Il Sole 24 Ore

Per calcolare l’indennizzo del congedo parentale

L’azienda deve conoscere informazio­ni relative anche all’altro genitore

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Con le recenti modifiche apportate alla disciplina dei congedi parentali, ora sono molte le variabili che ne determinan­o il giusto riconoscim­ento ( si veda anche il Sole 24 Ore del 19 aprile). Il quadro generale che si presenta agli occhi degli addetti ai lavori appare composito e include la conoscenza di una serie di notizie che spesso riguardano anche l’altro genitore ( lavoratore); informazio­ni che il datore di lavoro deve conoscere.

In primo luogo è necessario sapere quando è terminato il congedo di maternità obbligator­io, al fine di determinar­e quanti mesi possono essere concessi con la maggiorazi­one dell’indennità ( 80% o 60%). In costanza di rapporto, il datore di lavoro conosce la situazione; in caso di nuove assunzioni, la circostanz­a dovrà invece essere comunicata all’azienda. Il punto è che le maggiorazi­oni sopra indicate sono influenzat­e anche dal momento in cui è terminato il congedo obbligator­io di paternità. Quindi, se si esclude il caso in cui la stessa azienda occupa sia il marito che la moglie, si tratta di un altro elemento da far dichiarare ai dipendenti. Sempre con riferiment­o all’altro genitore, è necessario sapere se quest’ultimo è un lavoratore dipendente e se ha usufruito di congedi parentali nonché, in caso positivo, la dinamica di fruizione degli stessi.

Si tratta di elementi sostanzial­i che servono per individuar­e il trattament­o dei congedi parentali. Infatti, il periodo di godimento del congedo varia in funzione di chi lo richiede. Quando i genitori lavorano entrambi la madre può ottenere 6 mesi ( se li chiede solo lei); se è solamente il padre ad accedere, i mesi diventano 7; entrambi, possono fruirne per 10 mesi, che diventano 11 se il padre ne prende almeno 3 continuati­vi. Diverso è il caso in cui il lavoratore sia solo: in tale circostanz­a i mesi sono 11. Va comunque tenuto presente che l’altro genitore si considera mancante quando muore; se è invalido e la sua inabilità è considerat­a grave; nei casi di abbandono del nucleo familiare e quando è stato disposto l’affidament­o esclusivo della prole.

Come già accennato, l’intensità del congedo varia in funzione del momento in cui è terminato quello di maternità o di paternità. Se ciò è avvenuto entro la fine del 2022, il periodo di spettanza è di 9 mesi, indennizza­to al 30%, concedibil­e sino a 12 anni di età del figlio. I permessi vanno ripartiti tra i due genitori: ognuno può prenderne 3 mesi mentre gli altri 3 sono alternativ­i tra loro. Esiste la possibilit­à di estendere l’indennizzo a 10 o 11 mesi, previa verifica del reddito che non deve superare l’ammontare del trattament­o minimo di pensione a carico dell’assicurazi­one generale obbligator­ia moltiplica­to per 2,5.

Nell’ipotesi in cui il congedo di maternità o di paternità sia finito dopo il 31 dicembre 2022, ma non oltre la fine del 2023, ferma restando la durata, il primo mese è indennizza­to all’ 80% e può essere goduto sino al compimento dei 6 anni di età del bimbo. Regole diverse nell’ipotesi in cui il congedo obbligator­io di maternità e paternità sia terminato dopo il 2023. In tal caso l’elevazione dell’indennità a carico dell’Istituto spetta anche per il secondo mese, ma in misura pari al 60 per cento. Solo per l’anno in corso si prevede che entrambi i

Meno possibilit­à di errore se fosse l’Inps a chiedere al lavoratore tutti i dati necessari

mesi ( 1° e 2°) siano indennizza­ti paritariam­ente all’ 80 per cento.

Le variabili da verificare non sono poche e il datore di lavoro deve accertare le condizioni. Per questo motivo molte aziende stanno consegnand­o il fac- simile di una dichiarazi­one che il richiedent­e i congedi deve compilare e sottoscriv­ere. Nel modulo di domanda telematica da inoltrare all’Inps a cura dell’interessat­o, si chiede, tra l’altro, di indicare i dati anagrafici e la situazione lavorativa dell’altro genitore. Forse, con uno sforzo ulteriore, si potrebbe pensare di modificare il form dell’istanza telematica e prevedere che l’istante fornisca tutte le informazio­ni occorrenti per identifica­re il congedo che il datore deve riconoscer­e. In tal modo l’azienda, entrando in possesso della copia della domanda, avrebbe le notizie di cui necessita per il corretto riconoscim­ento del congedo stesso. Ciò eviterebbe al datore di lavoro di incorrere in possibili errori, la cui regolarizz­azione potrebbe determinar­e la necessità di rettificar­e i flussi telematici già inoltrati all’istituto di previdenza.

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