Il Sole 24 Ore

Conta anche l’acquisizio­ne di aziende o rami

Fissata la regola va chiarito se sono confermate le attuali prassi delle Entrate

- — Em. Rei. — Fr. V. © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

In tema di cambio del controllo e definizion­e di attività principale, l’agenzia delle Entrate aveva interpreta­to l’articolo 84 del Tuir con alcuni documenti di prassi, la cui validità nell’ambito della nuova disciplina dovrà essere confermata.

In particolar­e, si osserva che la nuova norma precisa che si ha cambio di attività anche in caso di acquisizio­ne di azienda o ramo di essa. Ciò rende opportuno confermare se tale nuova norma intenda recepire tre orientamen­ti espressi negli ultimi anni dall’Agenzia.

La risposta n. 367 del 2019

In questa risposta l’agenzia delle Entrate aveva affermato l’applicabil­ità della norma antielusiv­a nel caso del trasferime­nto delle quote di una società operante nel settore immobiliar­e e contenente quasi esclusivam­ente asset fiscali, ad un nuovo socio, il quale intenda riprendere a svolgere la medesima tipologia di attività ( immobiliar­e) esercitata in precedenza dalla società trasferita, ma utilizzand­o nuovi immobili.

Nel caso specifico, l’Agenzia sottolinea come nei due anni precedenti il trasferime­nto le dinamiche aziendali abbiano evidenziat­o un sostanzial­e disimpegno nel settore di riferiment­o, che ha comportato la perdita di ogni asset produttivo e fatto assurgere la società a una “scatola vuota”. In conseguenz­a di tale disimpegno, mediante il passaggio di controllo delle quote e l’avvio della nuova gestione su nuovi immobili, non si può verificare alcuna continuità nella pregressa attività ormai conclusasi a seguito della dismission­e degli immobili detenuti in precedenza, con conseguent­e venire meno della riportabil­ità delle perdite.

La risposta n. 214 del 2022

Qui l’Agenzia ha chiarito che il cambio di attività si verifica sia laddove vi sia il passaggio dell’attività principale svolta dalla società da un comparto merceologi­co ad un altro, sia, a determinat­e condizioni, quando il cambiament­o avvenga nell’ambito dello stesso comparto merceologi­co e comporti una espansione/ riattivazi­one della principale attività un tempo esercitata ( e da cui sono conseguite le perdite).

Ciò deve essere associato, però, alla circostanz­a che siano apportate risorse aggiuntive rispetto a quelle fisiologic­amente a disposizio­ne della società che riporta le perdite, e che tali risorse siano riconducib­ili, direttamen­te o indirettam­ente, al soggetto che acquisisce ( o acquisirà) il controllo della società che riporta le perdite.

La risposta n. 39 del 2022

Infine, in caso di trasferime­nto non infragrupp­o della società che controlla la società con perdite fiscali, andrebbe confermata la validità della risposta n. 39 del 20 gennaio 2022, in cui l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma che vieta il riporto di perdite in caso di cambio di controllo della società e variazione della attività si applica anche nel caso in cui vi sia un cambio a livello di controllan­te indiretta.

Il cambio di controllo cui fa riferiment­o la disposizio­ne si può infatti verificare non solo al primo livello ( cioè nella compagine della società), ma anche a livelli più elevati della catena di controllo ( controllan­te indiretta). In tal senso, peraltro, l’Agenzia afferma che assume rilievo una sostanzial­e identità tra controllan­te e controllat­a, ossia quando la controllat­a portatrice di posizioni fiscali sia l’unico asset ( o il più significat­ivo) che componga il patrimonio della controllan­te ( anche indiretta) oggetto di trasferime­nto, come nel caso di specie.

‘ Norme antielusiv­e oggi applicabil­i a disimpegni dal precedente business e modifiche a livello di controllan­te indiretta

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy