La fattura cartacea (forse) non basta
Nel 2019 abbiamo fatto eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria su una casa al mare. L’impresa — una Srl — ci ha emesso fattura di acconto e fattura di saldo a mano, in quanto sostiene che «non» sono tenuti alla fatturazione elettronica. È vero? E comunque queste fatture, sia pure scritte a mano, assoggettate ad Iva, possono essere portate in detrazione sul prossimo 730, avendo effettuato il bonifico speciale per il recupero delle spese di ristrutturazione?
Lettera firmata — via email L’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico si applica dal 1° gennaio 2019 a tutti i soggetti titolari di partita Iva, società ed enti, imprese e lavoratori autonomi e riguarda sia la cessione di beni che la prestazione di servizi. L’e-fattura è obbligatoria sia nei rapporti con i clienti soggetti ad Iva sia nei confronti di consumatori finali, come le famiglie. Sono esonerati da questo adempimento solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel «regime di vantaggio» (i cosiddetti contribuenti «minimi») e coloro ai quali si applica il «regime forfettario». In questo caso bisogna verificare che la Srl abbia emesso e trasmesso la fattura elettronica allo SDI — Sistema di interscambio — ed abbia rilasciato al lettore (che è un soggetto privato) semplicemente una copia cartacea analogica del documento digitale, come previsto, del resto, dalla normativa. In caso contrario, se la società ha emesso la fattura esclusivamente in formato cartaceo (e quindi non l’abbia emessa e trasmessa allo SDI in formato elettronico XML), in assenza di una pronuncia ufficiale dell’agenzia Entrate che finora non si è espressa sul tema, potrebbero sorgere dei problemi per la detrazione delle spese di ristrutturazione nel modello 730.
Con la consulenza di Stefano Poggi Longostrevi