Regime semplificato, come rilevare le fatture di vendita
Poiché, per i contribuenti in contabilità semplificata, di cui all'articolo 18, comma 5, del Dpr 600/ 1973, vige il criterio di cassa ( virtuale), ma i costi e ricavi si considerano pagati/ incassati al momento della registrazione della relativa fattura, f attura, è possibile annotare e imputare, nel mese di gennaio 2024, il ricavo e l'Iva di una fattura emessa nel mese di dicembre 2023?
Questo approccio sarebbe conforme alle normative vigenti, considerando che l’opzione prevista dall’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/ 1973 introduce una presunzione legale assoluta.
Si evidenzia, preliminarmente, che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata i soggetti esercenti attività commerciali che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i cui ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del Tuir ( Dpr 917/ 1986), percepiti in un anno intero, oppure conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, dello stesso Tuir, non abbiano superato l'ammontare di:
- 500mila euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
I soggetti in contabilità semplificata determinano il reddito, a norma dell’articolo 66 del Tuir, secondo il criterio misto cassa- competenza in vigore dal 2017, con la possibilità di optare per il cosiddetto metodo del registrato, in base al quale si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Quindi, per coloro che hanno optato per il cosiddetto “metodo del registrato”, come sembra sia avvenuto nel caso in questione, i componenti reddituali assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, nel momento in cui vengono annotati i relativi documenti.
Ciò sembra comportare la possibilità di operare una sorta di scelta temporale, da parte del contribuente, nella deduzione/ tassazione dei componenti di reddito.
Per esempio, una fattura di acquisto del 2023, ricevuta nel medesimo anno, rileverà a costo nel 2023 se l’annotazione avviene entro il medesimo periodo, oppure nel 2024, se la registrazione avviene in questo secondo anno.
Stessa cosa potrebbe valere per le fatture emesse. Consideriamo una f attura datata 31 dicembre 2023: se la registrazione avviene nella medesima data, allora il ricavo va imputato al 2023; mentre, se la registrazione avviene successivamente, ma entro il termine previsto dall’articolo 23 del Dpr 633/ 1972 ( in base