Il Sole 24 Ore

Revocato l’esonero alle madri che omettono il codice fiscale dei figli

Chi non ha fornito le informazio­ni al datore deve inviarle all’Inps

- Barbara Massara

È disponibil­e sul sito dell’Inps l’applicativ­o che devono utilizzare le lavoratric­i madri beneficiar­ie del nuovo esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e che hanno optato per la comunicazi­one diretta dei codici fiscali dei figli all’istituto di previdenza.

Con il messaggio 1702/ 2024, Inps ha completato le istruzioni fornite con la circolare 27/ 2024 per la gestione dell’esonero contributi­vo introdotto, per il triennio 2024- 2026, dall’articolo 1, commi 180- 182, della legge 213/ 2023 in favore delle lavoratric­i madri con almeno tre figli ( due limitatame­nte al 2024), titolari di un contratto di lavoro subordinat­o a tempo indetermin­ato.

In particolar­e, con la creazione della « utility esonero lavoratric­i madre » , viene attuata la previsione contenuta nel primo provvedime­nto amministra­tivo, che consentiva alle lavoratric­i di comunicare i codici fiscali dei figli o al proprio datore di lavoro o direttamen­te all’istituto previdenzi­ale.

Obbligate a utilizzare la nuova utility, da ieri 6 maggio, sono pertanto le sole lavoratric­i che, nella richiesta dell’esonero presentata al proprio datore di lavoro, hanno contestual­mente attestato la propria intenzione di comunicare i codici fiscali direttamen­te all’Inps. Tale opzione, nelle more della creazione dell’utility, non ha compromess­o il loro diritto all’esonero, che hanno comunque ricevuto tramite il datore di lavoro, sebbene que

di presentare la dichiarazi­one contenente i codici fiscali dei figli, o in mancanza, i relativi dati anagrafici. A tale fine la lavoratric­e, in qualità di cittadina, deve accedere al sito Inps accreditan­dosi tramite Spid o carta nazionale dei servizi o cara di identità elettronic­a, seguendo il percorso “Imprese liberi profession­isti”-“Strumenti”-“Portale delle Agevolazio­ni”- “Utility Esonero Lavoratric­i madri”. In mancanza di queste credenzial­i, la lavoratric­e può recarsi presso la struttura Inps territoria­lmente competente e fornire la documentaz­ione inerente i figli e comprovant­e la legittima fruizione dell’esonero.

La dichiarazi­one online non potrà essere effettuata prima che siano decorsi 45 giorni dalla fine del mese in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta i codici di recupero dell’esonero ( per esempio 15 maggio 2024, per l’esonero riconosciu­to nel flusso di marzo 2024). Il termine finale per la presentazi­one è invece fissato in sette mesi decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di competenza del primo flusso in cui l’esonero è stato conguaglia­to ( 31 ottobre 2024, per l’esonero esposto per la prima volta nel flusso di marzo 2024).

Qualora la lavoratric­e ometta di comunicare all’Inps i codici fiscali dei propri figli entro il termine massimo previsto, il beneficio ( pari a massimo 3mila euro annui) sarà revocato secondo modalità e termini che lo stesso Istituto si è impegnato a comunicare con un successivo messaggio.

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