18 lunedì
(Scadenze del giorno 16, sabato, prorogate a oggi)
Versamenti unificati
Entro oggi va eseguito il versamento d’imposte, ritenute e contributi. A seguito del coronavirus, per le imprese e gli esercenti arte o professione, residenti sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute per le addizionali comunali e regionali, dell’iva e dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i premi per l’assicurazione obbligatoria, quando i ricavi o compensi del periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 aprile non sono superiori a 50 milioni di euro e gli stessi hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta. Se i ricavi o i compensi sono stati superiori a 50 milioni la sospensione opera quando la diminuzione è di almeno il 50%. La sospensione opera anche nei confronti di chi ha iniziato l’attività dopo il 31/3/2019. Per chi ha il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti Iva per aprile e maggio opera indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi, purché vi sia una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto ai mesi precedenti. I versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno o con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili. Ecco i principali adempimenti:
IVA. I contribuenti mensili devono versare l’imposta relativa ● alle operazioni di aprile (codice 6004), i trimestrali devono quella del primo trimestre, aumentata dell’1% a titolo d’interesse (6031).
RITENUTE ALLA FONTE. I sostituti d’imposta devono ● versare le ritenute operate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; sui compensi di lavoro autonomo; sui redditi di capitale; sugli eventuali altri redditi.
CONTRIBUTI. I datori di lavoro devono versare i contributi ● per i lavoratori dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente.
AUTONOMI. Artigiani e commercianti devono versare ● all’inps i contributi fissi per il 1° trimestre, calcolati sul minimale dovuto per il 2020.
PARASUBORDINATI. Versamento alla gestione separata ● Inps dei contributi sui compensi pagati nel mese precedente per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per i lavoratori a progetto.
Affitti brevi
I soggetti residenti, che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, che nel mese precedente hanno incassato canoni o corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o che sono intervenuti nel pagamento, compresi i soggetti non residenti, devono versare la ritenuta del 21%. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi, la ritenuta è a titolo d’acconto
Ravvedimento operoso
Entro oggi si possono sanare ritardi e omissioni nel versamento delle imposte scadute il 16 aprile con la sanzione ridotta dell’1,5% più interessi legali (0,05% annuo).
Paolo Dubini