Revocato l’esonero alle madri che omettono il codice fiscale dei figli
Chi non ha fornito le informazioni al datore deve inviarle all’Inps
È disponibile sul sito dell’Inps l’applicativo che devono utilizzare le lavoratrici madri beneficiarie del nuovo esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e che hanno optato per la comunicazione diretta dei codici fiscali dei figli all’istituto di previdenza.
Con il messaggio 1702/ 2024, Inps ha completato le istruzioni fornite con la circolare 27/ 2024 per la gestione dell’esonero contributivo introdotto, per il triennio 2024- 2026, dall’articolo 1, commi 180- 182, della legge 213/ 2023 in favore delle lavoratrici madri con almeno tre figli ( due limitatamente al 2024), titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In particolare, con la creazione della « utility esonero lavoratrici madre » , viene attuata la previsione contenuta nel primo provvedimento amministrativo, che consentiva alle lavoratrici di comunicare i codici fiscali dei figli o al proprio datore di lavoro o direttamente all’istituto previdenziale.
Obbligate a utilizzare la nuova utility, da ieri 6 maggio, sono pertanto le sole lavoratrici che, nella richiesta dell’esonero presentata al proprio datore di lavoro, hanno contestualmente attestato la propria intenzione di comunicare i codici fiscali direttamente all’Inps. Tale opzione, nelle more della creazione dell’utility, non ha compromesso il loro diritto all’esonero, che hanno comunque ricevuto tramite il datore di lavoro, sebbene que
di presentare la dichiarazione contenente i codici fiscali dei figli, o in mancanza, i relativi dati anagrafici. A tale fine la lavoratrice, in qualità di cittadina, deve accedere al sito Inps accreditandosi tramite Spid o carta nazionale dei servizi o cara di identità elettronica, seguendo il percorso “Imprese liberi professionisti”-“Strumenti”-“Portale delle Agevolazioni”- “Utility Esonero Lavoratrici madri”. In mancanza di queste credenziali, la lavoratrice può recarsi presso la struttura Inps territorialmente competente e fornire la documentazione inerente i figli e comprovante la legittima fruizione dell’esonero.
La dichiarazione online non potrà essere effettuata prima che siano decorsi 45 giorni dalla fine del mese in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta i codici di recupero dell’esonero ( per esempio 15 maggio 2024, per l’esonero riconosciuto nel flusso di marzo 2024). Il termine finale per la presentazione è invece fissato in sette mesi decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di competenza del primo flusso in cui l’esonero è stato conguagliato ( 31 ottobre 2024, per l’esonero esposto per la prima volta nel flusso di marzo 2024).
Qualora la lavoratrice ometta di comunicare all’Inps i codici fiscali dei propri figli entro il termine massimo previsto, il beneficio ( pari a massimo 3mila euro annui) sarà revocato secondo modalità e termini che lo stesso Istituto si è impegnato a comunicare con un successivo messaggio.