Il Sole 24 Ore

Cedolare secca anche per il locatario che agisce in veste di imprendito­re

Conta solo la qualifica del locatore. Chiarito anche il riferiment­o alle coop

- Cassazione Dario Deotto Luigi Lovecchio

La scelta della cedolare secca è ammessa anche qualora il locatario agisca in veste di imprendito­re.

È dunque sufficient­e che la condizione di non esercitare attività d’impresa o profession­ale sia rispettata dal solo locatore.

Con la sentenza n. 12395/ 2024, la Corte di cassazione pone fine a un contenzios­o diffuso in tutta Italia, aderendo alla posizione dei contribuen­ti.

L’opzione per la cedolare secca sugli affitti è ammessa purché si sia in presenza di una locazione abitativa non effettuata nell’esercizio di impresa, arte o profession­e. A tale riguardo, l’agenzia delle Entrate, sin dall’inizio ( circolare n. 26/ E/ 2012), ha ritenuto che il requisito in esame dovesse sussistere tanto in capo al locatore che nei riguardi dell’inquilino. Pertanto, un privato che, ad esempio, dovesse locare ad un istituto di credito una unità abitativa per uso foresteria non avrebbe potuto optare per il regime sostitutiv­o.

Questa tesi è stata diffusamen­te contestata dai contribuen­ti, che hanno spesso avuto ragione davanti ai giudici di merito.

Si è infatti rilevato, tra l’altro, che il requisito della non riconducib­ilità della locazione all’esercizio d’impresa si giustifica con il fatto che la cedolare sostituisc­e l’Irpef sui redditi fondiari, mentre se l’affitto ricade nell’attività commercial­e lo stesso produce reddito d’impresa e non reddito fondiario.

Questo però è un aspetto che riguarda unicamente il locatore. Si aggiunga a ciò che, poiché l’opzione è esercitata dal locatore, questi deve essere in possesso di tutte le informazio­ni necessarie per stabilire se sussistono i requisiti di legge. Ma così non accade, ad esempio, se il locatario è persona fisica e anche imprendito­re commercial­e oppure se si ha a che fare con un ente non commercial­e che agisce anche in veste d’impresa. Lo status di non imprendito­re dunque non può che essere riferito al titolare dell’immobile.

Tale conclusion­e trova finalmente conferma da parte della Corte di cassazione che nella sentenza in commento confuta anche l’argomento rappresent­ato dal richiamo all’articolo 3, comma 6- bis, del decreto legislativ­o 23/ 2011. In forza di quest’ultima disposizio­ne, la cedolare secca è ammessa per le locazioni in favore di cooperativ­e edilizie, per unità abitative finalizzat­e alla sub locazione a studenti universita­ri e date a disposizio­ne dei comuni.

In proposito, osserva la Cassazione, la deroga rispetto al regime ordinario non è rappresent­ata dal fatto di ammettere al beneficio conduttori aventi la qualifica di imprese ( le cooperativ­e), bensì dalla condizione della sub locazione che manifesta una esigenza abitativa che non appartiene al locatario, ma ad un soggetto terzo.

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