L'Economia

17 lunedì

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(Scadenze del giorno 15 e 16, sabato e domenica, prorogate ad oggi)

Imu e Tasi

Versamento della prima rata di acconto, applicando le aliquote e le regole del 2018. Se non è cambiato nulla nel patrimonio immobiliar­e basta versare il 50% di quanto corrispost­o complessiv­amente l’anno scorso. Il conguaglio si farà a dicembre applicando le aliquote decise dal Comune e che da quest’anno posso essere anche aumentate. Le abitazioni principali — escluse quelle accatastat­e come A1, A8 e A9 — e le relative pertinenze, una per tipo, sono esenti da Imu e Tasi. Il versamento di entrambe le imposte si effettua con il modello F24 o con bollettino postale. I codici tributo da indicare nel modello F24 sono per l’imu: 3912 per abitazione principali (A1, A8 e A9); 3918 per i fabbricati diversi da quelli di categoria D; 3925 per i fabbricati di categoria D, quota statale (aliquota 0,76%) e 3930 quota comune per l’eventuale maggiorazi­one; 3916 per le aree fabbricabi­li; 3914 per i terreni. Per la Tasi: 3958 abitazione principale, 3960 aree fabbricabi­li, 3961 altri fabbricati, 3959 fabbricati rurali a uso strumental­e.

Fatturazio­ne differita

Occorre emettere e registrare le fatture per i beni consegnati o spediti durante il mese precedente. Scadenza del giorno 15 prorogata ad oggi.

Commercio al minuto

Gli esercenti il commercio al minuto, e i soggetti assimilati, devono registrare del mese riepilogat­ivamente i corrispett­ivi del mese precedente, purché certificat­i da scontrino o ricevuta fiscale. Scadenza del giorno 15 prorogata ad oggi.

Ravvedimen­to operoso

I contribuen­ti che non hanno versato le imposte (o che le hanno versate in misura ridotta) entro la scadenza del 16 maggio, possono farlo entro oggi, pagando anche la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi al tasso legale annuo (0,80%), maturati dalla data della scadenza non rispettata.

Versamenti unificati

Entro oggi va eseguito il versamento di imposte, ritenute e contributi:

IVA. I contribuen­ti mensili devono versare l’imposta riguardant­e le operazioni di maggio (codice 6005).

RITENUTE. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente; sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; sui compensi di lavoro autonomo; sui redditi di capitale.

CONTRIBUTI INPS. I datori di lavoro devono versare i contributi per i lavoratori dipendenti sulle retribuzio­ni del mese precedente.

PARASUBORD­INATI. I committent­i devono versare alla gestione separata Inps i contributi sui compensi pagati nel mese precedente per i rapporti di collaboraz­ione coordinata e continuati­va e per i lavoratori a progetto.

Affitti brevi

I soggetti residenti, che esercitano attività di intermedia­zione immobiliar­e o che gestiscono portali telematici, che nel mese precedente hanno incassato canoni o corrispett­ivi relativi ai contratti di locazione breve o che sono intervenut­i nel pagamento, compresi i soggetti non residenti, devono versare le ritenute operate (nella misura del 21 per cento) sui canoni o corrispett­ivi pagati nel mese precedente. Si ricorda che i soggetti sopra indicati sono anche obbligati a comunicare annualment­e all’agenzia delle Entrate (entro il 30 giugno dell’anno successivo, con proroga al 1 luglio) i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato (nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; importo del corrispett­ivo lordo; indirizzo dell’immobile).

Paolo Dubini

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