Il Sole 24 Ore

Crediti d’imposta 4.0, riaperte le compensazi­oni

Da oggi rimosso il blocco Cambia l’indicazion­e dell’anno di riferiment­o Diffuse sul sito del Gse le nuove istruzioni per compilare i modelli

- Luca Gaiani

Riaperte dalla scadenza di oggi, 16 maggio, le compensazi­oni in F24 dei crediti 4.0 per le imprese che hanno effettuato la comunicazi­one al Gse prevista dal Dl 39/ 2024. Lo stabilisce la risoluzion­e 25/ E diffusa ieri dalle Entrate. Cambiano le modalità di indicazion­e dell’anno di riferi

mento per chi è soggetto alla comunicazi­one: si indicherà sempre quello di effettuazi­one, cioè di completame­nto dell’investimen­to, e non più quello di interconne­ssione. Nel frattempo, il Gse ha diffuso nell’area dedicata alla comunicazi­one alcuni chiariment­i sulla compilazio­ne. Come mese iniziale del periodo di realizzazi­one va riportato quello in cui si è assunto il primo impegno vincolante verso il fornitore.

Comunicazi­oni al Gse

Dopo l’avvio, dal 29 aprile 2024, delle comunicazi­oni al Gse su investimen­ti 4.0 e crediti R& S, l’agenzia delle Entrate rimuove il blocco alle compensazi­oni dei crediti di imposta che era stato disposto con la risoluzion­e 19/ E/ 2024 in tutti i casi in cui il modello F24 riportava, in corrispond­enza dei codici tributo 6936 e 6937, l’anno di riferiment­o 2023 o 2024 o, per i codici 6938, 6939 e 6940, l’anno 2024. Con una faq del 16 aprile scorso, a seguito del problema sollevato nel Sole 24 Ore dello stesso giorno, le Entrate avevano precisato che non erano interessat­i dal blocco i crediti derivanti da investimen­ti in beni materiali 4.0 realizzati ante 2023 e disciplina­ti dai commi 1056 e 1057 della legge 178/ 2020. Per eseguire la loro compensazi­one, si suggeriva di indicare, come anno di riferiment­o, quello di effettuazi­one, anziché quello di interconne­ssione come invece stabilito dalla risoluzion­e 3/ E/ 2021.

Con il decreto del 24 aprile 2024, il Mimit ha approvato il modello per comunicare in via preventiva e a consuntivo gli investimen­ti 4.0 che si intendono effettuare dal 29 marzo 2024 nonché ( solo comunicazi­one ex post) quelli effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

Il modello, firmato digitalmen­te, si invia all’indirizzo Pec transizion­e4@ pec. gse. it.

F24 per chi ha inviato la Pec

Con la risoluzion­e 25/ E/ 2024, l’agenzia delle Entrate comunica di aver ripristina­to la possibilit­à di compensazi­one per i crediti derivanti dagli investimen­ti rientranti nel monitoragg­io previsto dal Dl 39/ 2024 da parte delle imprese che hanno presentato il modello al Gse e che hanno già effettuato l’interconne­ssione ( che resta condizione necessaria per avviare la compensazi­one). La risoluzion­e di ieri precisa che nella casella « anno di riferiment­o » le imprese tenute alla comunicazi­one dovranno ora indicare, non già quello di interconne­ssione, ma l’anno di completame­nto dell’investimen­to, che è stato riportato nel modello trasmesso al Gse. Ad esempio, per un investimen­to disciplina­to dal comma 1057- bis, effettuato nel 2023 ed interconne­sso a gennaio 2024, il modello F24 dovrà indicare 2023 e non 2024. Questa nuova modalità potrebbe creare qualche sovrapposi­zione o incongruen­za con crediti già compensati prima del Dl 39/ 2024 ( ad esempio in data 16 marzo 2024) per i quali invece, in applicazio­ne delle regole precedenti, si è riportato l’anno di interconne­ssione ( 2024).

Il Gse ha nel frattempo aggiornato le istruzioni per la compilazio­ne dei modelli. Nel frontespiz­io è stata aggiunta una casella per definire se si tratta di comunicazi­one ex ante o di comunicazi­one ex post. Si è inoltre precisato che, all’interno dei campi numerici, deve essere necessaria­mente inserito un punto e non una virgola prima dei decimali. Si chiarisce poi, con riferiment­o al periodo di realizzazi­one, che la data iniziale deve coincidere con quella del primo impegno giuridicam­ente vincolante che rende irreversib­ili gli investimen­ti mentre la data finale è quella di completame­nto. Da ultimo, si anticipa l’arrivo di una nuova funzionali­tà per la compilazio­ne del modello con acquisizio­ne informatic­a dei dati, il che consentirà di trasmetter­li tempestiva­mente alle Entrate per il controllo degli F24 evitando che si possa generare un blocco solo per un ritardo nella acquisizio­ne dei dati delle Pec.

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