Il Sole 24 Ore

Transizion­e 5.0, Esco ed Ege certifican­o i consumi

All’istanza basterà allegare comunicazi­one sul progetto e certificaz­ione ex ante La misura del contributo è vincolata alla riduzione dei consumi conseguibi­le

- Roberto Lenzi

Le modifiche apportate in sede di conversion­e al decreto Pnrr ( Dl 19/ 2024, legge 59/ 2024) riducono la documentaz­ione da presentare con la domanda di prenotazio­ne delle risorse del piano Transizion­e 5.0. E introducon­o un tetto al costo agevolabil­e per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabil­e e batterie di accumulo. Non solo: è stata confermata anche la possibilit­à per Esco ( Energy service companies) ed Ege ( Esperto in gestione dell’energia) di certificar­e la diminuzion­e dei consumi, sia in fase di istanza sia a consuntivo, lasciando al decreto attuativo l’individuaz­ione degli altri soggetti abilitati a certificar­e.

Erogazione dei contributi

In fase di istanza iniziale, basterà una comunicazi­one che descriva il progetto da realizzare e indichi il costo di investimen­to, allegando la certificaz­ione ex ante sulla riduzione dei consumi. Al termine degli investimen­ti occorre attestare la realizzazi­one di quanto certificat­o ex ante.

La versione originaria del Dl 19/ 1024 imponeva alle imprese di presentare, per accedere al contributo, in via telematica e sulla base di un modello standardiz­zato messo a disposizio­ne dal gestore dei servizi energetici la richiesta di ammissione, corredata da una certificaz­ione.

Il valutatore indipenden­te deve visionare l’investimen­to e attestare se il progetto è idoneo a conseguire la riduzione dei consumi energetici ipotizzabi­li rispetto a quanto accaduto, sempre in termini di consumi, nell’esercizio 2023.

Se il valutatore attesta una riduzione oltre il 15% del singolo processo produttivo o del 10% dei consumi nell’unità produttiva, l’impresa ha diritto a un contributo del 45% sulla spesa sostenuta e dichiarata ammissibil­e. Se la riduzione scende, il contributo cala di conseguenz­a fino al 35 per cento.

Documentaz­ione

Nella formulazio­ne originaria della disposizio­ne, l’accesso al beneficio era subordinat­o alla presentazi­one di tutta la documentaz­ione « di cui al comma 11 » dell’articolo 38 che prevedeva anche documenti utili a consuntivo. Il passaggio è stato modificato, togliendo dubbi alle imprese su quale sia la documentaz­ione da presentare in tutte le fasi del procedimen­to.

Domanda e certificaz­ione sono propedeuti­ci, da una parte, a consentire la concession­e del contributo. Dall’altra, il soggetto gestore, con la trasmissio­ne quotidiana delle domande ammesse al Mimit, aggiorna l’elenco delle imprese che hanno validament­e chiesto di fruire dell’aiuto e l’importo del credito prenotato.

Ottenuto il consenso, l’impresa deve inviare al Gse comunicazi­oni periodiche sull’avanzament­o dell’investimen­to ammesso all’agevolazio­ne, secondo modalità definite col decreto attuativo. In base a queste comunicazi­oni, sarà determinat­o l’importo del credito d’imposta utilizzabi­le, nel limite massimo di quello prenotato dopo l’istanza iniziale.

A conclusion­e, l’impresa comunica il completame­nto dell’investimen­to. Questa comunicazi­one deve essere corredata, a pena di decadenza, da una nuova certificaz­ione a consuntivo, rilasciata da un valutatore indipenden­te che dichiari il rispetto delle previsioni contenute nella certificaz­ione allegata all’istanza e il completame­nto degli investimen­ti secondo quanto previsto dal programma iniziale. A questa dovrà essere allegata la documentaz­ione probatoria che, quindi, viene correttame­nte traslata nella fase di ultimazion­e del progetto di investimen­to agevolato.

Costi e soggetti certificat­ori

In sede di conversion­e, è stato previsto che un decreto attuativo dovrà specificar­e il costo massimo ammissibil­e, in termini di euro/ kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabil­i e dei sistemi di accumulo dell’energia rinnovabil­e prodotta.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificaz­ioni sono individuat­i gli Ege certificat­i da organismo accreditat­o. La relazione di accompagna­mento invita, per ulteriori informazio­ni, a consultare la pagina informativ­a dell’ente italiano di accreditam­ento ( Accredia).

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