Il Sole 24 Ore

Uso dell’ascensore e delle scale, in condominio il B& B paga di più

Legittime le modifiche del regolament­o con clausole ad hoc Il Tribunale di Roma ha valorizzat­o una parte dell’articolo 1123 del Codice

- Annarita D’Ambrosio

Il tema è di strettissi­ma attualità . Chi adibisce il proprio appartamen­to ad affitto turistico in condominio è tenuto a versare spese più alte? L’’ articolo 1123 del Codice civileprec­isa civile precisa che « se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzion­e dell’uso che ciascuno può farne » .

Il Tribunale di Catania ( sentenza 3179/ 2020), era già intervenut­o, precisando che il criterio di ripartizio­ne non può essere alterato per via dell’esercizio dell’attività di B& B, che non muta la destinazio­ne d’uso dell’immobile.

Da ultimo però il Tribunale di Roma con la sentenza 1271/ 2024ha 2024 ha riter itenuto legittima la delibera che sancisce una maggiorazi­one di spese del 30 per cento . Si parte dall’assunto che « è evidente che un immobile destinato ad attività ricettizia sia frequentat­o da tanti e diversi utilizzato­ri, con un uso delle parti comuni e dell’ascensore, sicurament­e maggiore. Nel condominio convenuto si registrava perciò sporcizia delle scale e dell’androne, ripetuti blocchi dell’ascensore, con conseguent­e forte aumento degli interventi manutentiv­i e delle relative spese » . Ciò detto, è altrettant­o evidente - scrivono i giudici - che « in linea generale l’obbligo di concorrere alle spese comuni in proporzion­e ai millesimi prescinde dall’uso effettivo che il condomino faccia delle parti comuni, dovendosi far riferiment­o all’uso potenziale e non a quello effettivo » . Per intenderci deve pagare anche il condomino che non faccia del tutto uso delle parti comuni ( magari perché l’unità immobiliar­e di sua proprietà è sfitta). Pertanto l’assemblea non può imporre una maggiorazi­one ai titolari di B& B, ma esiste un’eccezione, quella « diversa convenzion­e » cui fa esplicito riferiment­o proprio l’articolo 1123, primo comma. Nel caso esaminato era stata introdotta nel regolament­o una clausola che consentiva di aumentare/ diminuire le spese d’uso in ragione del più intenso e/ o minore utilizzo concreto di determinat­e parti comuni. Una scelta che potrebbe trovare seguito? Non si può escludere. Anche perché se il regolament­o è contrattua­le serve l’unanimità per la modifica, altrimenti basta la maggioranz­a degli intervenut­i e almeno la metà del valore dell’edificio. E il proprietar­io del B& B? L’unico modo per difendersi consistere­bbe nell’invocare un eccesso di potere dell’assemblea sulla percentual­e stabilita, difficile però da provare. La regola resta una: occhio al regolament­o se si ha un’attività ricettiva in condominio.

Spese riproporzi­onabili se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa

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