Conta anche l’acquisizione di aziende o rami
Fissata la regola va chiarito se sono confermate le attuali prassi delle Entrate
In tema di cambio del controllo e definizione di attività principale, l’agenzia delle Entrate aveva interpretato l’articolo 84 del Tuir con alcuni documenti di prassi, la cui validità nell’ambito della nuova disciplina dovrà essere confermata.
In particolare, si osserva che la nuova norma precisa che si ha cambio di attività anche in caso di acquisizione di azienda o ramo di essa. Ciò rende opportuno confermare se tale nuova norma intenda recepire tre orientamenti espressi negli ultimi anni dall’Agenzia.
La risposta n. 367 del 2019
In questa risposta l’agenzia delle Entrate aveva affermato l’applicabilità della norma antielusiva nel caso del trasferimento delle quote di una società operante nel settore immobiliare e contenente quasi esclusivamente asset fiscali, ad un nuovo socio, il quale intenda riprendere a svolgere la medesima tipologia di attività ( immobiliare) esercitata in precedenza dalla società trasferita, ma utilizzando nuovi immobili.
Nel caso specifico, l’Agenzia sottolinea come nei due anni precedenti il trasferimento le dinamiche aziendali abbiano evidenziato un sostanziale disimpegno nel settore di riferimento, che ha comportato la perdita di ogni asset produttivo e fatto assurgere la società a una “scatola vuota”. In conseguenza di tale disimpegno, mediante il passaggio di controllo delle quote e l’avvio della nuova gestione su nuovi immobili, non si può verificare alcuna continuità nella pregressa attività ormai conclusasi a seguito della dismissione degli immobili detenuti in precedenza, con conseguente venire meno della riportabilità delle perdite.
La risposta n. 214 del 2022
Qui l’Agenzia ha chiarito che il cambio di attività si verifica sia laddove vi sia il passaggio dell’attività principale svolta dalla società da un comparto merceologico ad un altro, sia, a determinate condizioni, quando il cambiamento avvenga nell’ambito dello stesso comparto merceologico e comporti una espansione/ riattivazione della principale attività un tempo esercitata ( e da cui sono conseguite le perdite).
Ciò deve essere associato, però, alla circostanza che siano apportate risorse aggiuntive rispetto a quelle fisiologicamente a disposizione della società che riporta le perdite, e che tali risorse siano riconducibili, direttamente o indirettamente, al soggetto che acquisisce ( o acquisirà) il controllo della società che riporta le perdite.
La risposta n. 39 del 2022
Infine, in caso di trasferimento non infragruppo della società che controlla la società con perdite fiscali, andrebbe confermata la validità della risposta n. 39 del 20 gennaio 2022, in cui l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma che vieta il riporto di perdite in caso di cambio di controllo della società e variazione della attività si applica anche nel caso in cui vi sia un cambio a livello di controllante indiretta.
Il cambio di controllo cui fa riferimento la disposizione si può infatti verificare non solo al primo livello ( cioè nella compagine della società), ma anche a livelli più elevati della catena di controllo ( controllante indiretta). In tal senso, peraltro, l’Agenzia afferma che assume rilievo una sostanziale identità tra controllante e controllata, ossia quando la controllata portatrice di posizioni fiscali sia l’unico asset ( o il più significativo) che componga il patrimonio della controllante ( anche indiretta) oggetto di trasferimento, come nel caso di specie.
‘ Norme antielusive oggi applicabili a disimpegni dal precedente business e modifiche a livello di controllante indiretta