Transizione 5.0, Esco ed Ege certificano i consumi
All’istanza basterà allegare comunicazione sul progetto e certificazione ex ante La misura del contributo è vincolata alla riduzione dei consumi conseguibile
Le modifiche apportate in sede di conversione al decreto Pnrr ( Dl 19/ 2024, legge 59/ 2024) riducono la documentazione da presentare con la domanda di prenotazione delle risorse del piano Transizione 5.0. E introducono un tetto al costo agevolabile per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e batterie di accumulo. Non solo: è stata confermata anche la possibilità per Esco ( Energy service companies) ed Ege ( Esperto in gestione dell’energia) di certificare la diminuzione dei consumi, sia in fase di istanza sia a consuntivo, lasciando al decreto attuativo l’individuazione degli altri soggetti abilitati a certificare.
Erogazione dei contributi
In fase di istanza iniziale, basterà una comunicazione che descriva il progetto da realizzare e indichi il costo di investimento, allegando la certificazione ex ante sulla riduzione dei consumi. Al termine degli investimenti occorre attestare la realizzazione di quanto certificato ex ante.
La versione originaria del Dl 19/ 1024 imponeva alle imprese di presentare, per accedere al contributo, in via telematica e sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal gestore dei servizi energetici la richiesta di ammissione, corredata da una certificazione.
Il valutatore indipendente deve visionare l’investimento e attestare se il progetto è idoneo a conseguire la riduzione dei consumi energetici ipotizzabili rispetto a quanto accaduto, sempre in termini di consumi, nell’esercizio 2023.
Se il valutatore attesta una riduzione oltre il 15% del singolo processo produttivo o del 10% dei consumi nell’unità produttiva, l’impresa ha diritto a un contributo del 45% sulla spesa sostenuta e dichiarata ammissibile. Se la riduzione scende, il contributo cala di conseguenza fino al 35 per cento.
Documentazione
Nella formulazione originaria della disposizione, l’accesso al beneficio era subordinato alla presentazione di tutta la documentazione « di cui al comma 11 » dell’articolo 38 che prevedeva anche documenti utili a consuntivo. Il passaggio è stato modificato, togliendo dubbi alle imprese su quale sia la documentazione da presentare in tutte le fasi del procedimento.
Domanda e certificazione sono propedeutici, da una parte, a consentire la concessione del contributo. Dall’altra, il soggetto gestore, con la trasmissione quotidiana delle domande ammesse al Mimit, aggiorna l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’aiuto e l’importo del credito prenotato.
Ottenuto il consenso, l’impresa deve inviare al Gse comunicazioni periodiche sull’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite col decreto attuativo. In base a queste comunicazioni, sarà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato dopo l’istanza iniziale.
A conclusione, l’impresa comunica il completamento dell’investimento. Questa comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, da una nuova certificazione a consuntivo, rilasciata da un valutatore indipendente che dichiari il rispetto delle previsioni contenute nella certificazione allegata all’istanza e il completamento degli investimenti secondo quanto previsto dal programma iniziale. A questa dovrà essere allegata la documentazione probatoria che, quindi, viene correttamente traslata nella fase di ultimazione del progetto di investimento agevolato.
Costi e soggetti certificatori
In sede di conversione, è stato previsto che un decreto attuativo dovrà specificare il costo massimo ammissibile, in termini di euro/ kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo dell’energia rinnovabile prodotta.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono individuati gli Ege certificati da organismo accreditato. La relazione di accompagnamento invita, per ulteriori informazioni, a consultare la pagina informativa dell’ente italiano di accreditamento ( Accredia).