Il Sole 24 Ore

Regime agevolato anche per gli impatriati dopo un distacco

La Cgt di Milano non condivide la posizione dell’agenzia delle Entrate

- Fabrizio Cancellier­e Flavio Paccagnell­a

È possibile applicare il regime dei lavoratori impatriati, previsto dall’articolo 16 del decreto legislativ­o 147/ 2015, anche per il contribuen­te rientrato dall’estero in Italia al termine di un distacco temporaneo, purché siano rispettati i requisiti di legge. Ciò a prescinder­e dalla risposta negativa dell’agenzia delle Entrate a un preventivo interpello formulato dallo stesso contribuen­te.

Questa, in sintesi, la decisione presa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano con la sentenza 1938/ 2024( 2024 ( presidente De Sapia, relatore F aranda ), la quale ha accolto il ricorso di un contribuen­te avverso il rifiuto del diun contribuen­te avverso il rifiuto dell’ agenzia delle Entrate di riconoscer­e l’applicazio­ne del regime degli impatriati per il periodo d’imposta 2021.

Prima di entrare nel merito della vicenda, occorre ricordare che il regime di favore, nella versione applicabil­e per i rientri fino al 2023 – dunque dopo il decreto Crescita ( decreto legge 34/ 2019) ma prima del recente decreto fiscalità internazio­nale ( Dlgs 209/ 2023) – prevedeva un consistent­e abbattimen­to della base imponibile ( 70% in via ordinaria, 90% per i trasferime­nti al Sud) per coloro che si trasferiva­no in Italia dopo almeno due anni fiscali trascorsi all’estero. Al riguardo, secondo un consolidat­o orientamen­to dell’ Amministra­zione finanziari­a, il richiamo del lavoratore in Italia dopo un distacco, se“in continuità” con la posizione lavorativa precedente, risultereb­be non conforme alla ratio attrattiva r ebbe non conforme alla ratio attrattiva del regime, precludend­one l’applicazio­ne, salvo che il contribuen­te dimostri che sussiste una discontinu­ità tra la precedente posizione lavorativa e quellaprec­edente posizione lavorativa e quella acquisita in Italia al termine del distacco, oche i numerosi anni trascorsi all’ estero hanno determinat­o un effettivol’ estero hanno determinat­o un effettivo affievolim­ento dei legami con l’Italia.

Nel caso specifico, il contribuen­te, tornato in Italia a seguito di distacco estero durato oltre il periodo minimo biennale, e preso atto dell’orientamen­to particolar­mente restrittiv­o della prassi erariale, ha presentato istanza di interpello all’Agenzia per richiedere conferma circa l’ applicabil­ità del regime; ricevuta risposta negativa, ha contestato in giudizio l’ interpreta­zione fornita dall’ufficio, impugnando il silenzio- rifiuto al rimborso.

La Corte ha accolto la tesi del contribuen­te, sul presuppost­o che, se il legislator­e avesse voluto escludere l’ipotesi del distacco, l’avrebbe espressame­nte specificat­o nel testo della norma, come ad esempio in passato previsto nel precedente regime dei “controesod­ati” del 2010 ( nonché, verrebbe da aggiungere, come previsto nel nuovo regime, in vigore dal 2024, in cui l’orientamen­to restrittiv­o sul distacco è stato parzialmen­te recepito attraverso un’estensione del periodo minimo di permanenza all’estero). A nulla rileva, peraltro, la posizione già assunta con la risposta all’interpello, posto che, secondo i giudici, le risoluzion­i e le circolari ministeria­li, in quanto subordinat­e nella gerarchia delle fonti, non possono modificare o integrare la legge.

La pronuncia è meritevole di attenzione in quanto affronta il tema delle condizioni restrittiv­e imposte invia interpreta­tiva dall’ amministra­zione finanziari­a, spesso sindacabil­i non solo perché di difficile applicazio­ne pratica, ma soprattutt­o in quanto non direttamen­te desumibili dalla norma di legge. Sotto questo profilo, la posizione si pone in linea con le sentenze della stessa Cgt Lombardia 2816 del 25 settembre 2023, sempre in merito a un caso di distacco, e 4023 del 20 ottobre 2022, in base alla quale il regime degli impatriati può essere applicato in dichiarazi­one dei redditi, anche in assenza di preventiva richiesta al datore di lavoro, purché risultino soddisfatt­i i requisiti di legge.

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