Il Sole 24 Ore

I punti cardine

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Le deroghe normative

Con riferiment­o alle attività stagionali è possibile stipulare un contratto a tempo determinat­o senza sottostare a queste regole:

O durata massima totale del rapporto a termine per effetto di un unico contratto o di una succession­e di più contratti;

O limiti quantitati­vi al numero di contratti a termine utilizzabi­li;

O obbligo di causale dopo i primi 12 mesi di rapporto a termine con lo stesso datore, sia per proroghe, sia per rinnovi; O rispetto dei cosiddetti periodi di stop and go, ovvero le pause di 10 o 20 giorni fra un contratto e il successivo ( a seconda che il contratto precedente abbia avuto una durata fino a sei mesi o superiore).

No al contributo addizional­e

Al lavoro stagionale non si applica neppure il contributo addizional­e Inps dell’ 1,40% né il contributo incrementa­le dello 0,5% introdotto dal dl 87/ 2018 per le attività previste dal Dpr 1525/ 1963.

Il diritto di precedenza Anche per i contratti a termine

stagionali, vige il diritto di precedenza: se i contratti collettivi non dispongono diversamen­te, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinat­o presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indetermin­ato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferiment­o alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Somministr­azione a termine

In caso di somministr­azione a termine, si possono utilizzare le deroghe previste per il lavoro stagionale diretto solo in presenza di una disciplina specifica da parte dei contratti collettivi applicati dall’utilizzato­re.

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