Nel correttivo è tempestiva la segnalazione nei 60 giorni
Pronto il testo del decreto Precisati i termini della negligenza colpevole Transazione fiscale estesa L’accesso alla composizione non riclassifica il credito
Cambia e nella maniera più gradita ai dottori commercialisti il Codice della crisi di impresa. La bozza del testo del decreto correttivo messa a punto dal ministero della Giustizia in vista di una prossima presentazione al Consiglio dei ministri recepisce le sollecitazioni dei commercialisti su più fronti. A cominciare dalla segnalazione della crisi, che viene allargata al soggetto incaricato della revisione legale e se è tempestiva « attenua o esclude » la responsabilità del professionista: tempestività che coincide con l’adempimento entro 60 giorni dalla « effettiva conoscenza » , che non è più il termine vago ( e scivoloso) della attuale « conoscibilità » , e che non coprirà comunque l’ « ignoranza colpevole » .
Si precisa poi che oggetto della segnalazione è l’esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non piuttosto la presenza di semplici segnali di difficoltà ( o di pre- crisi): l’obiettivo è di evitare segnalazioni troppo precoci effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela.
Sempre per quanto riguarda le segnalazioni, si chiarisce che l’obbligo di comunicazione a carico delle banche nei confronti degli organi di controllo societario riguarda solo le variazioni degli affidamenti di natura peggiorativa e la sospensione degli affidamenti.
A proposito della responsabilità del professionista, per quanto riguarda l’altro versante - cioè i limiti della garanzia patrimoniale - oggi la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario di discussione dell’A. C. 1276, che incide appunto anche sull’azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale. L’aggredibilità del patrimonio, sempre fuori dai casi di esclusione previsti dal rinnovato articolo 25- octies della crisi di impresa - sarà vincolata a multipli decrescenti della remunerazione percepita, da 15 a dieci volte, e non sarà quindi più « illimitata » .
Tornando alla crisi d’impresa, cambia l’Albo dei gestori che diventa un « elenco, con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero che, per definizione normativa, sovrintendono alla gestione degli Albi - sottolinea il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio – Si differenziano così i professionisti ordinistici, per loro verrebbe finalmente meno l’obbligo del tirocinio » .
Nel testo c’è poi anche la riduzione degli obblighi di aggiornamento puntualizzando che per i professionisti iscritti agli Ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, l’aggiornamento biennale non è di 40, ma di 18 ore. Una previsione che tiene conto degli obblighi formativi cui i professionisti già sono assoggettati e del fatto che la prima formazione è di 40 ore.
La bozza chiarisce poi che l’elenco comprende anche i professionisti indipendenti incaricati dal debitore e che ogni iscritto, anche con riferimento agli incarichi provenienti dall’autorità giudiziaria, può scegliere di indicare una o più funzioni che intende svolgere, tenuto conto delle diversità di competenze e organizzazione che quelle funzioni richiedono.
Quanto al cram down, si apre alla ristrutturazione del debito anche nei confronti dei crediti degli enti pubblici territoriali in coerenza con quanto previsto dalla delega fiscale. Si regola, inoltre, la protezione del patrimonio dell’impresa nei 90 giorni successivi alla presentazione della proposta di transazione, con il divieto di promozione o di prosecuzione di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori pubblici. Il divieto è esteso anche ai crediti degli enti pubblici territoriali, per una maggiore efficacia del procedimento.
L’accesso alla composizione negoziata può poi avvenire indifferentemente quando l’impresa è in crisi, è insolvente, o anche, a differenza di quanto previsto per gli strumenti di regolazione della crisi, soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico- finanziario.
Per tentare di far fronte alle criticità determinate dall’accesso alla composizione negoziata, con il rischio di sospensione delle linee di crdito, lo schema di decreto correttivo precisa, per tutelare gli istituti di credito rispetto agli obblighi europei di assicurare l’integrità patrimoniale, che l’accesso alla composizione di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito.