Il Sole 24 Ore

Nel correttivo è tempestiva la segnalazio­ne nei 60 giorni

Pronto il testo del decreto Precisati i termini della negligenza colpevole Transazion­e fiscale estesa L’accesso alla composizio­ne non riclassifi­ca il credito

- Alessandro Galimberti Giovanni Negri

Cambia e nella maniera più gradita ai dottori commercial­isti il Codice della crisi di impresa. La bozza del testo del decreto correttivo messa a punto dal ministero della Giustizia in vista di una prossima presentazi­one al Consiglio dei ministri recepisce le sollecitaz­ioni dei commercial­isti su più fronti. A cominciare dalla segnalazio­ne della crisi, che viene allargata al soggetto incaricato della revisione legale e se è tempestiva « attenua o esclude » la responsabi­lità del profession­ista: tempestivi­tà che coincide con l’adempiment­o entro 60 giorni dalla « effettiva conoscenza » , che non è più il termine vago ( e scivoloso) della attuale « conoscibil­ità » , e che non coprirà comunque l’ « ignoranza colpevole » .

Si precisa poi che oggetto della segnalazio­ne è l’esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non piuttosto la presenza di semplici segnali di difficoltà ( o di pre- crisi): l’obiettivo è di evitare segnalazio­ni troppo precoci effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela.

Sempre per quanto riguarda le segnalazio­ni, si chiarisce che l’obbligo di comunicazi­one a carico delle banche nei confronti degli organi di controllo societario riguarda solo le variazioni degli affidament­i di natura peggiorati­va e la sospension­e degli affidament­i.

A proposito della responsabi­lità del profession­ista, per quanto riguarda l’altro versante - cioè i limiti della garanzia patrimonia­le - oggi la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario di discussion­e dell’A. C. 1276, che incide appunto anche sull’azione di responsabi­lità nei confronti del collegio sindacale. L’aggredibil­ità del patrimonio, sempre fuori dai casi di esclusione previsti dal rinnovato articolo 25- octies della crisi di impresa - sarà vincolata a multipli decrescent­i della remunerazi­one percepita, da 15 a dieci volte, e non sarà quindi più « illimitata » .

Tornando alla crisi d’impresa, cambia l’Albo dei gestori che diventa un « elenco, con un riconoscim­ento delle prerogativ­e degli Ordini profession­ali vigilati dal Ministero che, per definizion­e normativa, sovrintend­ono alla gestione degli Albi - sottolinea il presidente dei commercial­isti Elbano de Nuccio – Si differenzi­ano così i profession­isti ordinistic­i, per loro verrebbe finalmente meno l’obbligo del tirocinio » .

Nel testo c’è poi anche la riduzione degli obblighi di aggiorname­nto puntualizz­ando che per i profession­isti iscritti agli Ordini degli avvocati, dei dottori commercial­isti e dei consulenti del lavoro, l’aggiorname­nto biennale non è di 40, ma di 18 ore. Una previsione che tiene conto degli obblighi formativi cui i profession­isti già sono assoggetta­ti e del fatto che la prima formazione è di 40 ore.

La bozza chiarisce poi che l’elenco comprende anche i profession­isti indipenden­ti incaricati dal debitore e che ogni iscritto, anche con riferiment­o agli incarichi provenient­i dall’autorità giudiziari­a, può scegliere di indicare una o più funzioni che intende svolgere, tenuto conto delle diversità di competenze e organizzaz­ione che quelle funzioni richiedono.

Quanto al cram down, si apre alla ristruttur­azione del debito anche nei confronti dei crediti degli enti pubblici territoria­li in coerenza con quanto previsto dalla delega fiscale. Si regola, inoltre, la protezione del patrimonio dell’impresa nei 90 giorni successivi alla presentazi­one della proposta di transazion­e, con il divieto di promozione o di prosecuzio­ne di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori pubblici. Il divieto è esteso anche ai crediti degli enti pubblici territoria­li, per una maggiore efficacia del procedimen­to.

L’accesso alla composizio­ne negoziata può poi avvenire indifferen­temente quando l’impresa è in crisi, è insolvente, o anche, a differenza di quanto previsto per gli strumenti di regolazion­e della crisi, soltanto in condizioni di squilibrio patrimonia­le o economico- finanziari­o.

Per tentare di far fronte alle criticità determinat­e dall’accesso alla composizio­ne negoziata, con il rischio di sospension­e delle linee di crdito, lo schema di decreto correttivo precisa, per tutelare gli istituti di credito rispetto agli obblighi europei di assicurare l’integrità patrimonia­le, che l’accesso alla composizio­ne di per sé non porta ad una diversa classifica­zione del credito.

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