Apertura di « luci » su un muro senza l'ok dell'assemblea
Dovrei realizzare due "luci" in un locale commerciale, nella parete opposta a quella dove si trovano le vetrine, senza interessare la facciata principale dell'edificio condominiale e il fronte strada. Tali opere sono funzionali all'attività da svolgere nel negozio e necessarie, secondo la vigente normativa igienica. La realizzazione sarà fatta a regola d'arte e con le caratteristiche previste dalla legge. L'architetto incaricato sostiene che l'intervento si può realizzare senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, mentre l'amministratore afferma che il consenso serve, in quanto il muro sul quale realizzare queste luci è condominiale.
Chi dei due ha ragione? Realizzando le opere senza l'autorizzazione dell'assemblea, che cosa si rischierebbe?
La legittimità dell'apertura non può dipendere da valutazioni discrezionali ( o, meno che mai, arbitrarie) da parte dell'assemblea, che non ha il potere di vietare opere altrimenti permesse, o di permettere opere altrimenti vietate.
Il fatto che l’apertura sia praticata in un muro comune non determina la necessità di procurarsi il consenso di tutti i condòmini o della maggioranza di essi ( per un precedente in cui si è espressamente esclusa la necessità di un'autorizzazione condominiale, si veda la sentenza della Cassazione, sezione II, 13 dicembre 2021, n. 39598). L'unico adempimento richiesto dalla legge è la preventiva comunicazione all'amministratore dell'intervento, sulla base, peraltro, di una norma sprovvista di sanzione ( articolo 1122, ultimo comma, del Codice civile). La legittimità dell'apertura potrebbe essere contestata solo per lesione del decoro architettonico, della stabilità o della sicurezza dell'edificio o, ancora, qualora l’opera comporti una riduzione delle possibilità di fruizione delle parti comuni o delle proprietà individuali ( articolo 1122 del Codice civile). Da quanto il lettore scrive, non sembra che ricorra alcuna delle ipotesi richiamate.