Il Sole 24 Ore

Cartelle, sui limiti al ricorso ordinanza inammissib­ile

Davanti alla Corte i vincoli dell’impugnabil­ità diretta della cartella non notificata Per la Consulta è necessario che sia il legislator­e a trovare una soluzione

- Luigi Lovecchio

L’ordinanza di remissione della questione di legittimit­à costituzio­nale della norma che stabilisce la non impugnabil­ità diretta della cartella di pagamento non notificata ( articolo 12, comma 4- bis, del Dpr 602/ 1973) è inammissib­ile, nella parte in cui non chiarisce perché la notifica della cartella sarebbe viziata. In ogni caso, poiché il tema della soluzione delle inefficien­ze del sistema di riscossion­e non può che essere rimesso al legislator­e, la Consulta ribadisce l’invito a mettere mano alla riforma fiscale.

Con l’ordinanza n. 81, depositata ieri, la Corte costituzio­nale ritorna sulla questione già affrontata con la precedente sentenza n. 190/ 2023, confermand­o la scelta di sollecitar­e un intervento legislativ­o in termini. La pronuncia giunge peraltro proprio nel corso dell’esame dello schema di decreto attuativo della riforma della riscossion­e da parte delle commission­i parlamenta­ri.

La problemati­ca è nota: con la modifica apportata all’articolo 12 del Dpr 602/ 1973, si è disposto che l’impugnazio­ne della cartella di pagamento di cui si è venuti a conoscenza con la lettura dell’estratto di ruolo è ammessa solo se il contribuen­te è in grado di dimostrare la sussistenz­a di tre condizioni, tra loro alternativ­e. Queste sono:

il rischio di un pregiudizi­o nella partecipaz­ione ad una procedura ad evidenza pubblica;

la possibilit­à di subire un pignoramen­to presso terzi, in occasione del pagamento di una somma maggiore di 5.000 euro da parte di un ente pubblico ( articolo 48- bis del Dpr 602/ 1973);

il timore di perdere un beneficio da parte di una pubblica amministra­zione.

È del tutto evidente, tuttavia, che i diritti potenzialm­ente lesi da tale disposizio­ne non sono al centro né della delega fiscale né tantomeno dello schema di decreto attuativo. Si tratta infatti, per un verso, della tutela del diritto di difesa del contribuen­te, il quale non ha efficaci rimedi nei confronti di una pretesa che egli sa essere illegittim­a, se non quello di attendere il primo atto esecutivo successivo alla tentata notifica della cartella ( ad esempio, un pignoramen­to presso terzi). Sotto altro profilo, si tratta della palese disparità di trattament­o che si verifica rispetto ai contribuen­ti che lamentano pregiudizi diversi da quelli afferenti i rapporti con la pubblica amministra­zione ( si pensi, ad esempio, ai rapporti con il ceto bancario).

Rispetto a queste tematiche, non si vede quali risposte possa dare la delega fiscale in corso di attuazione. Nel caso specifico deciso dalla Corte, il giudice di pace rimettente non aveva inoltre chiarito le ragioni per le quali la notifica della cartella sarebbe stata invalida, facilitand­o così l’adozione dell’ordinanza di rigetto.

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