Il Sole 24 Ore

Regime semplifica­to, come rilevare le fatture di vendita

- A CURA DI Cristina Odorizzi

Poiché, per i contribuen­ti in contabilit­à semplifica­ta, di cui all'articolo 18, comma 5, del Dpr 600/ 1973, vige il criterio di cassa ( virtuale), ma i costi e ricavi si consideran­o pagati/ incassati al momento della registrazi­one della relativa fattura, f attura, è possibile annotare e imputare, nel mese di gennaio 2024, il ricavo e l'Iva di una fattura emessa nel mese di dicembre 2023?

Questo approccio sarebbe conforme alle normative vigenti, consideran­do che l’opzione prevista dall’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/ 1973 introduce una presunzion­e legale assoluta.

Si evidenzia, preliminar­mente, che sono ammessi alla tenuta della contabilit­à semplifica­ta i soggetti esercenti attività commercial­i che non hanno optato per il regime di contabilit­à ordinaria, i cui ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), percepiti in un anno intero, oppure conseguiti nell'ultimo anno di applicazio­ne dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, dello stesso Tuir, non abbiano superato l'ammontare di:

- 500mila euro, per le imprese aventi per oggetto prestazion­i di servizi;

- 800mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

I soggetti in contabilit­à semplifica­ta determinan­o il reddito, a norma dell’articolo 66 del Tuir, secondo il criterio misto cassa- competenza in vigore dal 2017, con la possibilit­à di optare per il cosiddetto metodo del registrato, in base al quale si presume che la data di registrazi­one dei documenti coincida con quella in cui è intervenut­o il relativo incasso o pagamento. Quindi, per coloro che hanno optato per il cosiddetto “metodo del registrato”, come sembra sia avvenuto nel caso in questione, i componenti reddituali assumono rilevanza, ai fini della determinaz­ione del reddito, nel momento in cui vengono annotati i relativi documenti.

Ciò sembra comportare la possibilit­à di operare una sorta di scelta temporale, da parte del contribuen­te, nella deduzione/ tassazione dei componenti di reddito.

Per esempio, una fattura di acquisto del 2023, ricevuta nel medesimo anno, rileverà a costo nel 2023 se l’annotazion­e avviene entro il medesimo periodo, oppure nel 2024, se la registrazi­one avviene in questo secondo anno.

Stessa cosa potrebbe valere per le fatture emesse. Consideria­mo una f attura datata 31 dicembre 2023: se la registrazi­one avviene nella medesima data, allora il ricavo va imputato al 2023; mentre, se la registrazi­one avviene successiva­mente, ma entro il termine previsto dall’articolo 23 del Dpr 633/ 1972 ( in base

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