17 lunedì
(Scadenze del giorno 15 e 16, sabato e domenica, prorogate ad oggi)
Imu e Tasi
Versamento della prima rata di acconto, applicando le aliquote e le regole del 2018. Se non è cambiato nulla nel patrimonio immobiliare basta versare il 50% di quanto corrisposto complessivamente l’anno scorso. Il conguaglio si farà a dicembre applicando le aliquote decise dal Comune e che da quest’anno posso essere anche aumentate. Le abitazioni principali — escluse quelle accatastate come A1, A8 e A9 — e le relative pertinenze, una per tipo, sono esenti da Imu e Tasi. Il versamento di entrambe le imposte si effettua con il modello F24 o con bollettino postale. I codici tributo da indicare nel modello F24 sono per l’imu: 3912 per abitazione principali (A1, A8 e A9); 3918 per i fabbricati diversi da quelli di categoria D; 3925 per i fabbricati di categoria D, quota statale (aliquota 0,76%) e 3930 quota comune per l’eventuale maggiorazione; 3916 per le aree fabbricabili; 3914 per i terreni. Per la Tasi: 3958 abitazione principale, 3960 aree fabbricabili, 3961 altri fabbricati, 3959 fabbricati rurali a uso strumentale.
Fatturazione differita
Occorre emettere e registrare le fatture per i beni consegnati o spediti durante il mese precedente. Scadenza del giorno 15 prorogata ad oggi.
Commercio al minuto
Gli esercenti il commercio al minuto, e i soggetti assimilati, devono registrare del mese riepilogativamente i corrispettivi del mese precedente, purché certificati da scontrino o ricevuta fiscale. Scadenza del giorno 15 prorogata ad oggi.
Ravvedimento operoso
I contribuenti che non hanno versato le imposte (o che le hanno versate in misura ridotta) entro la scadenza del 16 maggio, possono farlo entro oggi, pagando anche la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi al tasso legale annuo (0,80%), maturati dalla data della scadenza non rispettata.
Versamenti unificati
Entro oggi va eseguito il versamento di imposte, ritenute e contributi:
IVA. I contribuenti mensili devono versare l’imposta riguardante le operazioni di maggio (codice 6005).
RITENUTE. I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente; sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; sui compensi di lavoro autonomo; sui redditi di capitale.
CONTRIBUTI INPS. I datori di lavoro devono versare i contributi per i lavoratori dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente.
PARASUBORDINATI. I committenti devono versare alla gestione separata Inps i contributi sui compensi pagati nel mese precedente per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per i lavoratori a progetto.
Affitti brevi
I soggetti residenti, che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, che nel mese precedente hanno incassato canoni o corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o che sono intervenuti nel pagamento, compresi i soggetti non residenti, devono versare le ritenute operate (nella misura del 21 per cento) sui canoni o corrispettivi pagati nel mese precedente. Si ricorda che i soggetti sopra indicati sono anche obbligati a comunicare annualmente all’agenzia delle Entrate (entro il 30 giugno dell’anno successivo, con proroga al 1 luglio) i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato (nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; importo del corrispettivo lordo; indirizzo dell’immobile).
Paolo Dubini