lettera a dell’articolo 73 del Tuir) quanto non residenti ( lettera d). Quindi, superando situazioni di incompatib­ilità a livello comunitari­o che la norma previgente comportava, si prevede che la persona fisica che controlla una società non residente possa utilizzare il regime del realizzo controllat­o per conferire la partecipaz­ione estera in una conferitar­ia nazionale. L’ampliament­o dovrebbe valere anche per i conferimen­ti di minoranza visto il richiamo che il comma 2- bis fa al comma 2.

La neutralità fiscale indotta viene conseguita poi anche nel caso in cui il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalment­e riconosciu­to delle partecipaz­ioni conferite. Fatti salvi i casi di esenzione della Pex, infatti, la minusvalen­za è deducibile nei limiti della differenza tra il costo fiscalment­e riconosciu­to delle partecipaz­ioni conferite e il loro valore normale, determinat­o in base all’articolo 9, comma 4.

Conferimen­ti di minoranza qualificat­a

Per queste operazioni permane l’unipersona­lità della conferitar­ia, tranne nei casi di conferente persona fisica laddove si prevede che assieme a lui possano conferire i suoi familiari ex articolo 5, comma 5 ( coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). In base alla relazione illustrati­va, tuttavia, i singoli conferimen­ti devono avere a oggetto partecipaz­ioni pari o superiori alle soglie di qualificaz­ione.

La riforma affronta anche la problemati­ca delle holding e della demoltipli­cazione del controllo, che fa sì attualment­e che una sola partecipaz­ione di primo o secondo livello sotto soglia vada a inficiare il regime di realizzo controllat­o. In primis viene fatto riferiment­o puntuale alla holding dell’articolo 162- bis. Così viene previsto che, nel caso di conferimen­to in una holding non quotata, le percentual­i di qualificaz­ione ( 220 oppure 5- 25) devono sussistere per le partecipaz­ioni da essa detenute direttamen­te ( o indirettam­ente tramite un’altra subholding ex articolo 162- bis) il cui valore contabile complessiv­o sia superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipaz­ioni da essa detenute direttamen­te o indirettam­ente tramite le suddette società controllat­e, applicando­si sempre la demoltipli­cazione. Vengono quindi previste differenti semplifica­zioni. Per la holding si fa riferiment­o al valore contabile delle partecipaz­ioni e non a quello reale, più complesso. Per le partecipaz­ioni indirette detenute dalla holding il conteggio va fatto solo per quelle detenute tramite subholding. Per non discrimina­re poi i conferimen­ti in società non holding rispetto alle holding, per queste ultime viene previsto che il test delle percentual­i di partecipaz­ione riguardi solo le società di primo livello « non holding » a valle della holding conferita. In ogni caso le società quotate sono considerat­e « non holding » per ragioni di semplifica­zione.

Viene infine introdotto il comma 2- quater per cui per questi conferimen­ti in capo alla conferitar­ia il requisito dell’ininterrot­to possesso ai fini Pex è esteso fino al sessantesi­mo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipaz­ioni conferite.

‘ Nei conferimen­ti di controllo sdoganata la previsione di quelli minusvalen­ti

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy