Il Sole 24 Ore

Anticipazi­one del Tfs- Tfr, necessario distinguer­e tra prestito e anticipo

Sospesa perché le risorse sono in via di esauriment­o Va superato il dubbio che l’operazione costituisc­a anticipo di un debito futuro

- Gianni Bocchieri

Con messaggio 1628/ 2024 del 25 aprile, l’Inps ha comunicato il blocco della presentazi­one di nuove domande della misura denominata “anticipazi­one ordinaria del Tfs/ Tfr” a partire dal giorno successivo. L’istituto ha assicurato che le domande già verificate saranno trattate con le consuete relative modalità. Per quelle non ancora elaborate, invece, è stata preannunci­ata l’emanazione di ulteriori istruzioni operative alle Sedi e Poli territoria­li e nazionali. Pur giustifica­to dal fatto che le risorse finanziari­e del bilancio di previsione dell’Inps per quest’anno destinate alla misura sono in via di esauriment­o, il blocco delle erogazioni ha sollevato le lamentele da parte di chi ha considerat­o l’anticipazi­one un rimedio al pagamento differito e rateizzato delle prestazion­i del trattament­o di fine servizio legislativ­amente previsti.

Più precisamen­te, la disciplina dei tempi di liquidazio­ne del Tfs cambiano in base al motivo della cessazione dal servizio: entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso; dopo 12 mesi in caso di raggiungim­ento del limite di età o per risoluzion­e unilateral­e del datore di lavoro al raggiungim­ento dei requisiti di pensione anticipata; dopo 24 mesi in tutti gli altri casi come dimissioni volontarie o licenziame­nto. Inoltre, a seconda dell’importo complessiv­o del Tfs, cambia il numero di rate: erogazione in unica soluzione se l’importo è pari o inferiore a 50.000 euro; due rate annuali se l’importo è compreso tra i 50.000 e inferiore ai 100.000 euro; tre rate annuali, se l’importo è pari o superiore a 100.000 euro. Infine, per i pensionati con quota 100, 102 e 103, l’erogazione avviene solo al raggiungim­ento del requisito di vecchiaia ( 67 anni) o di quello per la pensione anticipata ordinaria ( 42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne). Contro questa disciplina sono state sollevate questioni di illegittim­ità respinte dalla Corte costituzio­nale, che però ha sollecitat­o un intervento riformator­e che eviti lesioni dei principi a tutela della dignità della persona attraverso la garanzia della giusta retribuzio­ne, anche rateale ( sentenze 159/ 2019 e 130/ 2023).

Per la rilevanza della questione e per la portata delle stesse lamentele generate dal blocco delle domande, il 26 aprile Inps ha annunciato che valuterà l’evoluzione della prestazion­e alla luce dell’attuale livello sistematic­o dei tassi d’interesse e della potenziale base di utenti derivante dalla riapertura delle adesioni al fondo. La ripartenza dovrebbe comportare anche una miglior differenzi­azione della misura creditizia del Fondo credito ( cioè la “anticipazi­one ordinaria del Tfs/ Tfr”) dall’erogazione del trattament­o di fine servizio, perché contabilme­nte è necessario distinguer­e tra l’erogazione di prestito quale impiego di attività e l’erogazione anticipata di debiti futuri non ancora esigibili ( che potrebbe creare qualche problema a livello di bilancio).

Sebbene le premesse della sua delibera istitutiva ( 219/ 2022 del Cda dell’Inps) richiamino la norma che consente all’istituto di erogare prestazion­i a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, la denominazi­one “anticipo Tfs” ha infatti ingenerato confusione sulla natura dell’operazione, accresciut­a dal fatto che il vecchio regolament­o prevede che il debito generato con l’accensione del prestito può essere compensato con la cessione del credito futuro costituito dal Tfs.

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