Cartelle, sui limiti al ricorso ordinanza inammissibile
Davanti alla Corte i vincoli dell’impugnabilità diretta della cartella non notificata Per la Consulta è necessario che sia il legislatore a trovare una soluzione
L’ordinanza di remissione della questione di legittimità costituzionale della norma che stabilisce la non impugnabilità diretta della cartella di pagamento non notificata ( articolo 12, comma 4- bis, del Dpr 602/ 1973) è inammissibile, nella parte in cui non chiarisce perché la notifica della cartella sarebbe viziata. In ogni caso, poiché il tema della soluzione delle inefficienze del sistema di riscossione non può che essere rimesso al legislatore, la Consulta ribadisce l’invito a mettere mano alla riforma fiscale.
Con l’ordinanza n. 81, depositata ieri, la Corte costituzionale ritorna sulla questione già affrontata con la precedente sentenza n. 190/ 2023, confermando la scelta di sollecitare un intervento legislativo in termini. La pronuncia giunge peraltro proprio nel corso dell’esame dello schema di decreto attuativo della riforma della riscossione da parte delle commissioni parlamentari.
La problematica è nota: con la modifica apportata all’articolo 12 del Dpr 602/ 1973, si è disposto che l’impugnazione della cartella di pagamento di cui si è venuti a conoscenza con la lettura dell’estratto di ruolo è ammessa solo se il contribuente è in grado di dimostrare la sussistenza di tre condizioni, tra loro alternative. Queste sono:
il rischio di un pregiudizio nella partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica;
la possibilità di subire un pignoramento presso terzi, in occasione del pagamento di una somma maggiore di 5.000 euro da parte di un ente pubblico ( articolo 48- bis del Dpr 602/ 1973);
il timore di perdere un beneficio da parte di una pubblica amministrazione.
È del tutto evidente, tuttavia, che i diritti potenzialmente lesi da tale disposizione non sono al centro né della delega fiscale né tantomeno dello schema di decreto attuativo. Si tratta infatti, per un verso, della tutela del diritto di difesa del contribuente, il quale non ha efficaci rimedi nei confronti di una pretesa che egli sa essere illegittima, se non quello di attendere il primo atto esecutivo successivo alla tentata notifica della cartella ( ad esempio, un pignoramento presso terzi). Sotto altro profilo, si tratta della palese disparità di trattamento che si verifica rispetto ai contribuenti che lamentano pregiudizi diversi da quelli afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione ( si pensi, ad esempio, ai rapporti con il ceto bancario).
Rispetto a queste tematiche, non si vede quali risposte possa dare la delega fiscale in corso di attuazione. Nel caso specifico deciso dalla Corte, il giudice di pace rimettente non aveva inoltre chiarito le ragioni per le quali la notifica della cartella sarebbe stata invalida, facilitando così l’adozione dell’ordinanza di rigetto.