L'Economia

18 lunedì

-

(Scadenze del giorno 16, sabato, prorogate a oggi)

Versamenti unificati

Entro oggi va eseguito il versamento d’imposte, ritenute e contributi. A seguito del coronaviru­s, per le imprese e gli esercenti arte o profession­e, residenti sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute per le addizional­i comunali e regionali, dell’iva e dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali, compresi i premi per l’assicurazi­one obbligator­ia, quando i ricavi o compensi del periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 aprile non sono superiori a 50 milioni di euro e gli stessi hanno subìto una diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta. Se i ricavi o i compensi sono stati superiori a 50 milioni la sospension­e opera quando la diminuzion­e è di almeno il 50%. La sospension­e opera anche nei confronti di chi ha iniziato l’attività dopo il 31/3/2019. Per chi ha il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospension­e dei versamenti Iva per aprile e maggio opera indipenden­temente dal volume dei ricavi e compensi, purché vi sia una diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi di almeno il 33% rispetto ai mesi precedenti. I versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazio­ne di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno o con rateizzazi­one fino a un massimo di 5 rate mensili. Ecco i principali adempiment­i:

IVA. I contribuen­ti mensili devono versare l’imposta relativa ● alle operazioni di aprile (codice 6004), i trimestral­i devono quella del primo trimestre, aumentata dell’1% a titolo d’interesse (6031).

RITENUTE ALLA FONTE. I sostituti d’imposta devono ● versare le ritenute operate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; sui compensi di lavoro autonomo; sui redditi di capitale; sugli eventuali altri redditi.

CONTRIBUTI. I datori di lavoro devono versare i contributi ● per i lavoratori dipendenti sulle retribuzio­ni del mese precedente.

AUTONOMI. Artigiani e commercian­ti devono versare ● all’inps i contributi fissi per il 1° trimestre, calcolati sul minimale dovuto per il 2020.

PARASUBORD­INATI. Versamento alla gestione separata ● Inps dei contributi sui compensi pagati nel mese precedente per i rapporti di collaboraz­ione coordinata e continuati­va e per i lavoratori a progetto.

Affitti brevi

I soggetti residenti, che esercitano attività di intermedia­zione immobiliar­e o che gestiscono portali telematici, che nel mese precedente hanno incassato canoni o corrispett­ivi relativi ai contratti di locazione breve o che sono intervenut­i nel pagamento, compresi i soggetti non residenti, devono versare la ritenuta del 21%. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca in sede di dichiarazi­one dei redditi, la ritenuta è a titolo d’acconto

Ravvedimen­to operoso

Entro oggi si possono sanare ritardi e omissioni nel versamento delle imposte scadute il 16 aprile con la sanzione ridotta dell’1,5% più interessi legali (0,05% annuo).

Paolo Dubini

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy