I punti cardine
Le deroghe normative
Con riferimento alle attività stagionali è possibile stipulare un contratto a tempo determinato senza sottostare a queste regole:
O durata massima totale del rapporto a termine per effetto di un unico contratto o di una successione di più contratti;
O limiti quantitativi al numero di contratti a termine utilizzabili;
O obbligo di causale dopo i primi 12 mesi di rapporto a termine con lo stesso datore, sia per proroghe, sia per rinnovi; O rispetto dei cosiddetti periodi di stop and go, ovvero le pause di 10 o 20 giorni fra un contratto e il successivo ( a seconda che il contratto precedente abbia avuto una durata fino a sei mesi o superiore).
No al contributo addizionale
Al lavoro stagionale non si applica neppure il contributo addizionale Inps dell’ 1,40% né il contributo incrementale dello 0,5% introdotto dal dl 87/ 2018 per le attività previste dal Dpr 1525/ 1963.
Il diritto di precedenza Anche per i contratti a termine
stagionali, vige il diritto di precedenza: se i contratti collettivi non dispongono diversamente, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Somministrazione a termine
In caso di somministrazione a termine, si possono utilizzare le deroghe previste per il lavoro stagionale diretto solo in presenza di una disciplina specifica da parte dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.